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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41971/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale consistito nella distrazione della somma complessiva di 230.000,00 euro, attuata mediante prelevanti dai conti societari nella qualità di amministratori della [OSCURATO:SOCIETA], società dichiarata fallita il 12 giugno 2013; mentre ha ridotto ad anni due la durata delle pene accessorie ex art. 216, u.c. legge fall.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo soggettivo e del nesso di causalità tra condotta e dissesto, è inammissibile perché: - per un verso costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è inoltre privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5 sentenza impugnata); - per altro verso manifestamente infondato, tenuto conto che ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (cfr. per tutte Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la durata delle pene accessorie ex art. 216, u.c. legge fall., è generico, dato che non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto giustificare la determinazione di una durata addirittura inferiore a due anni; Rilevato, pertanto, che í ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale consistito nella distrazione della somma complessiva di 230.000,00 euro, attuata mediante prelevanti dai conti societari nella qualità di amministratori della [OSCURATO:SOCIETA], società dichiarata fallita il 12 giugno 2013; mentre ha ridotto ad anni due la durata delle pene accessorie ex art. 216, u.c. legge fall.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo soggettivo e del nesso di causalità tra condotta e dissesto, è inammissibile perché: - per un verso costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è inoltre privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5 sentenza impugnata); - per altro verso manifestamente infondato, tenuto conto che ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (cfr. per tutte Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la durata delle pene accessorie ex art. 216, u.c. legge fall., è generico, dato che non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto giustificare la determinazione di una durata addirittura inferiore a due anni; Rilevato, pertanto, che í ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Co
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