CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 luglio 2026
Cassazione n. 23965/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
urope SA/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato-resistente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 28/2024 depositatail 04/01/2024;Numero registro generale 5393/2024Numero sezionale 2538/2026Numero di raccolta generale 23965/2026Data pubblicazione 23/07/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Venezia accoglieva ladomanda di revocatoria ordinaria proposta dal [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. diBrussolo Tiziano C. (di seguito, per brevità, “Fallimento”), avente adoggetto il contratto, stipulato in data 8/10/2013, con il quale la predettasocietà in bonis aveva trasferito alla convenuta (allora [OSCURATO:SOCIETA].) il diritto di proprietà di una porzione di fabbricato ad usocapannone sito nel Comune di Noventa di Piave (VE) con pagamento delprezzo di € 380.000,00 mediante compensazione del credito di pariimporto vantato dall’acquirente, e rigettava invece la domanda risarcitoriadella convenuta proposta nei confronti del chiamato in causa MazzonChristian, condannando “[OSCURATO:SOCIETA].” s.a.s. (di seguito, perbrevità, “Knauf”)alla rifusione delle spese di lite in favore sia deldalla sua condanna al pagamento delle spese di lite in favoredell’Assicurazione QBE Europe.2. La Corte d’Appello di Venezia rigettava il gravame di Knauf,condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati.2.1. In particolare, riteneva che l’esenzione ex art. 67, comma 3, l.fall.riguardasse la sola azione revocatoria fallimentare e non anche quellaordinaria, che in base al precedente art. 66 l.fall. va espressamenteregolamentata secondo le norme del codice civile.2.2. Soggiungeva che non operava neppure la causa di esenzione dallarevocatoria di cui all’art. 2901, comma 3, c.c., relativa all’adempimento diun debito scaduto, poiché nella specie l’adempimento era avvenuto nonsolutum di un bene - discrezionale e dunque non dovuto, in cui l’estinzionedell’obbligazione è l’effetto finale di un negozio soggettivamente edNumero registro generale 5393/2024Numero sezionale 2538/2026Numero di raccolta generale 23965/2026Data pubblicazione 23/07/2026oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto;né risultava provata o allegata l’alienazione di un bene eseguita perreperire la liquidità necessaria all’adempimento del debito.2.3. Riteneva, infine, sussistenti tutti i presupposti dell’azione revocatoriaex artt. 66 l.fall. e 2901 l.fall. (anteriorità del credito rispetto all’atto didisposizione patrimoniale, pregiudizio delle ragioni creditorie econsapevolezza da parte del terzo della diminuzione delle garanziepatrimoniali dei creditori per effetto della stipula dell’atto, desumibile dalpiano di risanamento in cui si dava atto della crisi aziendale e delleesposizioni).3. Knauf ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzaaffidato a sei motivi, cui hanno resistito con separati controricorsi ilart. 380 bis1 c.p.c. L’intimata QBE Europe SA/NV non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I mezzi di impugnazione possono così sintetizzarsi:- primo motivo: violazione e/o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 67, comma 3, lett. d) l.fall.per avere la corte d’appello affermato erroneamente, alla luce del piùrecente orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, che il regimedi esenzione di cui all’art. 67, comma 3 lett. d) l.fall. trovasse applicazionesolo con riferimento alla revocatoria fallimentare;- secondo motivo: nullità della sentenza ex art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c.in relazione all’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il collegioveneziano proceduto al giudizio sulla “manifesta inettitudine del piano dirisanamento” in modo del tutto apodittico, pur avendo espressamenteritenuto assorbita tale questione;- terzo motivo: violazione e/o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2901, comma 3, c.c. peravere la corte distrettuale errato nel non ritenere che l’atto di disposizioneNumero registro generale 5393/2024Numero sezionale 2538/2026Numero di raccolta generale 23965/2026Data pubblicazione 23/07/2026revocato in realtà configurava l’adempimento di un debito scaduto, cometale sottratto alla revocatoria ordinaria;- quarto motivo: violazione e/o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 2901, comma 1, c.c., peravere la corte territoriale malamente valutato la sussistenza dell’elementosoggettivo, essendosi la ricorrente determinata alla conclusionedell’operazione solo perché funzionale al superamento della situazione dicrisi ed alla continuità aziendale sulla base del piano attestato, perciò inuna situazione opposta alla configurabilità della partecipatio fraudis;- quinto motivo: violazione e/o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 2901 c.c., per averel’impugnata sentenza erroneamente affermato la sussistenza delpregiudizio per i creditori, da valutarsi però al momento della stipuladell’atto da revocare, momento in cui [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. era proprietaria di plurime unità immobiliari di valore ampiamentesufficiente a soddisfare l’unico credito di Equitalia all’epoca esistente;- sesto motivo: violazione e/o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 92, comma 2, c.p.c. pernon avere la corte territoriale accolto il motivo di appello in punto distatuizione sulle spese nonostante sussistessero evidenti ragioni giuridicheche avrebbero dovuto condurre alla loro compensazione integrale.2. Il primo motivo è fondato, in quanto l’indirizzo giurisprudenzialerichiamato nel provvedimento è stato superato dal più recenteorientamento che estende anche alla revocatoria ordinaria la disciplinadell’esenzione (cfr. Cass. nn. 6508/2023, 1147/2023, 20885/2024,13045/2025).In particolare, con le suindicate recenti pronunce è stato precisato che leesenzioni previste dall'art. 67, comma 3, l. fall. trovano applicazione nonsoltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma - alle condizioni per lastessa previste - anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dalNumero registro generale 5393/2024Numero sezionale 2538/2026Numero di raccolta generale 23965/2026Data pubblicazione 23/07/2026curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso incui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore.3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la corte d’appello haespressamente affermato che la questione della manifesta inettitudine delpiano era assorbita.4. Il terzo motivo è infondato.4.1. Con l’impugnata sentenza i giudici di appello si sono conformati alcostante orientamento di questa Corte secondo il quale la datio in solutumrappresenta una modalità anomala di pagamento del debito scaduto(Cass. 13227/2024), con conseguente esclusione della relativa esenzione(Cass. 1243/2024); si è detto infatti che ciò «costituisce una modalitàanomala di estinzione dell'obbligazione, come tale assoggettabileall'azione revocatoria ordinaria promuovibile dal curatore ex art. 66 L.F.; ilprincipio della non sottoponibilità all'azione revocatoria dell'adempimentodi un debito scaduto, fissato dall'art. 2901, terzo comma, cod. civ., trovainvero applicazione solo con riguardo all'adempimento in senso tecnico enon con riguardo a negozi, come la cessione, riconducibili ad un attodiscrezionale, dunque non dovuto, per il quale l'estinzionedell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio, soggettivamente edoggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto;né l'irrevocabilità dell'atto di disposizione può conseguire alladimostrazione da parte del debitore dell'assenza di alternative persoddisfare il debito scaduto, principio applicabile in relazione a fattispeciedisciplinate dall'art. 2901 cod. civ., ma non nell'ambito dell'azionerevocatoria di cui all'art. 66 l.f., posta a tutela della "par condiciocreditorum"» (cfr. Cass. 28981/2008, 26927/2017, 17098/2022,16013/2023, 31941/2023, 1243/2024).5. Il quarto e il quinto motivo, suscettibili di esame congiunto stantela loro intima connessione, sono inammissibili.Numero registro generale 5393/2024Numero sezionale 2538/2026Numero di raccolta generale 23965/2026Data pubblicazione 23/07/20265.1. L’accertamento degli elementi oggettivo e soggettivo dell’azionerevocatoria è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione,se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e permotivazione assente, apparente o illogica; vizi, questi, non dedotti dallaricorrente.5.2. Ciò premesso, in punto di accertamento dei presupposti dell’azione diinefficacia promossa dal Fallimento, nella sentenza impugnata si legge:«Nel caso di specie, la sussistenza dell’elemento soggettivo, eprecisamente la consapevolezza sia da parte del debitore sia, trattandosidi atto a titolo oneroso successivo al credito, da parte del terzo delpregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni creditorie, emerge dal piano dirisanamento, ove viene dato atto della crisi aziendale e delle esposizioni.Inoltre, dalla corrispondenza tra le parti si evince la preoccupazione che,estinto il debito mediante la datio in solutum e cancellateconseguentemente le ipoteche iscritte a garanzia del credito,nell’evenienza di un fallimento della società debitrice e della revocatoriadel trasferimento immobiliare, Knauf avrebbe dovuto concorrere insiemealla massa dei creditori per la riscossione del credito originario ormaisprovvisto però delle garanzie reali. In questa prospettiva, sebbene taligaranzie non avrebbero assicurato la soddisfazione del credito, essendoprecedute dalle ipoteche bancarie di primo grado, Knauf sceglievacomunque di mantenerle fino ad un anno dall’estinzione del debito.Dunque le parti, per assicurarsi la soddisfazione del credito prima che taleprospettiva si concretizzasse, elaboravano la strategia del piano dirisanamento al solo scopo di blindare l’operazione, non certamente inun’ottica di continuità aziendale della società debitrice, tant’è che, unavolta adottato, il piano veniva immediatamente disatteso. Quanto allasussistenza dell’elemento oggettivo (…) risulta provato che al tempo deltrasferimento immobiliare il patrimonio della società debitrice era giàinsufficiente a soddisfare tutte le ragioni creditorie. Quindi l’alienazioneNumero registro generale 5393/2024Numero sezionale 2538/2026Numero di raccolta generale 23965/2026Data pubblicazione 23/07/2026dell’immobile peggiorava la garanzia patrimoniale della società,impedendo un’ottimale e meno infruttuosa liquidazione dei creditori, edalterava la par condicio creditorum, consentendo la riscossione di uncredito che, sulla base dell’ordine di graduazione dei crediti, avrebbedovuto essere soddisfatto successivamente rispetto ad altri».5.3. Le censure, pur riferendosi a violazioni della normativa sullarevocatoria ordinaria, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione di unanuova valutazione degli elementi acquisiti agli atti, non consentita aquesta Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il materialeprobatorio, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e lacoerenza logica dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito, cuisono demandati in via esclusiva l'individuazione delle fonti del proprioconvincimento, il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché lascelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi(cfr. ex plurimis, Cass. nn. 331/2010, 25608/2013, 19547/2017).6. Il sesto motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.7. In conclusione, accolto il primo motivo, l’impugnata sentenza vacassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione,che si atterrà ai principi sopra enunciati e provvederà anche allaregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, rigettato il secondo, dichiaratiinammissibili il terzo, quarto e quinto ed assorbito il sesto, cassa lasentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa allaCorte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda anche laregolamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/06/2026.La PresidentePaola Vella