Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:415
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016TJ0587(01)_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 luglio 2021–
HM/[OSCURATO:PERSONA]
(Causa T‑587/16 RENV)
«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso EPSO/AST-SC/03/15 – Esclusione dalla partecipazione alle prove di valutazione – [OSCURATO:PERSONA] di riesame – Rifiuto di trasmettere tale domanda alla commissione giudicatrice del concorso generale per tardività – Ripartizione delle competenze tra l’EPSO e la commissione giudicatrice di concorso – Interesse ad agire»
1.
Procedimento giurisdizionale – Sentenza della Corte che vincola il Tribunale – Presupposti – Rinvio conseguente a una pronuncia resa su impugnazione – Punti di diritto definitivamente decisi dalla Corte nella pronuncia resa su impugnazione – Autorità di cosa giudicata – Portata
(Statuto della Corte di giustizia, art. 61; regolamento di procedura del Tribunale, art. 215)
(v. punto 38)
2.
Procedimento giurisdizionale – Termine per la produzione delle prove – Articolo 85, paragrafi 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale – Ambito di applicazione – Prove contrarie e ampliamento dei mezzi di prova – Esclusione – Produzione di prove prima della chiusura della fase orale – Ammissibilità – Presupposti
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 85, §§ 1‑3, e 92, § 7)
(v. punti 55, 60, 61, 64, 66‑69)
3.
Ricorsi dei funzionari – Termini – Reclamo tardivo – Onere della prova
(Statuto dei funzionari, art. 91, § 3)
(v. punti 88‑90, 92, 102, 109, 110, 117, 123)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), del 17 agosto 2015, di non prendere in considerazione la domanda di riesame della decisione della commissione giudicatrice di non ammettere la ricorrente alla fase successiva del concorso EPSO/AST-SC/03/15-3.
Dispositivo
1)
La decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), del 17 agosto 2015, di non prendere in considerazione la domanda di riesame della decisione della commissione giudicatrice di non ammettere la ricorrente alla fase successiva del concorso EPSO/AST-SC/03/15-3 è annullata.
2)
[OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese riguardanti il procedimento iniziale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (F‑17/16) e al Tribunale (T‑587/16), il procedimento dinanzi alla Corte nella causa C‑70/19 P nonché il presente procedimento di rinvio (T‑587/16 RENV).