CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025
Cassazione n. 02347/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di V.C. Messina; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di evasione (art. 385 cod. pen.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello. I proposti motivi, relativi all'accertamento in punto di responsabilità poiché non era stata ritenuta attendibile la giustificazione dell'imputato rispetto alla versione dei fatti fornita dai verbalizzanti, sollecita, in presenza della compiuta e logica motivazione delle sentenze di merito, la rilettura diretta delle fonti di prova, inammissibile nel giudizio di legittimità. Del tutto generica la censura sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata e infraquinquennale e la misura di aumento di pena per la continuazione tra reati, aspetti che involgono, ciascuno, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione tenuto conto della omogeneità della condanna rispetto ai precedenti penali e della commissione del reato di resistenza in danno di più pubblici ufficiali (cfr. sul punto pagina 3 della sentenza impugnata nella quale è riportato analitico calcolo delle pena inflitta partendo da quella base di un anno di reclusione per il reato di evasione). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] relatrice