CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 19517/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 26772/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo stesso in Lecce via Cavour n. 56, giusta procura speciale a margine del controricorso; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia sez. staccata di Lecce n. 2039/24/14, depositata il 15 ottobre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 4 aprile 2022, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 26772/2015 Numero sezionale 1169/2022 Numero di raccolta generale 19517/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] delle entrate emetteva atto di recupero nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], esercente attività di servizi nel settore turistico-alberghiero e di gestione di complessi alberghieri e turistici, con cui denegava il rimborso Iva per l’anno 2006 e recuperava le somme erogate poiché la società risultava non operativa ai sensi dell’art. 30 l. n. 724 del 1994. Impugnato l’atto da parte della contribuente, la CTP di Lecce dichiarava estinto il giudizio atteso l’avvenuto annullamento, nel parallelo giudizio, del provvedimento di improcedibilità dell’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo. Su ricorso dell’Ufficio, la CTR della Puglia sez. staccata di Lecce, in modifica della statuizione di primo grado, accoglieva l’originario ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso. Il ricorso, già fissato per la trattazione all’udienza camerale del 28 ottobre 2021, veniva rinviato alla pubblica udienza. La contribuente ha altresì depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, nn. 3 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c. per motivazione apparente, non essendo comprensibile la ratio decidendi a fondamento della decisione della CTR, né avendo essa indicato quali fossero le ragioni oggettive che giustificavano la disapplicazione della normativa sulle società non operative. 2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 30 l. n. 724 del 1994 e 37 bis d.P.R. n. 600 del 1973. 2 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 26772/2015 Numero sezionale 1169/2022 Numero di raccolta generale 19517/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Lamenta l’Ufficio che la società non aveva effettuato, pur obbligatorio per il 2006, il test di operatività previsto dall’art. 30, comma 1, l. n. 724 del 1994 ma si era limitata a presentare istanza di disapplicazione ex art. 37 bis d.P.R. n. 600 del 1973, deducendo in termini del tutto generici la presenza di situazioni oggettive idonee a rendere impossibile il conseguimento di ricavi. L’istanza, pertanto, era stata dichiarata improcedibile, da cui l’impossibilità di fruire del rimborso Iva per l’eccedenza di credito per quella annualità. Rileva, inoltre, che il rimborso Iva era subordinato alla dimostrazione – non fornita - di situazioni oggettive di carattere straordinario, indipendenti dalla volontà imprenditoriale, tali da impedire la conclusione del cantiere e l’avvio dell’attività alberghiera. 3. Con il controricorso la contribuente ha eccepito il giudicato esterno. 4. Preliminarmente va dato atto che il giudizio ha ad oggetto l’applicazione della disciplina delle cd. società di comodo di cui all’art. 30 l. n. 724 del 1994 e succ. modifiche, sulla quale è stato disposto rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia (ordinanza interlocutoria n. 16091 del 2022). Conseguentemente, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della dec