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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39068/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che i motivi con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena risultano riproduttivi di identiche deduzione adeguatamente confutate dalla Corte di appello nella parte in cui ha complessivamente apprezzato la prevalenza di elementi negativi rispetto a ritenuti inconferenti ragioni addotte dalla difesa (attenuanti generiche) e la gravità del reato e la personalità del ricorrente (pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/09/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che i motivi con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena risultano riproduttivi di identiche deduzione adeguatamente confutate dalla Corte di appello nella parte in cui ha complessivamente apprezzato la prevalenza di elementi negativi rispetto a ritenuti inconferenti ragioni addotte dalla difesa (attenuanti generiche) e la gravità del reato e la personalità del ricorrente (pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/
Sentenza Cassazione n. 39068/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris