CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10596/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 aprile 2022, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA]Ettore, con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Taranto il 30 gennaio 2019, irrevocabile il 15 giugno 2019, per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. L'istanza è stata accolta perché il beneficio era stato concesso una seconda volta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di cause ostative, in quanto la pena inflitta, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto (sentenza della Corte di appello di Lecce del 24 novembre 2016, irrevocabile il 23 maggio 2018), superava i limiti stabiliti dall'art.163 cod. pen. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, articolando un unico motivo per violazione di legge processuale in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente deduce che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di verificare la prova della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Dalla lettura degli atti del procedimento, cui la Corte può accedere atteso il vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge che il decreto di fissazione dell'udienza camerale del 17 febbraio 2022 è stato notificato a mezzo pec in data 26 gennaio 22 al difensore d'ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore d'ufficio sarà poi anche presente in udienza, come indicato nel verbale. L'ordinanza del 14 aprile 2022 di revoca della sospensione condizionale è stata notificata, invece, al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] (sempre a mezzo pec, in data 30 maggio 22). La nomina fiduciaria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], però, non era intervenuta nelle more, ma risultava già agli atti del procedimento di esecuzione davanti al Tribunale di Taranto, perché la originaria ordinanza del 15 dicembre 2021 con cui il Tribunale aveva dichiarato inizialmente la propria incompetenza in favore della Corte d'appello (SIGE 315/2021) era stata notificata proprio all'avv. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo pec in data 17 dicembre 2021. Nel relativo verbale di udienza si dava già atto della nomina quale difensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva depositato in udienza istanza di ammissione al gratuito patrocinio e nomina difensiva datata 14 dicembre 2021. La Corte di Appello si è poi, a sua volta, dichiarata incompetente; il procedimento è tornato al Tribunale di Taranto, dove però si è provveduto a nominare al condannato un difensore d'ufficio. Si trattava, però, dello stesso procedimento in cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato nomina difensiva, e che aveva preso un nuovo numero SIGE soltanto per effetto della avvenuta reiscrizione del procedimento, talchè, come dedotto in ricorso, il difensore di fiducia aveva diritto alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale. E', pertanto, fondata la deduzione del vizio di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 177 cod. proc. pen. L'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., dispone, infatti, che il giudice dell'esecuzione fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti ed ai difensori almeno 10 giorni prima. Nell'interpretare questa disposizione, non presidiata espressamente da sanzione processuale di nullità speciale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, però, che l'omesso avviso della data di udienza al condannato o al suo difensore integri una nullità generale ex art. 178 cod. proc. pen. riguardando l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, e che il regime di rilevabilità di tale nullità è quello proprio delle nullità assolute ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (v. Sez. 3, Sentenza n. 404 del 11 novembre 2020, dep. 2021, D'Alfonso, Rv. 280189 - 01: Nel procedimento di esecuzione l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza; conforme Sez. 1, Sentenza n. 45575 del 29 settembre 2015, Hoxha, Rv. 265235 - 01; nel senso che la sanzione di nullità assoluta riguardi anche la notifica al difensore v. Sez. 1, Sentenza n. 43095 del 11 novembre 2011, Mastrone, Rv. 250997 - 01: È causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'omessa notifica, al difensore di fiducia, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di esecuzione). Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, e l'ordinanza impugnata annullata con rinvio per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di