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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 30129/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Campobasso, con sentenza emessa in data 20/01/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Larino in data 15/04/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2 cod. pen. e 648 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si contesta genericamente un asserito vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale del Mascilongo - è manifestamente infondato poiché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia, logicamente corretta e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si vedano, in particolare, pag. 3 e ss. della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Osservato pure che la Corte territoriale - con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando i riscontri emersi durante l'istruttoria dibattimentale, come le dichiarazioni testimoniali (avvalorate da raffronti oggettivi), le parziali ammissioni di addebito del ricorrente e la carenza di una plausibile e valida spiegazione da parte dello stesso circa la provenienza furtiva dell'assegno - ha dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità del prevenuto, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria che non ammette altra verosimile spiegazione, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 7.• 11.1 Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 / P-. --I c•-eg .... --t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Campobasso, con sentenza emessa in data 20/01/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Larino in data 15/04/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2 cod. pen. e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si contesta genericamente un asserito vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale del Mascilongo - è manifestamente infondato poiché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia, logicamente corretta e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si vedano, in particolare, pag. 3 e ss. della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Osservato pure che la Corte territoriale - con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando i riscontri emersi durante l'istruttoria dibattimentale, come le dichiarazioni testimoniali (avvalorate da raffronti oggettivi), le parziali ammissioni di addebito del ricorrente e la carenza di una plausibile e valida spiegazione da parte dello stesso circa la provenienza furtiva dell'assegno - ha dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità del prevenuto, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria che non ammette altra verosimile spiegazione, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 7.• 11.1 Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 / P-. --I c•-eg .... --t
Sentenza Cassazione n. 30129/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris