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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 ottobre 2025

Cassazione n. 22592/2026

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osto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza emessa il 13/10/2025 dalla Corte di appello di Torino; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia della [OSCURATO:SOCIETA]., che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, giudicando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha, da una parte, ridotto a 150.000 euro la sanzione pecuniaria, e, dall'altra, disposto, la confisca per equivalente, fino alla concorrenza di 1.500.000 euro, nei riguardi della società [OSCURATO:SOCIETA].

La responsabilità dell'ente è stata affermata, ai sensi del d.

Igs. 8 giugno 2001, n. 231 in relazione a due illeciti.

Quanto al primo (capo b), nell'ambito di un articolata vicenda relativa ad un contratto di appalto con cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la gestione e lo 1smaltimento dei rifiuti derivanti dalla demolizione e dal rispristino della linea ferroviaria nelle stazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la società ricorrente era stata condannata per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 24 d.

Igs. n. 231 del 2001, in relazione al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Anche quanto al secondo illecito (capo d), la società era stata condannata per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 24 d.

Igs. n. 231 del 2001, in relazione al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

2. La Corte di cassazione con sentenza n. 37326 del 05/07/2023 aveva annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello in ordine a due punti.

2.1. Quanto al primo, la Corte di cassazione aveva affermato: "La questione prospettata con il sesto motivo dell'atto di appello è stata fraintesa dalla Corte d'appello, finendo per omettere qualsivoglia valutazione sull'effettiva sussistenza dei presupposti per qualificare le condotte fraudolente quale ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.) ovvero di truffa aggravata, perché commessa in danno dell'Unione europea o dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen).

La sentenza, infatti, ha ritenuto (pag. 66) che la difesa della persona giuridica avesse sollevato la questione della qualificazione giuridica della condotta del soggetto apicale come ipotesi di truffa ex art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen., questione che non rilevava al fine di escludere la responsabilità dell'ente (essendo compresa anche tale ipotesi di reato nel catalogo ex art. 24 d.

Igs. 231/2001); mentre la lettura del corrispondente motivo di appello mette in luce la contestazione formulata dalla difesa diretta ad escludere il presupposto della finalizzazione dell'ipotizzata condotta decettiva alla percezione di erogazioni pubbliche, da cui sarebbe derivata la differente qualificazione del fatto quale «truffa "semplice" p. e p. dall'art. 640 cod. pen., che non dà luogo a responsabilità dell'ente ai sensi del d.

Igs. n. 231/2001» (pag. 27 dell'atto di appello).

L'omesso esame del motivo non può essere superato, come auspicato dalla ricorrente, in questa sede; pur spettando anche alla Corte di cassazione il potere di qualificare il fatto oggetto dell'imputazione, nel caso in esame è evidente la necessità di procedere ad accertamenti in fatto, non consentiti in sede di legittimità [...] andrà, inoltre, accertato sia se le stazioni appaltanti possedessero la qualifica di enti pubblici, richiesta dall'art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen. (trattandosi di appalti relativi a interventi sulla rete ferroviaria, considerata la qualità di società per azioni in mano pubblica di [OSCURATO:PERSONA] dello Stato: Sez. 2, n. 5028 del 17/03/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213154 - 0), sia se la società appaltatrice cui è contestato l'addebito abbia avuto rapporti diretti con detti enti pubblici o abbia svolto l'attività contrattuale in regime di subappalto (come sembra emergere per i fatti di cui al capo D), con le conseguenze in punto di 2accertamento del nesso causale tra l'attività decettiva (eventualmente diretta nei confronti del sub appaltante) e la corresponsione delle somme indebitamente percepite.

2.2. La seconda di annullamento riguardava l'entità del profitto.

3. La Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, ha: a) disposto perizia contabile; 2) ritenuto la persona offesa (RFI- [OSCURATO:PERSONA] - stazione appaltante ed ente erogatore) un ente pubblico economico; 3) ricondotto il fatto alla fattispecie di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.; 4) confermato, in relazione a detto reato presupposto, la responsabilità dell'ente, ai sensi dell'art. 24 d.

Igs. n. 231 del 2001.

4. Ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]. articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge; il tema attiene alla esatta qualificazione del delitto presupposto e alla attribuzione della natura di ente pubblico economico alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la ricorrente l'assunto della Corte di appello sarebbe errato per due ragioni.

La prima è che nel caso di specie mancherebbero i requisiti, richiamati dalla Corte di appello, necessari per il riconoscimento della qualifica di ente pubblico alla [OSCURATO:PERSONA]. s.p.a., e cioè l'esistenza di una posizione di stretta dipendenza dell'ente dallo Stato - ovvero dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico -, nonché lo svolgimento di attività avente carattere non industriale o commerciale.

La seconda ragione è che la impostazione recepita dalla Corte di appello sarebbe in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni unite civili sul tema. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La questione attiene a se la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., cioè il soggetto in danno del quale la truffa sarebbe stata commessa, sia, ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., un ente pubblico.

Si tratta di una questione che incide sulla qualificazione dei fatti per cui si procede e sulla stessa configurabilità, ai sensi del d.

Igs n. 231 del 2011, della responsabilità da reato dell'ente, atteso che mentre il delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 1 cod. pen., è ricompreso fra i c.d. reati presupposto dai quali può conseguire l'illecito dell'ente, il reato invece di truffa di cui all'art. 640, comma primo, cod. pen., non rientrando tra il catalogo dei reati presupposto, non consente di configurare la responsabilità da reato dell'ente.

33. La Corte di appello ha ritenuto di dover riconoscere la qualifica di ente pubblico a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. richiamando il principio secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico (Sez. 2, n. 12499 del 26/03/2025, Camarda, non mass.; nello stesso senso, Sez. 2, n. 20683 del 13/05/2022, Carrieri, Rv. 283406 - 01, in fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualifica di ente pubblico a "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.", osservandosi tra l'altro che, essendo il suo capitale sociale partecipato in via maggioritaria dallo Stato, il danno ridonda sul patrimonio pubblico, cui l'aggravante intende apprestare una particolare protezione; Sez. 2, n. 29709 del 19/04/2017, Ferrara, Rv. 270665 - 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270518- 01).

In particolare, si sostiene che, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come "pubblici", in presenza di determinati requisiti, indicati dal legislatore all'art. 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006, quali: a) la personalità giuridica; b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza. (Sez. 2, n. 29709 del 19/04/2017, Ferrara, Rv. 270665 -01, in fattispecie in cui è stata riconosciuta natura pubblicistica ad una società per azioni esercente il servizio di trasporto aereo, sottoposta al controllo ed alla vigilanza dell'ENAC e del Ministro dei Trasporti, titolare quest'ultimo del potere di revoca della concessione in caso di inadempienze gestionali).

Sulla base di tali principi la Corte di appello ha fatto discendere la natura di ente pubblico per la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, evidenziando come: a) detta società faccia parte del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato "partecipata e controllata pressoché interamente dal Ministero della Economia e delle Finanze, concessionaria incaricata della gestione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie del nostro paese"; b) i lavori di rifacimento della infrastruttura ferroviaria siano ab origine finanziati dallo Stato anche dall'unione europea. 4Dunque, secondo la Corte di merito, la sottoposizione al controllo pubblico statale, l'utilizzo di risorse pubbliche e l'ambito pubblicistico dell'attività sarebbero elementi dimostrativi dalla natura pubblica dell'ente (cfr., sentenza impugnata, pag. 11).

4. L'assunto non può essere condiviso.

L'art. 97, comma 2, Cost. stabilisce che «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge».

Il legislatore ordinario ha disposto che «nessun nuovo ente pubblico può esser istituito o riconosciuto se non per legge» (art. 4 legge 20 marzo 1975, n. 70 - cd.

"legge sul parastato").

Dal combinato o disposto delle due norme richiamate si è tradizionalmente fatto derivare il principio per cui spetta all'ordinamento ed alle sue fonti individuare le soggettività giuridiche che operano al suo interno.

E tuttavia il tema dei criteri di identificazione della natura giuridica di un ente si è progressivamente sviluppato con il processo di privatizzazione di enti pubblici e con la marcata tendenza legislativa a riconoscere anche in capo a soggetti operanti normalmente iure privatorum la titolarità o l'esercizio di compiti di spiccata valenza pubblicistica.

In modo specifico, la riflessione ha riguardato gli enti a struttura societaria che operano nel mercato alla stregua di imprenditori privati ma che, al tempo stesso, sono variamente vincolati allo Stato e perseguono anche finalità di carattere generale.

La giurisprudenza, anche costituzionale, è giunta ad affermare il generale principio di prevalenza della "sostanza", intesa quale funzione imputabile al soggetto giuridico nell'espletamento di determinate attività, rispetto alla "forma", ovverosia la (eventuale) espressa qualificazione che di quel soggetto abbia fornito il legislatore (Corte cost., n. 29 del 2006 ; Corte cost. n. 363 del 2003; Corte cost. n. 466 del 2003).

In particolare, si è giunti alla individuazione di taluni "indici esteriori"- di cui in parte si è detto - in grado di manifestare la "pubblicità" dell'ente di volta in volta preso in considerazione, quali la costituzione dell'ente da parte di un soggetto pubblico, la presenza di controlli e/o finanziamenti pubblici, l'attribuzione di poteri autoritativi, la nomina (anche parziale) degli organismi direttivi da parte dello Stato o di altro ente pubblico. [OSCURATO:PERSONA], la natura pubblica di un ente esige di essere verificata in concreto.

Anche una società di capitali, che opera sul mercato alla stessa stregua degli altri soggetti di diritto privati e che è stata costituita proprio con questo scopo, può assumere la natura di ente pubblico, se persegue finalità, anche non esclusive, di interesse generale e se sottoposta al controllo, alla direzione o I finanziamento, anche in parte, dello Stato o di altri enti pubblici.

55. Dalla nozione di ente pubblico deve essere distinta quella di organismo di diritto pubblico.

Si tratta di una nozione che ha consentito di applicare norme pubblicistiche anche a soggetti formalmente privati.

Una esigenza che storicamente si è posta nell'ambito della disciplina sulle procedure a evidenza pubblica ove si è avvertita la necessità di includere, nel relativo campo di applicazione, anche enti privati. z L'organismo di diritto pubblico, siiatto correttamente notare in dottrina, costituisce il precipitato della cosiddetta nozione sostanzialistica di pubblica amministrazione finalizzata a fare in modo che privatizzazioni formali non comportino l'elusione di discipline pubblicistiche.

Si tratta dunque di un'ipotesi di "espansione del diritto amministrativo a soggetti privati" in quanto, attraverso una nozione "elastica ed aperta" si è esteso l'ambito di applicazione della normativa sulle gare anche in un'ottica pro-concorrenziale.

Una nozione che delimita il perimetro di applicazione del codice dei contratti pubblici.

Si è osservato lucidamente, come, tuttavia, anche nel caso in cui un ente assuma la qualifica di organismo di diritto pubblico, ciò non comporta automaticamente che detto ente debba essere considerato un "soggetto pubblico" anche in altri ambiti.

La nozione di ente pubblico, si è sottolineato, è "a geometrie variabili" per cui l'applicazione di un regime normativo a un determinato soggetto dipende dalla ratio sottesa alla disciplina in questione e dunque uno stesso ente potrebbe essere considerato un soggetto pubblico per certi fini e non invece per altri.

Nel codice dei contratti pubblici (d.

Igs. n. 36 del 31 marzo 2023), l'art. 13 (Ambito di applicazione), comma 6, per le definizioni rinvia a un "allegato 1.1.".

L'art. 1, comma 1, lett. e) del citato allegato, nel definire l'organismo di diritto pubblico, prevede che il soggetto debba essere: 1) "dotato di capacità giuridica"; 2) "istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale"; 3) "la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico".

Quanto, all'influenza pubblica dominante, quella cioè che rende sostanzialmente pubblico un ente formalmente privato, il legislatore ha individuato più elementi al fine di accertare la sussistenza di tale influenza.

Il primo ha natura economica e impone di verificare se l'ente sia finanziato in modo maggioritario da enti pubblici e tra questi sono inclusi anche gli organismi di diritto pubblico a dimostrazione della loro equiparazione alle amministrazioni tradizionali. 6Se un ente dipende, da un punto di vista finanziario, da soggetti pubblici non può obiettivamente essere considerato autonomo rispetto a questi ultimi, atteso che l'assenza di un'autonomia finanziaria riverbera i suoi effetti anche sulla autonomia gestoria, sostanzialmente svuotandola di contenuto.

La seconda ipotesi di influenza pubblica dominante si ha quando la gestione di un ente è direttamente soggetta al controllo di enti pubblici; in questi casi, si è fatto notare in dottrina, la veste formale di diritto privato non rappresenta altro che un involucro dove, tuttavia, il potere pubblico assume le reali decisioni.

Infine, un ente si considera soggetto all'influenza pubblica dominante nelle ipotesi di controllo indiretto, cioè nei casi in cui, sebbene il potere pubblico non controlli direttamente la gestione dell'ente esso, si ingerisce nell'ente attraverso la nomina di più della metà dei membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza.

Il terzo requisito è il c.d. requisito teleologico relativo alle ragioni istitutive dell'ente e al loro carattere: l'ente deve essere stato istituito per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

Le Sezioni unite civili hanno chiarito, quanto al requisito "teleologico", che l'organismo è di diritto pubblico, quando l'attività sia rivolta, anche non esclusivamente o prevalentemente, alla realizzazione di un interesse generale, ovvero che sia necessaria a soddisfare tale interesse, e il soggetto, pur eventualmente operando in un mercato concorrenziale, non fondi la propria attività principale esclusivamente su criteri di rendimento, efficacia e redditività e non assuma su di sé i rischi collegati allo svolgimento di tale attività, i quali devono ricadere sulla P.A. controllante, nonché, in secondo luogo, alla circostanza che il servizio d'interesse generale, oggetto di detta attività, non possa essere rifiutato per ragioni di convenienza economica (Sez.

U. civ, n. 8673 del 28/03/2019, Rv. 653558-01; Sez.

U. civ., n. 17567 del 28/06/2109, Rv. 654417-01). [OSCURATO:PERSONA], ciò che deve essere verificato non sono solo le ragioni istitutive dell'ente, quanto, piuttosto, le modalità con le quali un ente concretamente opera: si deve fare riferimento al come viene svolta l'attività.

6. In tale articolato quadro di riferimento, la questione su cui occorre riflettere è, allora, quale sia la "veste" di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, in particolare, se detta società sia un ente pubblico. 7.

Sul tema soccorrono due sentenze delle Sezioni unite civili (Sez.

U, n. 30978 del 27/12/2017, Rv. 646737-01; Sez.

U, n. 1159 del 21/10/2014, dep. 2015).

Si tratta di sentenze in cui si è affrontato il tema della natura giuridica della holding [OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:SOCIETA]. e, soprattutto, quello della natura della società [OSCURATO:SOCIETA].

77.1. Quanto alla natura giuridica di [OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:SOCIETA]. e del [OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso ([OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (FS), le Sezioni unite hanno spiegato che si tratta della principale holding pubblica che gestisce l'intero sistema di mobilità ferroviaria e infrastrutturale in Italia.

Una società, [OSCURATO:SOCIETA]., controllata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e che coordina le società operative come Trenitalia e RFI.

Le Sezioni Unite, pronunciandosi in tema di riparto di giurisdizione, hanno chiarito che: - [OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:SOCIETA].

"svolge un'attività economica e commerciale in regime di mercato libero e la sua veste giuridica non rappresenta un mero schermo di copertura di una struttura amministrativa pubblica"; - tale società, "in quanto holding, non ha rapporti di servizio pubblico con lo Stato"; - alla Capogruppo fanno capo le [OSCURATO:PERSONA] nei diversi settori della filiera e altre [OSCURATO:PERSONA] di servizio e di supporto al funzionamento del [OSCURATO:PERSONA]; - dette società sono dotate di una propria specificità aziendale e godono di autonomia gestionale nel perseguimento degli obiettivi di business; - l'apporto finanziario dell'Autorità pubblica, finalizzato all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, è erogato - alla luce del reg.

CE n. 1370 del 2007 -, entro limiti ben precisi": nel dettaglio, "il [OSCURATO:PERSONA] riceve risorse e compensazioni dallo Stato unicamente a copertura di oneri derivanti da finalità di interesse generale (investimenti e servizi all'utenza), erogati a prescindere dalla loro remuneratività economica.

Scopo di tali erogazioni è, infatti, la remunerazione alle imprese che prestano il servizio delle spese sostenute, determinate con criteri di calcolo idonei ad evitare compensazioni eccessive"; - la natura sostanzialmente commerciale dell'attività svolta dalla Capogruppo impone di giungere alle medesime conclusioni anche in relazione alla natura delle società satellite.

La natura industriale e commerciale dell'attività gestita dalla società collocata in capo alla filiera si riverbera, quale logico corollario, sulla natura delle società poste in coda, oltre che essere imposta dal carattere unitario della politica aziendale di un [OSCURATO:PERSONA] di imprese operante nel mercato, con strategie di sviluppo competitive in ambito comunitario e internazionale.

L'unitario inquadramento dell'attività gestita dal [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non sconfessa l'autonomia organizzativa, patrimoniale e funzionale, nonché la specificità aziendale, tarata su altrettanto specifici obiettivi di business, delle società operative del [OSCURATO:PERSONA] di cui si è detto.

7.2. Ed ancora, con specifico riguardo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., hanno spiegato le Sezioni unite che: - l'ente sviluppa le progettazioni e cura l'affidamento degli appalti in nome e per conto del committente, esegue la gestione dei progetti e la supervisione della costruzione in tutti i grandi investimenti ferroviari del [OSCURATO:PERSONA] FS [OSCURATO:PERSONA], partecipa a gare di Progettazione, Direzione e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 8Management Consulting in tutto il mondo.

Offre ai propri clienti servizi ad alto contenuto tecnico ed innovativo, un presidio globale dei progetti e delle attività affidate, avvalendosi del know-how specialistico della scienza ingegneristica. - la vocazione industriale e commerciale dell'attività, contrassegnata da obiettivi di business, esclude l'inquadramento nel novero delle società legali; - il tratto autonomistico di detta società dissipa ogni dubbio sulla qualificazione di [OSCURATO:PERSONA] alla stregua di società in house; infatti, sul piano organizzativo, detta situazione di autonomia è incompatibile con la previsione di forti poteri di gestione del socio pubblico nella forma del controllo analogo, che funge da requisito imprescindibile per poter derogare all'assetto organizzativo della società disciplinata dal codice civile in favore del modello in house.

Le forme del controllo analogo, invero, sono particolarmente penetranti, tanto da escludere poteri gestori autonomi in capo al Consiglio di Amministrazione con correlativa sottoponibilità delle decisioni strategiche al vaglio preventivo dell'ente pubblico affidante; - il d.

Igs. 12 luglio 2005, n. 112, emanato in attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio europeo ferroviario unico, nell'affermare il principio di separazione tra la gestione delle reti infrastrutturali e la gestione dei servizi, all'art. 4, comma 1, recide ogni forma di dipendenza delle imprese ferroviarie rispetto all'apparato pubblicistico, stabilendo che "le imprese ferroviarie stabilite in Italia sono indipendenti per quanto riguarda la gestione, l'amministrazione ed il controllo interno in materia amministrativa, economica e contabile.

Il patrimonio, il bilancio e la contabilità delle imprese ferroviarie devono essere distinti da quelli dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali" e, ancora, le imprese ferroviarie "sono gestite secondo i principi validi per le società commerciali, a prescindere dalla loro proprietà pubblica o privata, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato all'impresa e i contratti di servizio pubblico conclusi dalla medesima con le autorità competenti"; - a ciò va aggiunto che il controllo pubblico realizzato tramite holding indebolisce, nel caso di specie, il rapporto di dipendenza con l'ente pubblico; l'affermata natura privatistica della holding, in uno con il collegamento di derivazione infragruppo, convergono in una piattaforma che stempera il legame con l'ente pubblico, facendo emergere, per converso, l'autonomia e la specificità aziendale delle singole società operative del [OSCURATO:PERSONA] quale sintomatica riprova del regime civilistico applicato a detti enti. - [OSCURATO:PERSONA] ha natura privata, soggettiva e oggettiva; - non è ravvisabile, nella specie, alcuna delegazione di funzioni amministrative da R.F.I. a [OSCURATO:PERSONA], giacché R.F.I. non agisce tramite l'esercizio di poteri e funzioni di stampo amministrativo, ma attraverso lo svolgimento della propria libertà di iniziativa 9economica privata orientata all'interesse generale, senza per questo essere attratta nel dominio pubblicistico; - quand'anche R.F.I. fosse qualificabile come società sostanzialmente pubblicistica in ragione dell'attività svolta, non è "ente partecipante" di [OSCURATO:PERSONA], il cui unico socio è [OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:SOCIETA].; - non sussiste un rapporto di servizio derivante dal contratto che lega [OSCURATO:PERSONA] ad R.F.I.: il concessionario non può trasferire infatti gli obblighi e i diritti che gli derivano dalla concessione, ma solo appaltare, tramite un normale contratto di diritto comune sub specie di contratto di appalto infragruppo, la gestione di un servizio compatibile con il regime d'impresa.

8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: 1) ha natura privata, soggettiva e oggettiva; 2) svolge un'attività economica e commerciale in regime di mercato libero e la sua veste giuridica non rappresenta un mero schermo di copertura di una struttura amministrativa pubblica"; 3) gode di autonomia organizzativa, patrimoniale e funzionale; 4) non agisce tramite l'esercizio di poteri e funzioni di stampo amministrativo e non ha poteri autoritativi; 5) non sussiste un rapporto di servizio derivante dal contratto che lega [OSCURATO:PERSONA] ad R.F.I.; 6) non è soggetta a diretti controlli e/o finanziamenti pubblici; 7) non è soggetta a nomine (anche parziale) degli organismi direttivi da parte dello Stato o di altro ente pubblico. 9.

Ne consegue che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. svolge un servizio pubblico ma non è un ente pubblico. 10.

I fatti di truffa per cui si procede, dunque, non sono aggravati ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., ma devono essere ricondotti all'art. 640, comma primo, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, la responsabilità da reato dell'ente - cioè la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.- non può essere configurata ai sensi del d.

