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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 settembre 2026

Cassazione n. 34824/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso la sentenza del 23 settembre 2025, con la quale la Corte di appello di Perugia, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 216 R.D. n. 267/1942 rideterminando la pena in anni tre e mesi uno di reclusione; Letta la memoria depositata il 04/09/2026, nella quale vengono ulteriormente illustrati gli argomenti posti a fondamento dei cinque motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che l'impugnazione in esame non può ritenersi inammissibile, attesa la plausibilità delle censure difensive, relative alla formulazione del giudizio di responsabilità per l'ipotesi delittuosa ascrittagli, e con le quali si prospettano in modo articolato carenze e contraddizioni della motivazione in relazione alle direttive impartite dalla sentenza di annullamento, che aveva disposto il giudizio di rinvio.

Nelle more, il procedimento, deve ritenersi estinto per prescrizione, tenuto conto del fatto che le condotte contestate di cui all'art. 216 R.D. n. 267/1942 risultano consumate il 27/09/2012.

Considerati, in particolare, il titolo di reato, l'epoca di commissione del fatto e il prolungamento per gli atti interruttivi, il termine massimo della prescrizione dell'ipotesi delittuosa oggetto di contestazione, pari ad anni dodici e mesi, ai quali vanno sommati 217 giorni in cui il termine è stato sospeso nel corso del corso del giudizio per l'astensione degli avvocati, è interamente spirato alla data del 30/10/2025, quindi ben prima della celebrazione del presente procedimento.

La declaratoria di estinzione del reato può essere adottata in questa sede processuale, in quanto la difesa del ricorrente ha espressamente sollecitato tale pronunzia nella memoria depositata in data 04/09/2026.

Né sussistono, quantomeno allo stato, i presupposti per il proscioglimento con formula di merito a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., in ragione degli elementi a sostegno dell'ipotesi di accusa, ben evidenziati nella sentenza impugnata e in assenza di elementi che rendano evidente l'innocenza dell'imputato; P.Q.MIJ/ChsÀgIiere estensore [OSCURATO:PERSONA] 2 r L'ASSISTENTE • Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso la sentenza del 23 settembre 2025, con la quale la Corte di appello di Perugia, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 216 R.D. n. 267/1942 rideterminando la pena in anni tre e mesi uno di reclusione; Letta la memoria depositata il 04/09/2026, nella quale vengono ulteriormente illustrati gli argomenti posti a fondamento dei cinque motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che l'impugnazione in esame non può ritenersi inammissibile, attesa la plausibilità delle censure difensive, relative alla formulazione del giudizio di responsabilità per l'ipotesi delittuosa ascrittagli, e con le quali si prospettano in modo articolato carenze e contraddizioni della motivazione in relazione alle direttive impartite dalla sentenza di annullamento, che aveva disposto il giudizio di rinvio. Nelle more, il procedimento, deve ritenersi estinto per prescrizione, tenuto conto del fatto che le condotte contestate di cui all'art. 216 R.D. n. 267/1942 risultano consumate il 27/09/2012. Considerati, in particolare, il titolo di reato, l'epoca di commissione del fatto e il prolungamento per gli atti interruttivi, il termine massimo della prescrizione dell'ipotesi delittuosa oggetto di contestazione, pari ad anni dodici e mesi, ai quali vanno sommati 217 giorni in cui il termine è stato sospeso nel corso del corso del giudizio per l'astensione degli avvocati, è interamente spirato alla data del 30/10/2025, quindi ben prima della celebrazione del presente procedimento. La declaratoria di estinzione del reato può essere adottata in questa sede processuale, in quanto la difesa del ricorrente ha espressamente sollecitato tale pronunzia nella memoria depositata in data 04/09/2026. Né sussistono, quantomeno allo stato, i presupposti per il proscioglimento con formula di merito a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., in ragione degli elementi a sostegno dell'ipotesi di accusa, ben evidenziati nella sentenza impugnata e in assenza di elementi che rendano evidente l'innocenza dell'imputato; P.Q.MIJ/ChsÀgIiere estensore [OSCURATO:PERSONA] 2 r L'ASSISTENTE • Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]