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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20142/2026

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nale di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheriportandosi alla memoria depositata ha chiesto il rigetto del ricorso;sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma sezione per le misure cautelariaccogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del 16 agosto2025, con cui il GIP del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di applicazionedella misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'odierno ricorrente, inquanto indiziato di avere partecipato ad un'associazione dedita al traffico di sostanzestupefacenti (capo 50), con il ruolo di custode e confezionatore della sostanzastupefacente, e di avere consumato i reati fine contestati ai capi 7 e 30, ha applicatola misura custodiale.2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso l’indagato, deducendo, con un unicomotivo, vizio di motivazione e violazione di legge.Osserva il ricorrente che il GIP aveva originariamente respinto la richiesta delpubblico ministero sul rilievo della carenza attuale delle esigenze cautelari, posto chel'associazione non produceva più reati fine dall'agosto del 2024 per la chiusura dellepiazze di spaccio, essendosi disarticolata detta organizzazione in ragione delladetenzione in carcere del suo organizzatore.Il Tribunale ha invece osservato che dall'epoca dei fatti non è trascorso un lassotemporale significativo, considerato che le attività di cessione si estendono sino adottobre 2024, e che le modalità organizzate della condotta e la personalità dell'imputatorendono evidente la sussistenza di un elevato pericolo di reiterazione criminosa.Detta motivazione sarebbe anche affetta da vizio logico, poiché la prova chel'indagato abbia proseguito l'attività illecita deve essere fornita dalla pubblica accusa eil giudice della cautela deve verificare l’attualità del pericolo di reiterazione, operandouna valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative.

Lamenta ilricorrente che tale valutazione è stata effettuata dal Tribunale sulla base diconsiderazioni congetturali e apodittiche nonostante la circostanza evidenziata dal GIPdella disarticolazione della struttura associativa e la produzione documentale delladifesa, che attesta la modifica del tenore di vita del ricorrente che dal 2024 ha costituitoun nucleo familiare e ha iniziato a lavorare.In ordine alla scelta della misura appare, infine, del tutto infondato l'assunto chesussistano esigenze di eccezionale rilevanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.Va premesso che il giudizio circa la sussistenza delle esigenze cautelari el'adeguatezza della misura applicata, al pari del giudizio sulla gravità indiziaria, èsindacabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifichenorme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante daltesto del provvedimento impugnato.In tema di misure cautelari si è definitivamente chiarito che l'art. 274, lett. c), cod.proc pen., richiede che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti deve essere nonsolo concreto, ma anche attuale, per cui non è sufficiente ritenere altamente probabileche l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione; il requisitodell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordinealla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sullapersonalità dell'indiziato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede,sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Tale valutazione prognostica nonrichiede, tuttavia, la previsione di una «specifica occasione» per delinquere, che esuladalle facoltà del giudice (Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), ma piuttostouna valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua diun'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzativedella condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la qualedeve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti,ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. Sez. 5 n. 11250del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242)Inoltre per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista unapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, sicchè il tempo trascorsodai fatti contestati deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti diun rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche diperdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti chenon sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codicedi rito. ( cfr. Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025, Bathorja, Rv. 288276 - 01)Nel caso in esame, ricorrendo in ragione dell’addebito associativo la presunzionerelativa in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, l'ordinanza ha correttamenteevidenziato il breve lasso di tempo che intercorre dalle condotte contestate, che siestendono fino ad agosto del 2024, e l'assenza di elementi che possano giustificare ilsuperamento della presunzione connessa all'addebito associativo.In particolare ha osservato che gli avvenuti arresti del capo e dei partecipi nonhanno comportato un freno alla attività dell'associazione, che ha continuato ad operareincessantemente con l'unico accorgimento di spostare territorialmente le piazze dispaccio. [OSCURATO:PERSONA] dopo essere stato tratto in arresto il 10/7/2024 ha continuatoa coltivare il legame con il sodalizio e a svolgere la sua attività di custode econfezionatore della sostanza stupefacente, come risulta dall’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA],mostrandosi assolutamente indifferente all'arresto suo e anche dell’esponente apicaledel sodalizio, Bougrine.Anche la produzione documentale della difesa, da cui emerge che il predetto convivee ha un figlio con una coindagata, già tratta in arresto perché inserita nel medesimocontesto, è stata oggetto di specifica valutazione e non è stata ritenuta idonea asuperare gli elementi concreti che militano a favore della persistenza del pericolo direcidiva, in forza di argomentazioni immuni da vizi di manifesta illogicità e nel rispettodei criteri di legge.2.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che siritiene congruo liquidare in euro 3000 in proporzione al grado di colpa nellapresentazione del ricorso.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg.esec. cod. proc.pen.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheriportandosi alla memoria depositata ha chiesto il rigetto del ricorso;sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma sezione per le misure cautelariaccogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del 16 agosto2025, con cui il GIP del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di applicazionedella misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'odierno ricorrente, inquanto indiziato di avere partecipato ad un'associazione dedita al traffico di sostanzestupefacenti (capo 50), con il ruolo di custode e confezionatore della sostanzastupefacente, e di avere consumato i reati fine contestati ai capi 7 e 30, ha applicatola misura custodiale.2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’indagato, deducendo, con un unicomotivo, vizio di motivazione e violazione di legge.Osserva il ricorrente che il GIP aveva originariamente respinto la richiesta delpubblico ministero sul rilievo della carenza attuale delle esigenze cautelari, posto chel'associazione non produceva più reati fine dall'agosto del 2024 per la chiusura dellepiazze di spaccio, essendosi disarticolata detta organizzazione in ragione delladetenzione in carcere del suo organizzatore.Il Tribunale ha invece osservato che dall'epoca dei fatti non è trascorso un lassotemporale significativo, considerato che le attività di cessione si estendono sino adottobre 2024, e che le modalità organizzate della condotta e la personalità dell'imputatorendono evidente la sussistenza di un elevato pericolo di reiterazione criminosa.Detta motivazione sarebbe anche affetta da vizio logico, poiché la prova chel'indagato abbia proseguito l'attività illecita deve essere fornita dalla pubblica accusa eil giudice della cautela deve verificare l’attualità del pericolo di reiterazione, operandouna valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative. Lamenta ilricorrente che tale valutazione è stata effettuata dal Tribunale sulla base diconsiderazioni congetturali e apodittiche nonostante la circostanza evidenziata dal GIPdella disarticolazione della struttura associativa e la produzione documentale delladifesa, che attesta la modifica del tenore di vita del ricorrente che dal 2024 ha costituitoun nucleo familiare e ha iniziato a lavorare.In ordine alla scelta della misura appare, infine, del tutto infondato l'assunto chesussistano esigenze di eccezionale rilevanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.Va premesso che il giudizio circa la sussistenza delle esigenze cautelari el'adeguatezza della misura applicata, al pari del giudizio sulla gravità indiziaria, èsindacabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifichenorme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante daltesto del provvedimento impugnato.In tema di misure cautelari si è definitivamente chiarito che l'art. 274, lett. c), cod.proc pen., richiede che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti deve essere nonsolo concreto, ma anche attuale, per cui non è sufficiente ritenere altamente probabileche l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione; il requisitodell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordinealla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sullapersonalità dell'indiziato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede,sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica nonrichiede, tuttavia, la previsione di una «specifica occasione» per delinquere, che esuladalle facoltà del giudice (Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), ma piuttostouna valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua diun'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzativedella condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la qualedeve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti,ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. Sez. 5 n. 11250del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242)Inoltre per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista unapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, sicchè il tempo trascorsodai fatti contestati deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti diun rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche diperdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti chenon sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codicedi rito. ( cfr. Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025, Bathorja, Rv. 288276 - 01)Nel caso in esame, ricorrendo in ragione dell’addebito associativo la presunzionerelativa in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, l'ordinanza ha correttamenteevidenziato il breve lasso di tempo che intercorre dalle condotte contestate, che siestendono fino ad agosto del 2024, e l'assenza di elementi che possano giustificare ilsuperamento della presunzione connessa all'addebito associativo.In particolare ha osservato che gli avvenuti arresti del capo e dei partecipi nonhanno comportato un freno alla attività dell'associazione, che ha continuato ad operareincessantemente con l'unico accorgimento di spostare territorialmente le piazze dispaccio. [OSCURATO:PERSONA] dopo essere stato tratto in arresto il 10/7/2024 ha continuatoa coltivare il legame con il sodalizio e a svolgere la sua attività di custode econfezionatore della sostanza stupefacente, come risulta dall’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA],mostrandosi assolutamente indifferente all'arresto suo e anche dell’esponente apicaledel sodalizio, Bougrine.Anche la produzione documentale della difesa, da cui emerge che il predetto convivee ha un figlio con una coindagata, già tratta in arresto perché inserita nel medesimocontesto, è stata oggetto di specifica valutazione e non è stata ritenuta idonea asuperare gli elementi concreti che militano a favore della persistenza del pericolo direcidiva, in forza di argomentazioni immuni da vizi di manifesta illogicità e nel rispettodei criteri di legge.2.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che siritiene congruo liquidare in euro 3000 in proporzione al grado di colpa nellapresentazione del ricorso. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg.esec. cod. proc.pen.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]