Igs. n. 231 del 2001, perché il reato presupposto non rientra tra quelli da cui, secondo la legge, può discendere la responsabilità dell'ente.

La sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto non sussiste. 10 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza emessa il 13/10/2025 dalla Corte di appello di Torino; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia della [OSCURATO:SOCIETA]., che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, giudicando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha, da una parte, ridotto a 150.000 euro la sanzione pecuniaria, e, dall'altra, disposto, la confisca per equivalente, fino alla concorrenza di 1.500.000 euro, nei riguardi della società [OSCURATO:SOCIETA]. La responsabilità dell'ente è stata affermata, ai sensi del d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231 in relazione a due illeciti. Quanto al primo (capo b), nell'ambito di un articolata vicenda relativa ad un contratto di appalto con cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la gestione e lo 1smaltimento dei rifiuti derivanti dalla demolizione e dal rispristino della linea ferroviaria nelle stazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la società ricorrente era stata condannata per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 24 d. Igs. n. 231 del 2001, in relazione al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Anche quanto al secondo illecito (capo d), la società era stata condannata per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 24 d. Igs. n. 231 del 2001, in relazione al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. 2. La Corte di cassazione con sentenza n. 37326 del 05/07/2023 aveva annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello in ordine a due punti. 2.1. Quanto al primo, la Corte di cassazione aveva affermato: "La questione prospettata con il sesto motivo dell'atto di appello è stata fraintesa dalla Corte d'appello, finendo per omettere qualsivoglia valutazione sull'effettiva sussistenza dei presupposti per qualificare le condotte fraudolente quale ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.) ovvero di truffa aggravata, perché commessa in danno dell'Unione europea o dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen). La sentenza, infatti, ha ritenuto (pag. 66) che la difesa della persona giuridica avesse sollevato la questione della qualificazione giuridica della condotta del soggetto apicale come ipotesi di truffa ex art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen., questione che non rilevava al fine di escludere la responsabilità dell'ente (essendo compresa anche tale ipotesi di reato nel catalogo ex art. 24 d. Igs. 231/2001); mentre la lettura del corrispondente motivo di appello mette in luce la contestazione formulata dalla difesa diretta ad escludere il presupposto della finalizzazione dell'ipotizzata condotta decettiva alla percezione di erogazioni pubbliche, da cui sarebbe derivata la differente qualificazione del fatto quale «truffa "semplice" p. e p. dall'art. 640 cod. pen., che non dà luogo a responsabilità dell'ente ai sensi del d. Igs. n. 231/2001» (pag. 27 dell'atto di appello). L'omesso esame del motivo non può essere superato, come auspicato dalla ricorrente, in questa sede; pur spettando anche alla Corte di cassazione il potere di qualificare il fatto oggetto dell'imputazione, nel caso in esame è evidente la necessità di procedere ad accertamenti in fatto, non consentiti in sede di legittimità [...] andrà, inoltre, accertato sia se le stazioni appaltanti possedessero la qualifica di enti pubblici, richiesta dall'art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen. (trattandosi di appalti relativi a interventi sulla rete ferroviaria, considerata la qualità di società per azioni in mano pubblica di [OSCURATO:PERSONA] dello Stato: Sez. 2, n. 5028 del 17/03/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213154 - 0), sia se la società appaltatrice cui è contestato l'addebito abbia avuto rapporti diretti con detti enti pubblici o abbia svolto l'attività contrattuale in regime di subappalto (come sembra emergere per i fatti di cui al capo D), con le conseguenze in punto di 2accertamento del nesso causale tra l'attività decettiva (eventualmente diretta nei confronti del sub appaltante) e la corresponsione delle somme indebitamente percepite. 2.2. La seconda di annullamento riguardava l'entità del profitto. 3. La Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, ha: a) disposto perizia contabile; 2) ritenuto la persona offesa (RFI- [OSCURATO:PERSONA] - stazione appaltante ed ente erogatore) un ente pubblico economico; 3) ricondotto il fatto alla fattispecie di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.; 4) confermato, in relazione a detto reato presupposto, la responsabilità dell'ente, ai sensi dell'art. 24 d. Igs. n. 231 del 2001. 4. Ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]. articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge; il tema attiene alla esatta qualificazione del delitto presupposto e alla attribuzione della natura di ente pubblico economico alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la ricorrente l'assunto della Corte di appello sarebbe errato per due ragioni. La prima è che nel caso di specie mancherebbero i requisiti, richiamati dalla Corte di appello, necessari per il riconoscimento della qualifica di ente pubblico alla [OSCURATO:PERSONA]. s.p.a., e cioè l'esistenza di una posizione di stretta dipendenza dell'ente dallo Stato - ovvero dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico -, nonché lo svolgimento di attività avente carattere non industriale o commerciale. La seconda ragione è che la impostazione recepita dalla Corte di appello sarebbe in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni unite civili sul tema. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La questione attiene a se la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., cioè il soggetto in danno del quale la truffa sarebbe stata commessa, sia, ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., un ente pubblico. Si tratta di una questione che incide sulla qualificazione dei fatti per cui si procede e sulla stessa configurabilità, ai sensi del d. Igs n. 231 del 2011, della responsabilità da reato dell'ente, atteso che mentre il delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 1 cod. pen., è ricompreso fra i c.d. reati presupposto dai quali può conseguire l'illecito dell'ente, il reato invece di truffa di cui all'art. 640, comma primo, cod. pen., non rientrando tra il catalogo dei reati presupposto, non consente di configurare la responsabilità da reato dell'ente. 33. La Corte di appello ha ritenuto di dover riconoscere la qualifica di ente pubblico a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. richiamando il principio secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico (Sez. 2, n. 12499 del 26/03/2025, Camarda, non mass.; nello stesso senso, Sez. 2, n. 20683 del 13/05/2022, Carrieri, Rv. 283406 - 01, in fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualifica di ente pubblico a "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.", osservandosi tra l'altro che, essendo il suo capitale sociale partecipato in via maggioritaria dallo Stato, il danno ridonda sul patrimonio pubblico, cui l'aggravante intende apprestare una particolare protezione; Sez. 2, n. 29709 del 19/04/2017, Ferrara, Rv. 270665 - 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270518- 01). In particolare, si sostiene che, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come "pubblici", in presenza di determinati requisiti, indicati dal legislatore all'art. 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006, quali: a) la personalità giuridica; b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza. (Sez. 2, n. 29709 del 19/04/2017, Ferrara, Rv. 270665 -01, in fattispecie in cui è stata riconosciuta natura pubblicistica ad una società per azioni esercente il servizio di trasporto aereo, sottoposta al controllo ed alla vigilanza dell'ENAC e del Ministro dei Trasporti, titolare quest'ultimo del potere di revoca della concessione in caso di inadempienze gestionali). Sulla base di tali principi la Corte di appello ha fatto discendere la natura di ente pubblico per la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, evidenziando come: a) detta società faccia parte del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato "partecipata e controllata pressoché interamente dal Ministero della Economia e delle Finanze, concessionaria incaricata della gestione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie del nostro paese"; b) i lavori di rifacimento della infrastruttura ferroviaria siano ab origine finanziati dallo Stato anche dall'unione europea. 4Dunque, secondo la Corte di merito, la sottoposizione al controllo pubblico statale, l'utilizzo di risorse pubbliche e l'ambito pubblicistico dell'attività sarebbero elementi dimostrativi dalla natura pubblica dell'ente (cfr., sentenza impugnata, pag. 11). 4. L'assunto non può essere condiviso. L'art. 97, comma 2, Cost. stabilisce che «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge». Il legislatore ordinario ha disposto che «nessun nuovo ente pubblico può esser istituito o riconosciuto se non per legge» (art. 4 legge 20 marzo 1975, n. 70 - cd. "legge sul parastato"). Dal combinato o disposto delle due norme richiamate si è tradizionalmente fatto derivare il principio per cui spetta all'ordinamento ed alle sue fonti individuare le soggettività giuridiche che operano al suo interno. E tuttavia il tema dei criteri di identificazione della natura giuridica di un ente si è progressivamente sviluppato con il processo di privatizzazione di enti pubblici e con la marcata tendenza legislativa a riconoscere anche in capo a soggetti operanti normalmente iure privatorum la titolarità o l'esercizio di compiti di spiccata valenza pubblicistica. In modo specifico, la riflessione ha riguardato gli enti a struttura societaria che operano nel mercato alla stregua di imprenditori privati ma che, al tempo stesso, sono variamente vincolati allo Stato e perseguono anche finalità di carattere generale. La giurisprudenza, anche costituzionale, è giunta ad affermare il generale principio di prevalenza della "sostanza", intesa quale funzione imputabile al soggetto giuridico nell'espletamento di determinate attività, rispetto alla "forma", ovverosia la (eventuale) espressa qualificazione che di quel soggetto abbia fornito il legislatore (Corte cost., n. 29 del 2006 ; Corte cost. n. 363 del 2003; Corte cost. n. 466 del 2003). In particolare, si è giunti alla individuazione di taluni "indici esteriori"- di cui in parte si è detto - in grado di manifestare la "pubblicità" dell'ente di volta in volta preso in considerazione, quali la costituzione dell'ente da parte di un soggetto pubblico, la presenza di controlli e/o finanziamenti pubblici, l'attribuzione di poteri autoritativi, la nomina (anche parziale) degli organismi direttivi da parte dello Stato o di altro ente pubblico. [OSCURATO:PERSONA], la natura pubblica di un ente esige di essere verificata in concreto. Anche una società di capitali, che opera sul mercato alla stessa stregua degli altri soggetti di diritto privati e che è stata costituita proprio con questo scopo, può assumere la natura di ente pubblico, se persegue finalità, anche non esclusive, di interesse generale e se sottoposta al controllo, alla direzione o I finanziamento, anche in parte, dello Stato o di altri enti pubblici. 55. Dalla nozione di ente pubblico deve essere distinta quella di organismo di diritto pubblico. Si tratta di una nozione che ha consentito di applicare norme pubblicistiche anche a soggetti formalmente privati. Una esigenza che storicamente si è posta nell'ambito della disciplina sulle procedure a evidenza pubblica ove si è avvertita la necessità di includere, nel relativo campo di applicazione, anche enti privati. z L'organismo di diritto pubblico, siiatto correttamente notare in dottrina, costituisce il precipitato della cosiddetta nozione sostanzialistica di pubblica amministrazione finalizzata a fare in modo che privatizzazioni formali non comportino l'elusione di discipline pubblicistiche. Si tratta dunque di un'ipotesi di "espansione del diritto amministrativo a soggetti privati" in quanto, attraverso una nozione "elastica ed aperta" si è esteso l'ambito di applicazione della normativa sulle gare anche in un'ottica pro-concorrenziale. Una nozione che delimita il perimetro di applicazione del codice dei contratti pubblici. Si è osservato lucidamente, come, tuttavia, anche nel caso in cui un ente assuma la qualifica di organismo di diritto pubblico, ciò non comporta automaticamente che detto ente debba essere considerato un "soggetto pubblico" anche in altri ambiti. La nozione di ente pubblico, si è sottolineato, è "a geometrie variabili" per cui l'applicazione di un regime normativo a un determinato soggetto dipende dalla ratio sottesa alla disciplina in questione e dunque uno stesso ente potrebbe essere considerato un soggetto pubblico per certi fini e non invece per altri. Nel codice dei contratti pubblici (d. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023), l'art. 13 (Ambito di applicazione), comma 6, per le definizioni rinvia a un "allegato 1.1.". L'art. 1, comma 1, lett. e) del citato allegato, nel definire l'organismo di diritto pubblico, prevede che il soggetto debba essere: 1) "dotato di capacità giuridica"; 2) "istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale"; 3) "la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico". Quanto, all'influenza pubblica dominante, quella cioè che rende sostanzialmente pubblico un ente formalmente privato, il legislatore ha individuato più elementi al fine di accertare la sussistenza di tale influenza. Il primo ha natura economica e impone di verificare se l'ente sia finanziato in modo maggioritario da enti pubblici e tra questi sono inclusi anche gli organismi di diritto pubblico a dimostrazione della loro equiparazione alle amministrazioni tradizionali. 6Se un ente dipende, da un punto di vista finanziario, da soggetti pubblici non può obiettivamente essere considerato autonomo rispetto a questi ultimi, atteso che l'assenza di un'autonomia finanziaria riverbera i suoi effetti anche sulla autonomia gestoria, sostanzialmente svuotandola di contenuto. La seconda ipotesi di influenza pubblica dominante si ha quando la gestione di un ente è direttamente soggetta al controllo di enti pubblici; in questi casi, si è fatto notare in dottrina, la veste formale di diritto privato non rappresenta altro che un involucro dove, tuttavia, il potere pubblico assume le reali decisioni. Infine, un ente si considera soggetto all'influenza pubblica dominante nelle ipotesi di controllo indiretto, cioè nei casi in cui, sebbene il potere pubblico non controlli direttamente la gestione dell'ente esso, si ingerisce nell'ente attraverso la nomina di più della metà dei membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza. Il terzo requisito è il c.d. requisito teleologico relativo alle ragioni istitutive dell'ente e al loro carattere: l'ente deve essere stato istituito per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale. Le Sezioni unite civili hanno chiarito, quanto al requisito "teleologico", che l'organismo è di diritto pubblico, quando l'attività sia rivolta, anche non esclusivamente o prevalentemente, alla realizzazione di un interesse generale, ovvero che sia necessaria a soddisfare tale interesse, e il soggetto, pur eventualmente operando in un mercato concorrenziale, non fondi la propria attività principale esclusivamente su criteri di rendimento, efficacia e redditività e non assuma su di sé i rischi collegati allo svolgimento di tale attività, i quali devono ricadere sulla P.A. controllante, nonché, in secondo luogo, alla circostanza che il servizio d'interesse generale, oggetto di detta attività, non possa essere rifiutato per ragioni di convenienza economica (Sez. U. civ, n. 8673 del 28/03/2019, Rv. 653558-01; Sez. U. civ., n. 17567 del 28/06/2109, Rv. 654417-01). [OSCURATO:PERSONA], ciò che deve essere verificato non sono solo le ragioni istitutive dell'ente, quanto, piuttosto, le modalità con le quali un ente concretamente opera: si deve fare riferimento al come viene svolta l'attività. 6. In tale articolato quadro di riferimento, la questione su cui occorre riflettere è, allora, quale sia la "veste" di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, in particolare, se detta società sia un ente pubblico. 7. Sul tema soccorrono due sentenze delle Sezioni unite civili (Sez. U, n. 30978 del 27/12/2017, Rv. 646737-01; Sez. U, n. 1159 del 21/10/2014, dep. 2015). Si tratta di sentenze in cui si è affrontato il tema della natura giuridica della holding [OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:SOCIETA]. e, soprattutto, quello della natura della società [OSCURATO:SOCIETA]. 77.1. Quanto alla natura giuridica di [OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:SOCIETA]. e del [OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso ([OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (FS), le Sezioni unite hanno spiegato che si tratta della principale holding pubblica che gestisce l'intero sistema di mobilità ferroviaria e infrastrutturale in Italia. Una società, [OSCURATO:SOCIETA]., controllata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e che coordina le società operative come Trenitalia e RFI. Le Sezioni Unite, pronunciandosi in tema di riparto di giurisdizione, hanno chiarito che: - [OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:SOCIETA]. "svolge un'attività economica e commerciale in regime di mercato libero e la sua veste giuridica non rappresenta un mero schermo di copertura di una struttura amministrativa pubblica"; - tale società, "in quanto holding, non ha rapporti di servizio pubblico con lo Stato"; - alla Capogruppo fanno capo le [OSCURATO:PERSONA] nei diversi settori della filiera e altre [OSCURATO:PERSONA] di servizio e di supporto al funzionamento del [OSCURATO:PERSONA]; - dette società sono dotate di una propria specificità aziendale e godono di autonomia gestionale nel perseguimento degli obiettivi di business; - l'apporto finanziario dell'Autorità pubblica, finalizzato all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, è erogato - alla luce del reg. CE n. 1370 del 2007 -, entro limiti ben precisi": nel dettaglio, "il [OSCURATO:PERSONA] riceve risorse e compensazioni dallo Stato unicamente a copertura di oneri derivanti da finalità di interesse generale (investimenti e servizi all'utenza), erogati a prescindere dalla loro remuneratività economica. Scopo di tali erogazioni è, infatti, la remunerazione alle imprese che prestano il servizio delle spese sostenute, determinate con criteri di calcolo idonei ad evitare compensazioni eccessive"; - la natura sostanzialmente commerciale dell'attività svolta dalla Capogruppo impone di giungere alle medesime conclusioni anche in relazione alla natura delle società satellite. La natura industriale e commerciale dell'attività gestita dalla società collocata in capo alla filiera si riverbera, quale logico corollario, sulla natura delle società poste in coda, oltre che essere imposta dal carattere unitario della politica aziendale di un [OSCURATO:PERSONA] di imprese operante nel mercato, con strategie di sviluppo competitive in ambito comunitario e internazionale. L'unitario inquadramento dell'attività gestita dal [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non sconfessa l'autonomia organizzativa, patrimoniale e funzionale, nonché la specificità aziendale, tarata su altrettanto specifici obiettivi di business, delle società operative del [OSCURATO:PERSONA] di cui si è detto. 7.2. Ed ancora, con specifico riguardo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., hanno spiegato le Sezioni unite che: - l'ente sviluppa le progettazioni e cura l'affidamento degli appalti in nome e per conto del committente, esegue la gestione dei progetti e la supervisione della costruzione in tutti i grandi investimenti ferroviari del [OSCURATO:PERSONA] FS [OSCURATO:PERSONA], partecipa a gare di Progettazione, Direzione e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 8Management Consulting in tutto il mondo. Offre ai propri clienti servizi ad alto contenuto tecnico ed innovativo, un presidio globale dei progetti e delle attività affidate, avvalendosi del know-how specialistico della scienza ingegneristica. - la vocazione industriale e commerciale dell'attività, contrassegnata da obiettivi di business, esclude l'inquadramento nel novero delle società legali; - il tratto autonomistico di detta società dissipa ogni dubbio sulla qualificazione di [OSCURATO:PERSONA] alla stregua di società in house; infatti, sul piano organizzativo, detta situazione di autonomia è incompatibile con la previsione di forti poteri di gestione del socio pubblico nella forma del controllo analogo, che funge da requisito imprescindibile per poter derogare all'assetto organizzativo della società disciplinata dal codice civile in favore del modello in house. Le forme del controllo analogo, invero, sono particolarmente penetranti, tanto da escludere poteri gestori autonomi in capo al Consiglio di Amministrazione con correlativa sottoponibilità delle decisioni strategiche al vaglio preventivo dell'ente pubblico affidante; - il d. Igs. 12 luglio 2005, n. 112, emanato in attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio europeo ferroviario unico, nell'affermare il principio di separazione tra la gestione delle reti infrastrutturali e la gestione dei servizi, all'art. 4, comma 1, recide ogni forma di dipendenza delle imprese ferroviarie rispetto all'apparato pubblicistico, stabilendo che "le imprese ferroviarie stabilite in Italia sono indipendenti per quanto riguarda la gestione, l'amministrazione ed il controllo interno in materia amministrativa, economica e contabile. Il patrimonio, il bilancio e la contabilità delle imprese ferroviarie devono essere distinti da quelli dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali" e, ancora, le imprese ferroviarie "sono gestite secondo i principi validi per le società commerciali, a prescindere dalla loro proprietà pubblica o privata, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato all'impresa e i contratti di servizio pubblico conclusi dalla medesima con le autorità competenti"; - a ciò va aggiunto che il controllo pubblico realizzato tramite holding indebolisce, nel caso di specie, il rapporto di dipendenza con l'ente pubblico; l'affermata natura privatistica della holding, in uno con il collegamento di derivazione infragruppo, convergono in una piattaforma che stempera il legame con l'ente pubblico, facendo emergere, per converso, l'autonomia e la specificità aziendale delle singole società operative del [OSCURATO:PERSONA] quale sintomatica riprova del regime civilistico applicato a detti enti. - [OSCURATO:PERSONA] ha natura privata, soggettiva e oggettiva; - non è ravvisabile, nella specie, alcuna delegazione di funzioni amministrative da R.F.I. a [OSCURATO:PERSONA], giacché R.F.I. non agisce tramite l'esercizio di poteri e funzioni di stampo amministrativo, ma attraverso lo svolgimento della propria libertà di iniziativa 9economica privata orientata all'interesse generale, senza per questo essere attratta nel dominio pubblicistico; - quand'anche R.F.I. fosse qualificabile come società sostanzialmente pubblicistica in ragione dell'attività svolta, non è "ente partecipante" di [OSCURATO:PERSONA], il cui unico socio è [OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:SOCIETA].; - non sussiste un rapporto di servizio derivante dal contratto che lega [OSCURATO:PERSONA] ad R.F.I.: il concessionario non può trasferire infatti gli obblighi e i diritti che gli derivano dalla concessione, ma solo appaltare, tramite un normale contratto di diritto comune sub specie di contratto di appalto infragruppo, la gestione di un servizio compatibile con il regime d'impresa. 8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: 1) ha natura privata, soggettiva e oggettiva; 2) svolge un'attività economica e commerciale in regime di mercato libero e la sua veste giuridica non rappresenta un mero schermo di copertura di una struttura amministrativa pubblica"; 3) gode di autonomia organizzativa, patrimoniale e funzionale; 4) non agisce tramite l'esercizio di poteri e funzioni di stampo amministrativo e non ha poteri autoritativi; 5) non sussiste un rapporto di servizio derivante dal contratto che lega [OSCURATO:PERSONA] ad R.F.I.; 6) non è soggetta a diretti controlli e/o finanziamenti pubblici; 7) non è soggetta a nomine (anche parziale) degli organismi direttivi da parte dello Stato o di altro ente pubblico. 9. Ne consegue che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. svolge un servizio pubblico ma non è un ente pubblico. 10. I fatti di truffa per cui si procede, dunque, non sono aggravati ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., ma devono essere ricondotti all'art. 640, comma primo, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, la responsabilità da reato dell'ente - cioè la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.- non può essere configurata ai sensi del d. Igs. n. 231 del 2001, perché il reato presupposto non rientra tra quelli da cui, secondo la legge, può discendere la responsabilità dell'ente. La sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto non sussiste. 10 P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22592/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris