CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 27572/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo vvv udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 cod. pen., per essersi impossessata, in data 16 ottobre 2015, al fine di trarne profitto, della carta di circolazione dell'ambulanza di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputata dal difensore, consta di un solo motivo, che denuncia vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale travisato il contenuto del motivo di appello sull'elemento soggettivo del reato, dal momento che l'esclusione del fine di profitto, nella condotta della Vicari, era stata invocata non perché costei avesse agito per astio o per motivi di vendetta, ma perché l'impossessamento della carta di circolazione era funzionale all'accertamento e alla documentazione della proprietà del mezzo. E' dedotto, in ogni caso, che sarebbe, comunque, preferibile l'interpretazione restrittiva del dolo specifico - opposta a quella accolta dal giudice censurato -, che assegna a quest'ultimo elemento di fattispecie una funzione selettiva della stessa tipicità penale, essendo volta a meglio delinearne lo stesso contenuto di offensività. 3. Con requisitoria in data 13 aprile 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che la decisione del ricorso sia rinviata in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione controversa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il motivo cui esso è affidato è genericamente articolato, perché non aggredisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, interamente versata in diritto. Con lo stesso, infatti, ci si limita ad addurre un travisamento del corrispondente motivo di appello, senza, peraltro, neppure curarne la deduzione in maniera autosufficiente (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 258962), prospettando un'alternativa finalità della condotta della ricorrente, rispetto a quella individuata dal giudice di appello, prescindendo totalmente dalla necessità di illustrarne la reale decisività in relazione alla tesi - quanto alla natura del profitto nel reato di furto - fatta propria dalla Corte territoriale. 2. Tanto comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle