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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21872/2026

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[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA], BracchittaSalvatore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché CutinoDoriana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi del de cuiusAdamo Saverio, domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4001/2025 depositatail 25/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 3304/2026Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 21872/2026Data pubblicazione 26/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA], BracchittaSalvatore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché CutinoDoriana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi del de cuiusAdamo Saverio, domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4001/2025 depositatail 25/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 3304/2026Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 21872/2026Data pubblicazione 26/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 21872/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris