Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 14137/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9149/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore FEA Ugo, con sede a Bordighera (IM), in Corso Italia n. 49 ([OSCURATO:PARTITA_IVA]; [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore FEA Ugo, con sede a Bordighera (IM), in [OSCURATO:PERSONA] n. 32 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), ambedue rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. BARISON (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Torino e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Gianluca CONTALDI (C.F.: CNTGLC67L19II501I) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 63, come da procure speciali in calce al ricorso; - ricorrenti - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9149/2017 Numero sezionale 582/2022 Numero di raccolta generale 14137/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 contro Ministero della Giustizia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 70, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso in cui ufficio, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato; - controricorrente – -avverso il decreto n. 26/2017 emesso dalla Corte d’appello di Genova in data 09/02/2017 e non notificato; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto Con ricorsi proposti separatamente e successivamente riuniti, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. chiedevano l'accertamento della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, con la conseguente condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento del danno, patrimoniale e non, subito a seguito della suddetta violazione, in relazione al giudizio promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Sanremo, con atto di citazione notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il 07.01.92, per lo scioglimento della comunione avente per oggetto l'immobile destinato ad albergo denominato [OSCURATO:PERSONA], condotto in locazione dalla [OSCURATO:PERSONA] che esercitava nell’immobile l’attività alberghiera.

Questa interveniva volontariamente in quel giudizio per sostenere le difese della [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale decideva la causa con sentenza in data 04.05.01, con la quale, accertata l’indivisibilità dell’immobile, lo assegnava per intero alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello contro la sentenza del Tribunale, al quale resistevano le controparti.

La Corte d'Appello di Genova decideva la causa con sentenza in data 01.09.10, con la quale respingeva l’appello.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], respinto dalla Corte F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9149/2017 Numero sezionale 582/2022 Numero di raccolta generale 14137/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 di legittimità con sentenza in data

04.12.15. Il Presidente adito col ricorso, rilevato che il procedimento presupposto aveva avuto la durata complessiva di anni venti, che superava il limite della ragionevolezza e della congruità e ritenuto che la durata del processo eccedente quella ragionevole fosse pari a quattordici anni, liquidava l’indennità per l’equa riparazione del danno non patrimoniale nella somma di euro 5.600,00, mentre non riconosceva alcunchè per il danno patrimoniale.

Le ricorrenti proponevano opposizione contro il decreto di accoglimento parziale della domanda.

Con decreto del 9.2.2017, la Corte d’appello di Genova accoglieva parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, condannava il Ministero a corrispondere, in favore delle opponenti, la somma complessiva per ciascuna di euro 15.040,00, sulla base delle seguenti considerazioni: - per quanto riguardava il danno patrimoniale, premesso che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di aver subito un danno economico per avere dovuto investire tutti i ricavi dell'attività nel rifacimento completo della struttura per adeguarla agli standard normativi e di mercato, aggravando la sua esposizione debitoria, senza riuscire a rinnovare e potenziare la struttura secondo il suo progetto originario, il motivo era infondato, atteso che nella comunione ciascun comproprietario deve contribuire nelle spese di conservazione dell'immobile ex art. 1104 c.c., sicchè, perdurando la comunione con la [OSCURATO:PERSONA] pur in pendenza della causa di divisione, l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto richiedere la partecipazione alle spese dell’altra comproprietaria, diminuendo cosi l’entità degli esborsi a suo carico; - d'altra parte, le opponenti non avevano provato col loro comportamento processuale nella causa di divisione di avere collaborato o di avere comunque avuto interesse alla sollecita definizione del processo (di contro, opponendo un'eccezione di litispendenza che aveva allungato i tempi del processo e, nel merito, contestando la divisibilità dell’immobile opponendosi allo scioglimento della comunione);F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9149/2017 Numero sezionale 582/2022 Numero di raccolta generale 14137/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 - non era possibile comunque - non essendo stati indicati elementi sufficienti di prova e valutazione al riguardo - quantificare il danno conseguito - secondo la tesi delle opponenti - alla mancata realizzazione del progetto o, alternativamente, alla mancata vendita dell'immobile; - era, invece, fondata la censura concernente il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale conseguito alla obiettiva lungaggine del processo, non avendo tenuto conto il decreto di liquidazione del danno della natura e del valore della causa e, soprattutto, degli interessi coinvolti; - al riguardo, pareva giusto ed equo adeguare la liquidazione del danno non patrimoniale al valore più elevato indicato dalla legge e, quindi, liquidare la somma di euro 800,00 per ogni anno di durata eccessiva del processo, riconoscendo alle opponenti sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno gli aumenti massimi previsti e consentiti dalla legge (incrementando la liquidazione del 20% per gli anni successivi al terzo e del 40% per gli anni successivi al settimo); - quanto al motivo di opposizione concernente la liquidazione delle spese, dovendosi, in caso di accoglimento parziale della domanda, aver riguardo al valore effettivo della causa desunto dalla somma attribuita al richiedente, nella fattispecie il compenso doveva essere liquidato nella misura congrua di euro 810,00 per entrambe le opponenti.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unico, articolato motivo.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico, articolato, motivo le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 2 e 2 bis l. n. 89/2001, 6, par. 1, e 53 CEDU e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la corte territoriale erroneamente ritenuto che la domanda di ristoro del danno patrimoniale F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9149/2017 Numero sezionale 582/2022 Numero di raccolta generale 14137/2022 fosse fondata sulle spese di ristrutturazione, rifacimento e adeguamento Data pubblicazione 04/05/2022 della struttura poste, ex lege, in capo ai comproprietari pro quota e per non aver considerato tutta la documentazione prodotta a dimostrazione del pregiudizio subìto.

1.1. In primo luogo, il motivo è ammissibile, non essendosi al cospetto di un vizio revocatorio, che, come tale, sarebbe stato denunciabile, come sostenuto dal Ministero, solo ex art. 395, n. 4), c.p.c.

Invero, l'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale (nella specie, la circostanza che la domanda indennitaria era stata fin dall’inizio fondata sulla giuridica impossibilità, per tutto il tempo in cui si è protratto il processo, di disporre e godere in via esclusiva del bene, anziché, come affermato dalla corte d’appello, su asserite spese di ristrutturazione, rifacimento e adeguamento della struttura poste, ex lege, in capo ai comproprietari pro quota) può dare luogo ad un vizio motivazionale o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. che viceversa consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa.

Invero, il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'error in procedendo, vale a dire la violazione di una norma processuale, come nel caso in cui si assuma violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa rispetto a quello formalmente proposta, o, come nel caso di specie, il travisamento del contenuto della domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio (Sez. 3, Sentenza n. 12909 del 13/07/2004).

In realtà, a ben vedere, nella fattispecie in esame le ricorrenti hanno F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9149/2017 Numero sezionale 582/2022 Numero di raccolta generale 14137/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 denunciato il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per effetto del travisamento da parte del giudice del merito della causa petendi dedotta.

Ciò alla luce del criterio per cui il principio secondo il quale l'interpretazione della domanda è compito esclusivo del giudice del merito non opera quando si deduca un error in procedendo, vale a dire la violazione di una norma processuale, come nei casi in precedenza indicati.

1.2. Ciò detto, il motivo si rivela infondato.

In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la natura indennitaria dell'obbligazione esclude la necessità dell'accertamento soggettivo della violazione, ma non l'onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata di detta violazione, esulando il pregiudizio dalla fattispecie del "danno evento".

Pertanto, sono risarcibili non tutti i danni che si pretendono relazionati al ritardo nella definizione del processo, ma solo quelli per i quali si dimostra il nesso causale tra ritardo medesimo e pregiudizio sofferto.

Inoltre, il danno economico può ritenersi ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l'effetto immediato di tale eccessiva durata sulla base di una normale sequenza causale.

In quest’ottica, l'equa riparazione a titolo di danno patrimoniale non può essere corrisposta quando le perdite e i mancati guadagni allegati non siano conseguenza diretta ed immediata del perdurare del processo.

In definitiva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno risarcibile nel caso di violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU è diverso da quello connesso al giudizio irragionevolmente lungo, in quanto non è rappresentato dalla lesione del bene della vita ivi dedotta, identificandosi, invece, nel danno arrecato come conseguenza immediata e diretta, e sulla base di una normale sequenza causale, esclusivamente dall’eccessivo prolungarsi della causa oltre il termine ragionevole.

1.3. Orbene, avuto riguardo al vizio di violazione di legge, con il motivo in esame, le ricorrenti - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9149/2017 Numero sezionale 582/2022 Numero di raccolta generale 14137/2022 norme di legge richiamate - allegano un'erronea ricognizione, da parte del Data pubblicazione 04/05/2022 giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica delle ricorrenti, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo.

Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza.

Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dalle odierne ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti.

Si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

Ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati, da questo punto di vista, devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9149/2017 Numero sezionale 582/2022 Numero di raccolta generale 14137/2022 diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia Data pubblicazione 04/05/2022 incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011).

