CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 12946/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 del GIP TRIBUNALE di PRATOdato avviso allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, con cui si deduce vizio di motivazione per non avere il Tribunale, nel pronunciare sentenza di applicazione di pena, valutato la congruità della sanzione, è inammissibile per non essere consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.