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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2023

Cassazione n. 28316/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 14/15 marzo 2022 la Corte di appello di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato estinta la pena pecuniaria inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 830/2002 emessa il 24 giugno 2002, essendo decorsi oltre dieci anni senza che il condannato avesse provveduto al suo pagamento.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, sostenendo la violazione dell'art. 172, comma 2, cod. pen.

Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha errato nel dichiarare estinta la pena di C 1.549,00 di multa irrogata con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste il 24 giugno 2002 e divenuta irrevocabile il 12 giugno 2003, perché si era già dato corso alla procedura esecutiva per la sua riscossione, mediante la iscrizione a ruolo della somma in data 30 dicembre 2005 e la notifica della cartella esattoriale, effettuata il 02 maggio 2006.

L'inizio di tale procedimento, secondo la giurisprudenza prevalente, impedisce il decorso del termine di prescrizione della pena, che diventa sostanzialmente imprescrittibile.

La pena irrogata al condannato Troncone non può quindi più essere dichiarata estinta per prescrizione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione.

2. Il provvedimento impugnato è un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito delle competenze a lui attribuite dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alle quali la norma stabilisce l'applicabilità della procedura di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Tale procedura prevede l'impugnabilità dei relativi provvedimenti mediante opposizione proposta davanti al medesimo giudice dell'esecuzione, a cui fa seguito l'instaurazione di una fase procedimentale da svolgersi nelle forme previste dall'art. 666 cod. proc. pen, che assicurano il pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa.Il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità afferma che «Avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'avvenuta prescrizione della pena, sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e non è ammesso il ricorso per cassazione» (Sez.1, ordinanza n.11239 del 03/03/2020, Rv. 278854).

Tale principio è condivisibile e deve essere ribadito, in quanto giustificato dalla considerazione che, qualora fosse consentita la ricorribilità diretta per cassazione, il ricorrente sarebbe privato della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che l'interessato non è stato in grado di sottoporre nella prima istanza di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità.

3. Il presente ricorso deve, pertanto, essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., per la quale è competente la Corte di appello di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, alla quale vanno perciò trasmessi gli atti, per la ulteriore trattazione.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste.

Così deciso il 31 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 14/15 marzo 2022 la Corte di appello di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato estinta la pena pecuniaria inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 830/2002 emessa il 24 giugno 2002, essendo decorsi oltre dieci anni senza che il condannato avesse provveduto al suo pagamento. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, sostenendo la violazione dell'art. 172, comma 2, cod. pen. Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha errato nel dichiarare estinta la pena di C 1.549,00 di multa irrogata con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste il 24 giugno 2002 e divenuta irrevocabile il 12 giugno 2003, perché si era già dato corso alla procedura esecutiva per la sua riscossione, mediante la iscrizione a ruolo della somma in data 30 dicembre 2005 e la notifica della cartella esattoriale, effettuata il 02 maggio 2006. L'inizio di tale procedimento, secondo la giurisprudenza prevalente, impedisce il decorso del termine di prescrizione della pena, che diventa sostanzialmente imprescrittibile. La pena irrogata al condannato Troncone non può quindi più essere dichiarata estinta per prescrizione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione. 2. Il provvedimento impugnato è un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito delle competenze a lui attribuite dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alle quali la norma stabilisce l'applicabilità della procedura di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Tale procedura prevede l'impugnabilità dei relativi provvedimenti mediante opposizione proposta davanti al medesimo giudice dell'esecuzione, a cui fa seguito l'instaurazione di una fase procedimentale da svolgersi nelle forme previste dall'art. 666 cod. proc. pen, che assicurano il pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa.Il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità afferma che «Avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'avvenuta prescrizione della pena, sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e non è ammesso il ricorso per cassazione» (Sez.1, ordinanza n.11239 del 03/03/2020, Rv. 278854). Tale principio è condivisibile e deve essere ribadito, in quanto giustificato dalla considerazione che, qualora fosse consentita la ricorribilità diretta per cassazione, il ricorrente sarebbe privato della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che l'interessato non è stato in grado di sottoporre nella prima istanza di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità. 3. Il presente ricorso deve, pertanto, essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., per la quale è competente la Corte di appello di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, alla quale vanno perciò trasmessi gli atti, per la ulteriore trattazione. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste. Così deciso il 31 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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