1.4. Avuto riguardo al profilo motivazionale, non possono ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.

Invero, fermo restando che è venuta meno la possibilità di censurare la sentenza impugnata assumendo che sia connotata da una motivazione contraddittoria o insufficiente e premesso che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

1.5. In ogni caso, nel novero del danno patrimoniale da violazione del termine di durata ragionevole del processo non rientrano le poste che costituiscono oggetto del giudizio, pendente o concluso, protrattosi eccessivamente.

Infatti il danno patrimoniale può essere ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l'effetto immediato di tale ritardo e a condizione che vi si riconnetta sulla base di una normale sequenza causale, restando a carico della parte che agisce per il suo riconoscimento l'onere di dimostrare rigorosamente il pregiudizio (patrimoniale) lamentato (Sez. 1, Sentenza n. 8603 del 26/04/2005; conf.F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9149/2017 Numero sezionale 582/2022 Numero di raccolta generale 14137/2022 Sez. 1, Sentenza n. 11858 del 19/05/2006).

Data pubblicazione 04/05/2022 Nel caso di specie, le ricorrenti non hanno documentalmente provato che la “famiglia Fea” avesse formalmente manifestato la volontà di acquistare la proprietà dell’immobile oggetto di divisione e la gestione dell’albergo mediante l’acquisizione delle quote delle due società comproprietarie, al fine di realizzare un progetto di ristrutturazione integrale dell’albergo, e che l’acquisizione ed il progetto fossero stati preclusi proprio dalle lungaggini del giudizio divisionale in corso; così come non hanno dimostrato che le dette lungaggini avessero impedito, su un piano di nesso eziologico, la possibilità di alienare a terzi (la [OSCURATO:SOCIETA].; cfr. pag. 29 del ricorso) l’immobile, e non l’avesse impedito l’aver il Comune ripristinato il vincolo di destinazione alberghiera dello stesso (laddove, da quanto compreso, i soggetti potenziali acquirenti erano interessati alla destinazione a civile abitazione).

3. In definitiva, il ricorso non merita di essere accolto.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti di legge per l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato (come previsto dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002), sulla scorta del disposto dell'art. 10 dello stesso T.U. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 2273/2019 e Cass.

SU n. 19883/2019) e, quindi, in virtù dell'esenzione dal pagamento di tale contributo per le domande proposte ai sensi della legge n. 89 del 2001.

P.Q.M.

La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna le ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 15.3.2022.F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9149/2017 Numero sezionale 582/2022 Numero di raccolta generale 14137/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9149/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore FEA Ugo, con sede a Bordighera (IM), in Corso Italia n. 49 ([OSCURATO:PARTITA_IVA]; [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore FEA Ugo, con sede a Bordighera (IM), in [OSCURATO:PERSONA] n. 32 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), ambedue rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. BARISON (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Torino e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Gianluca CONTALDI (C.F.: CNTGLC67L19II501I) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 63, come da procure speciali in calce al ricorso; - ricorrenti - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9149/2017 Numero sezionale 582/2022 Numero di raccolta generale 14137/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 contro Ministero della Giustizia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 70, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso in cui ufficio, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato; - controricorrente – -avverso il decreto n. 26/2017 emesso dalla Corte d’appello di Genova in data 09/02/2017 e non notificato; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto Con ricorsi proposti separatamente e successivamente riuniti, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. chiedevano l'accertamento della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, con la conseguente condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento del danno, patrimoniale e non, subito a seguito della suddetta violazione, in relazione al giudizio promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Sanremo, con atto di citazione notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il 07.01.92, per lo scioglimento della comunione avente per oggetto l'immobile destinato ad albergo denominato [OSCURATO:PERSONA], condotto in locazione dalla [OSCURATO:PERSONA] che esercitava nell’immobile l’attività alberghiera. Questa interveniva volontariamente in quel giudizio per sostenere le difese della [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale decideva la causa con sentenza in data 04.05.01, con la quale, accertata l’indivisibilità dell’immobile, lo assegnava per intero alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello contro la sentenza del Tribunale, al quale resistevano le controparti. La Corte d'Appello di Genova decideva la causa con sentenza in data 01.09.10, con la quale respingeva l’appello. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], respinto dalla Corte F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9149/2017 Numero sezionale 582/2022 Numero di raccolta generale 14137/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 di legittimità con sentenza in data 04.12.15. Il Presidente adito col ricorso, rilevato che il procedimento presupposto aveva avuto la durata complessiva di anni venti, che superava il limite della ragionevolezza e della congruità e ritenuto che la durata del processo eccedente quella ragionevole fosse pari a quattordici anni, liquidava l’indennità per l’equa riparazione del danno non patrimoniale nella somma di euro 5.600,00, mentre non riconosceva alcunchè per il danno patrimoniale. Le ricorrenti proponevano opposizione contro il decreto di accoglimento parziale della domanda. Con decreto del 9.2.2017, la Corte d’appello di Genova accoglieva parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, condannava il Ministero a corrispondere, in favore delle opponenti, la somma complessiva per ciascuna di euro 15.040,00, sulla base delle seguenti considerazioni: - per quanto riguardava il danno patrimoniale, premesso che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di aver subito un danno economico per avere dovuto investire tutti i ricavi dell'attività nel rifacimento completo della struttura per adeguarla agli standard normativi e di mercato, aggravando la sua esposizione debitoria, senza riuscire a rinnovare e potenziare la struttura secondo il suo progetto originario, il motivo era infondato, atteso che nella comunione ciascun comproprietario deve contribuire nelle spese di conservazione dell'immobile ex art. 1104 c.c., sicchè, perdurando la comunione con la [OSCURATO:PERSONA] pur in pendenza della causa di divisione, l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto richiedere la partecipazione alle spese dell’altra comproprietaria, diminuendo cosi l’entità degli esborsi a suo carico; - d'altra parte, le opponenti non avevano provato col loro comportamento processuale nella causa di divisione di avere collaborato o di avere comunque avuto interesse alla sollecita definizione del processo (di contro, opponendo un'eccezione di litispendenza che aveva allungato i tempi del processo e, nel merito, contestando la divisibilità dell’immobile opponendosi allo scioglimento della comunione);F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9149/2017 Numero sezionale 582/2022 Numero di raccolta generale 14137/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 - non era possibile comunque - non essendo stati indicati elementi sufficienti di prova e valutazione al riguardo - quantificare il danno conseguito - secondo la tesi delle opponenti - alla mancata realizzazione del progetto o, alternativamente, alla mancata vendita dell'immobile; - era, invece, fondata la censura concernente il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale conseguito alla obiettiva lungaggine del processo, non avendo tenuto conto il decreto di liquidazione del danno della natura e del valore della causa e, soprattutto, degli interessi coinvolti; - al riguardo, pareva giusto ed equo adeguare la liquidazione del danno non patrimoniale al valore più elevato indicato dalla legge e, quindi, liquidare la somma di euro 800,00 per ogni anno di durata eccessiva del processo, riconoscendo alle opponenti sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno gli aumenti massimi previsti e consentiti dalla legge (incrementando la liquidazione del 20% per gli anni successivi al terzo e del 40% per gli anni successivi al settimo); - quanto al motivo di opposizione concernente la liquidazione delle spese, dovendosi, in caso di accoglimento parziale della domanda, aver riguardo al valore effettivo della causa desunto dalla somma attribuita al richiedente, nella fattispecie il compenso doveva essere liquidato nella misura congrua di euro 810,00 per entrambe le opponenti. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unico, articolato motivo. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico, articolato, motivo le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 2 e 2 bis l. n. 89/2001, 6, par. 1, e 53 CEDU e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la corte territoriale erroneamente ritenuto che la domanda di ristoro del danno patrimoniale F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9149/2017 Numero sezionale 582/2022 Numero di raccolta generale 14137/2022 fosse fondata sulle spese di ristrutturazione, rifacimento e adeguamento Data pubblicazione 04/05/2022 della struttura poste, ex lege, in capo ai comproprietari pro quota e per non aver considerato tutta la documentazione prodotta a dimostrazione del pregiudizio subìto. 1.1. In primo luogo, il motivo è ammissibile, non essendosi al cospetto di un vizio revocatorio, che, come tale, sarebbe stato denunciabile, come sostenuto dal Ministero, solo ex art. 395, n. 4), c.p.c. Invero, l'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale (nella specie, la circostanza che la domanda indennitaria era stata fin dall’inizio fondata sulla giuridica impossibilità, per tutto il tempo in cui si è protratto il processo, di disporre e godere in via esclusiva del bene, anziché, come affermato dalla corte d’appello, su asserite spese di ristrutturazione, rifacimento e adeguamento della struttura poste, ex lege, in capo ai comproprietari pro quota) può dare luogo ad un vizio motivazionale o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. che viceversa consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa. Invero, il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'error in procedendo, vale a dire la violazione di una norma processuale, come nel caso in cui si assuma violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa rispetto a quello formalmente proposta, o, come nel caso di specie, il travisamento del contenuto della domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio (Sez. 3, Sentenza n. 12909 del 13/07/2004). In realtà, a ben vedere, nella fattispecie in esame le ricorrenti hanno F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9149/2017 Numero sezionale 582/2022 Numero di raccolta generale 14137/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 denunciato il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per effetto del travisamento da parte del giudice del merito della causa petendi dedotta. Ciò alla luce del criterio per cui il principio secondo il quale l'interpretazione della domanda è compito esclusivo del giudice del merito non opera quando si deduca un error in procedendo, vale a dire la violazione di una norma processuale, come nei casi in precedenza indicati. 1.2. Ciò detto, il motivo si rivela infondato. In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la natura indennitaria dell'obbligazione esclude la necessità dell'accertamento soggettivo della violazione, ma non l'onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata di detta violazione, esulando il pregiudizio dalla fattispecie del "danno evento". Pertanto, sono risarcibili non tutti i danni che si pretendono relazionati al ritardo nella definizione del processo, ma solo quelli per i quali si dimostra il nesso causale tra ritardo medesimo e pregiudizio sofferto. Inoltre, il danno economico può ritenersi ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l'effetto immediato di tale eccessiva durata sulla base di una normale sequenza causale. In quest’ottica, l'equa riparazione a titolo di danno patrimoniale non può essere corrisposta quando le perdite e i mancati guadagni allegati non siano conseguenza diretta ed immediata del perdurare del processo. In definitiva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno risarcibile nel caso di violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU è diverso da quello connesso al giudizio irragionevolmente lungo, in quanto non è rappresentato dalla lesione del bene della vita ivi dedotta, identificandosi, invece, nel danno arrecato come conseguenza immediata e diretta, e sulla base di una normale sequenza causale, esclusivamente dall’eccessivo prolungarsi della causa oltre il termine ragionevole. 1.3. Orbene, avuto riguardo al vizio di violazione di legge, con il motivo in esame, le ricorrenti - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9149/2017 Numero sezionale 582/2022 Numero di raccolta generale 14137/2022 norme di legge richiamate - allegano un'erronea ricognizione, da parte del Data pubblicazione 04/05/2022 giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica delle ricorrenti, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo. Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dalle odierne ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti. Si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato. Ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati, da questo punto di vista, devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9149/2017 Numero sezionale 582/2022 Numero di raccolta generale 14137/2022 diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia Data pubblicazione 04/05/2022 incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011). 1.4. Avuto riguardo al profilo motivazionale, non possono ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti. Invero, fermo restando che è venuta meno la possibilità di censurare la sentenza impugnata assumendo che sia connotata da una motivazione contraddittoria o insufficiente e premesso che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 1.5. In ogni caso, nel novero del danno patrimoniale da violazione del termine di durata ragionevole del processo non rientrano le poste che costituiscono oggetto del giudizio, pendente o concluso, protrattosi eccessivamente. Infatti il danno patrimoniale può essere ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l'effetto immediato di tale ritardo e a condizione che vi si riconnetta sulla base di una normale sequenza causale, restando a carico della parte che agisce per il suo riconoscimento l'onere di dimostrare rigorosamente il pregiudizio (patrimoniale) lamentato (Sez. 1, Sentenza n. 8603 del 26/04/2005; conf.F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9149/2017 Numero sezionale 582/2022 Numero di raccolta generale 14137/2022 Sez. 1, Sentenza n. 11858 del 19/05/2006). Data pubblicazione 04/05/2022 Nel caso di specie, le ricorrenti non hanno documentalmente provato che la “famiglia Fea” avesse formalmente manifestato la volontà di acquistare la proprietà dell’immobile oggetto di divisione e la gestione dell’albergo mediante l’acquisizione delle quote delle due società comproprietarie, al fine di realizzare un progetto di ristrutturazione integrale dell’albergo, e che l’acquisizione ed il progetto fossero stati preclusi proprio dalle lungaggini del giudizio divisionale in corso; così come non hanno dimostrato che le dette lungaggini avessero impedito, su un piano di nesso eziologico, la possibilità di alienare a terzi (la [OSCURATO:SOCIETA].; cfr. pag. 29 del ricorso) l’immobile, e non l’avesse impedito l’aver il Comune ripristinato il vincolo di destinazione alberghiera dello stesso (laddove, da quanto compreso, i soggetti potenziali acquirenti erano interessati alla destinazione a civile abitazione). 3. In definitiva, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non sussistono i presupposti di legge per l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato (come previsto dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002), sulla scorta del disposto dell'art. 10 dello stesso T.U. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 2273/2019 e Cass. SU n. 19883/2019) e, quindi, in virtù dell'esenzione dal pagamento di tale contributo per le domande proposte ai sensi della legge n. 89 del 2001. P.Q.M. La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna le ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 15.3.2022.F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9149/2017 Numero sezionale 582/2022 Numero di raccolta generale 14137/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A
Sentenza Cassazione n. 14137/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris