CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 23907/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22514/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, viale Angelico 38; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO, [OSCURATO:PERSONA]' ALESSANDRA e [OSCURATO:PERSONA]' STEFANO -intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 419 del 2017, pubblicata il 23.2.2017, pronunciata nella causa pendente sub n. 791/2014 R.G., avente ad oggetto domanda di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. della sentenza n. 2405/2013 della medesima Corte; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 20 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1.Dagli atti di causa emerge quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] agì in giudizio per la riduzione di simulate donazioni indirette, lesione di legittima e divisione ereditaria, affermando che una serie di atti dispositivi posti in essere dal padre [OSCURATO:PERSONA] (anche in favore dell'odierno ricorrente) fossero stati simulati; in particolare, erano state stipulate tre compravendite da padre a figlio [OSCURATO:PERSONA], strutturate in tre diversi coevi rogiti, della quale non erano stato reperito sul conto del de cuius il passaggio della somma di 300 milioni di lire versata con un assegno dal figlio Pietro e dalla nuora [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il giudice di prime cure, con sentenza non definitiva, accertò che fossero esistiti "dei depositi bancari del de cuius e più specificatamente la somma di ben 213.454.750 in vecchie lire di cui al certificato di deposito n. 10738/68 (estinto dal figlio Pietro pochi giorni prima della morte del padre) ed in accoglimento parziale delle domande dell'attrice.." dichiarò che la metà della predetta somma doveva essere ricompresa nell'asse ereditario" condannando al contempo [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza definitiva venne quindi accolta la domanda di riduzione di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Le sentenze, definitiva e non, del Tribunale di Verona vennero impugnate da [OSCURATO:PERSONA], salvo il capo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a conferire nell'asse ereditario la somma di 106.727.375 di vecchie lire. La Corte d'appello di Venezia con sentenza non definitiva n. 2405 del 2013, in accoglimento parziale, confermò la sentenza non definitiva, ovvero il rigetto delle domande di simulazione, mentre in riforma di quella definitiva condannò i consorti Pietro e Luciana, anche quali eredi della madre [OSCURATO:PERSONA] a pagare all'appellante Euro 9.184,83 a titolo di conguaglio. 3.[OSCURATO:PERSONA], quindi, agì in giudizio per ottenere la revocazione della prefata decisione per errore di fatto e la Corte d'appello " non definitivamente pronunciando" in vilrescindente revocò la sentenza n. 2405 del 2013 della Corte d'appello di Venezia nella parte in cui confermò la sentenza non definitiva del Tribunale di Verona ed in via rescissoria dichiarò che le tre vendite, oggetto della controversia, fossero atti simulati dissimulanti donazione con conseguente reinserimento degli stessi nell'asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA], e pertanto oggetto di collazione ex artt. 809 e 737 c.p.c. Il giudice di seconde cure, infine, rimise la causa in istruttoria per la determinazione del valore dell'asse ereditario e per la formazione di un nuovo progetto divisionale e rinviò la quantificazione delle spese del giudizio all'esito della sentenza definitiva. 3.1. La sentenza impugnata affermò la sussistenza dell'errore di fatto costituito nell'aver ritenuto che le vendite fossero intercorse tra [OSCURATO:PERSONA], sua moglie ed il figlio mentre le stesse erano intervenute tra il solo Cesare e l'odierno ricorrente. Questo comportò che l'intero impianto motivazionale, sul quale si si reggeva l'originario rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA], fosse erroneo perché in forza della presenza della moglie di [OSCURATO:PERSONA] la Corte aveva ritenuto possibile il versamento del prezzo, non ritrovato sul conto del [OSCURATO:PERSONA], anche su un diverso conto. 4.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto formulato avverso sentenza non definitiva. Con il primo motivo si denuncia l'errata valutazione della decisività dell'errore di fatto, violazione e falsa applicazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c. La decisione, nella prospettazione del ricorrente, aveva voluto affermare solo che i soldi potevano essere stati depositati altrove, ma ciò era solo una delle possibilità, non costituiva, in sostanza circostanza idonea a legittimare la revocazione della sentenza. Con il secondo motivo si censura la sentenza, in relazione alla fase rescissoria per violazione dell'art. 2729 c.c. in ordine alla valutazione dei tre caratteri indicatori della presunzione dimostrativa della simulazione dei tre rogiti stipulati in data 14.3.1985 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. In sostanza l'errore pur sussistente non sarebbe, nella prospettazione del ricorrente, decisivo poiché la sentenza, secondo quest'ultimo, non sarebbe fondata su di esso "ma su una conseguenza presuntiva che poteva essere affermata altrimenti alla luce degli atti di causa". In quest'ottica, sarebbe stato violato l'art. 2729 c.c. L'utilizzo delle presunzioni sarebbe stato erroneo in quanto non ne sussisterebbero i requisiti necessari ossia precisione e concordanza (in relazione alla paventata "vendita al rovescio"). Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1417 c.c. in tema di onere della prova della simulazione, in relazione all'art. 360 n. 3 nonché in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. atteso che non era onere del [OSCURATO:PERSONA], dimostrare dove si trovassero le somme da lui versate al padre. In prossimità dell'adunanza le parti costituite hanno depositato memorie ed è stata chiesta la riunione al presente giudizio di quello recante n. 2324/2022 RG relativo alla sentenza definitiva della Corte d'appello di Venezia n. 2161 del 2021 per ragioni di connessione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto formulato avverso sentenza non definitiva e come tale non autonomamente suscettibile di ricorso per cassazione. Ne consegue il rigetto dell'istanza di riunione. 2.Si ritiene opportuno muovere da S.U. n. 25774 del 2015 la quale ha affermato che "la sentenza, con cui il giudice d'appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice "a quo" ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall'art. 360, comma 3, c.p.c., di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate". Nell'articolato iter motivazioneYdelle S.U., qui condiviso, è stato chiarito che il legislatore distingue il regime impugnatorio delle sentenze definitive, delle parziali o non definitive su domanda e delle non definitive su questioni: - per le sentenze definitive, vale la regola generale dell'impugnazione immediata (art. 360, primo e secondo comma, cod. proc. civ.); - per le sentenze che decidono parzialmente il merito (le sentenze di condanna generica e quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio), è possibile, a scelta della parte, l'impugnazione immediata o la riserva di ricorso (art. 361, primo comma, cod. proc. civ.); - le sentenze non definitive su questioni o interlocutorie non possono sono essere impugnate con ricorso immediato e sono quindi soggette ad una riserva ex lege, potendo essere impugnate per cassazione solo insieme alla sentenza che definisce, anche in parte, il giudizio (art. 360, terzo comma, cod. proc. civ.). Le previsioni contenute nel terzo comma dell'art. 360 cod. proc. cìv. e nel primo comma dell'art. 361 cod. proc. civ., il d.lgs. n. 40 2006 ha attuato il corrispondente principio, contenuto nella legge di delegazione, "di divieto di ricorso immediato contro le sentenze non definitive. Mosso dalla preoccupazione di recuperare la dimensione nomofilattica della Corte suprema, schiacciata da un numero di ricorsi eccessivo, il legislatore delegante, con l'art. 1, comma 3, della legge n. 80 del 2005, aveva infatti espressamente posto, tra i principi e criteri direttivi, proprio a fini di deflazione del giudizio di cassazione, «la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde». Sicché, S.U. n. 25774 del 2015 ha affermato che le sentenze non suscettibili, ai sensi dei novellato terzo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., di impugnazione immediata per cassazione - ma ricorribili soltanto unitamente alla impugnazione della definitiva (o della sentenza, successivamente resa, che definisce, anche parzialmente, il giudizio) - sono quindi "le sentenze meramente endoprocessuali che non chiudono il processo davanti al giudice che le ha pronunciate, essendo la trattazione della causa destinata a proseguire dinanzi allo stesso giudice in vista della decisione definitiva (come nel caso esaminato da Sez. Un., 25 novembre 2010, n. 23891)". 3.Questa Corte ha inoltre affermato (Cass. n. 22954 del 2019) che in presenza di cumulo nello stesso processo di domande nei confronti di soggetti diversi, qualora il giudice si pronunci sul merito di una domanda avanzata verso una parte e, adottando un espresso e formale provvedimento di separazione ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 5, c.p.c., dichiari la necessità di ulteriore istruzione in relazione alla pretesa rivolta verso l'altra, la sentenza assume il carattere di pronuncia definitiva nei confronti del primo soggetto e, come tale, è impugnabile da quest'ultimo solo in via immediata e sottratta alla riserva di impugnazione differita ex artt. 340 e 361 c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che, oltre a pronunciarsi sul merito della domanda proposta nei confronti di una parte appellata respingendo l'appello, aveva altresì regolato le spese di lite del grado e, contestualmente, provveduto a separare la causa nei confronti dell'altra appellata, rispetto alla quale aveva emesso decisione non definitiva su alcune questioni preliminari, rinviando la disamina del merito all'esito di ulteriore istruttoria). S.U. n. 10242 del 2021 ha inoltre statuito che ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte dalle parti stesse, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva. E' stato inoltre affermato che la sentenza che decide la querela di falso incidentale è, di regola, definitiva, poiché conclude un procedimento autonomo che ha per oggetto l'accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata: peraltro, detto principio deve essere bilanciato con quelli dell'apparenza e della tutela dell'affidamento delle parti, sicché la pronuncia va ritenuta non definitiva ove il tribunale la qualifichi espressamente tale, rimettendo la statuizione sulle spese all'esito del giudizio di merito, e la parte, sulla base della qualificazione formale del giudice, formuli riserva di impugnazione (Cass. n. 7243/2017). 4.Deve quindi verificarsi se, nella specie, si sia in presenza, o meno, di una decisione che non definisce, anche parzialmente, il giudizio anche alla luce della stessa qualificazione fattane dal giudice di merito. Nella specie, la sentenza impugnata nella parte dispositiva statuisce "La Corte, non definitivamente pronunciando nella causa promossa dalle parti in epigrafe..." e dopo aver disposto la revoca, ex art. 295, n. 4 c.p.c., della sentenza n. 2405 del 2013 "rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza ereditaria per l'accertamento del valore dell'asse ereditario così determinato e per la formazione di un nuovo progetto divisionale. Spese al definitivo." Trattasi di sentenza non definitiva così emerge univocamente da elementi formali e letterali nonché di carattere sistematico. La Corte di merito dispone la revocazione della sentenza "non definitivamente pronunciando", rinvia per la determinazione delle spese processuali alla sentenza definitiva e rimette la causa sul ruolo per la nuova determinazione dell'asse ereditario. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese come indicate nel dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese del giudizio in favore della parte costituita, che liquida in complessivi Euro 4.300, di cui Euro 300 per esborsi, oltre a spese generali ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, d