CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 1963
Cassazione n. 01158/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/03/1963 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna emessa in primo grado in ordine al reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura la declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello per genericità dei motivi originari ex art. 581 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto relativo ad impugnazione geneticamente inammissibile dello stesso ricorrente ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.. In effetti, la valutazione di inammissibilità dell'appello compiuta dal giudice di secondo grado è corretta, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite Galtelli (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2017, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. 3. Ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato dà anche conto, in ogni caso, delle ragioni del ricorrente, puntualmente confrontandole con i risultati dell'istruttoria dibattimentale e superando i contenuti delle doglianze difensive, anche rivelandone le macroscopiche incongruenze e la diffusa astrattezza ed ipoteticità. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 no