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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 30752/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LE di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA]Auria ricorre per cassazione contro ilprovvedimento indicato in intestazione, con il quale il Tribunale di Roma, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazionetra le quattro sentenze (due delle quali già unificate con precedenteprovvedimento emesso in sede esecutiva), indicate in istanza.[OSCURATO:PERSONA] che gli argomenti dedotti nel ricorso, con i quali si censural’individuazione del più grave reato e si lamenta la “grave inconciliabilità tra lesingole pene inflitte” sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati.Osservato che il Giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione delprincipio sancito dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., ponendo come penabase quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, ovvero la pena inflittacon la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Roma del 17/02/2012, irrevocabileil 20/09/2012, pari ad anni 1 mesi 4 di reclusione ed € 200 di multa.Rilevato chenel procedimento di esecuzione il giudice può rimodulare gliaumenti per la continuazione in funzione della diversa collocazione sistemica deireati all’interno del disegno criminoso, purché mantenga ferma la pena base delreato più grave e operi esclusivamente in bonam partem.Osservato che le doglianze difensive appaiono finalizzate ad unarivalutazione non consentita in questa sede e che il ricorso pretende da questaCorte che siano apprezzate similitudini con altri reati già inclusi in quellocontinuato ossia elementi che il giudice di legittimità non può valutaredirettamente e che comunque non inficiano il ragionamento logico-giuridico delgiudice dell'esecuzione.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchéal versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata,in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA]Auria ricorre per cassazione contro ilprovvedimento indicato in intestazione, con il quale il Tribunale di Roma, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazionetra le quattro sentenze (due delle quali già unificate con precedenteprovvedimento emesso in sede esecutiva), indicate in istanza.[OSCURATO:PERSONA] che gli argomenti dedotti nel ricorso, con i quali si censural’individuazione del più grave reato e si lamenta la “grave inconciliabilità tra lesingole pene inflitte” sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati.Osservato che il Giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione delprincipio sancito dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., ponendo come penabase quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, ovvero la pena inflittacon la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Roma del 17/02/2012, irrevocabileil 20/09/2012, pari ad anni 1 mesi 4 di reclusione ed € 200 di multa.Rilevato chenel procedimento di esecuzione il giudice può rimodulare gliaumenti per la continuazione in funzione della diversa collocazione sistemica deireati all’interno del disegno criminoso, purché mantenga ferma la pena base delreato più grave e operi esclusivamente in bonam partem.Osservato che le doglianze difensive appaiono finalizzate ad unarivalutazione non consentita in questa sede e che il ricorso pretende da questaCorte che siano apprezzate similitudini con altri reati già inclusi in quellocontinuato ossia elementi che il giudice di legittimità non può valutaredirettamente e che comunque non inficiano il ragionamento logico-giuridico delgiudice dell'esecuzione.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchéal versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata,in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
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