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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29177/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati in materia di stupefacenti di cui all'imputazione provvisoria.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i difensori del Mandato, avv.ti Mangazzo e Liguori, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria per l'episodio di cessione di gr. 150 di cocaina di cui al capo 6), per avere violato i parametri della giurisprudenza di legittimità in tema di "droga parlata".

Deducono che il Tribunale si è limitato a ritenere la cessione di cocaina sulla base del mero riferimento alla parola "bianco" utilizzata dagli interlocutori nelle conversazioni intercettate, dato indiziario che non consente di superare la soglia della gravità indiziaria.

Osservano che non si è tenuto conto delle spiegazioni fornite dall'indagato, il quale in sede di interrogatorio aveva chiarito che nella conversazione si parlava di hashish bianco e non di cocaina.

2.2. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e della necessità della più grave misura carceraria, non essendo stato considerato che l'indagato, per un precedente reato associativo, era stato sottoposto per ben cinque anni alla misura degli arresti domiciliari; né si è considerata la possibilità di applicare una misura meno afflittiva in un Comune di una regione diversa da quella ove si sono svolti i fatti per cui si procede.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo in tema di gravità indiziaria, con riferimento alla natura dello stupefacente di cui al capo 6), si pone ai limiti della inammissibilità, in quanto in parte pretende di ottenere una rilettura del dato indiziario costituito dalle conversazioni intercettate, in cui si accenna alla parola "bianco", ai soli fini di sostenere che gli interlocutori facessero riferimento non a cocaina ma a resina (cd. hashish bianco), al fine di attribuire una diversa qualificazione giuridica al fatto in disamina (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90).

2. Tuttavia, è bene ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).

Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata non presenta vizi logico-giuridici desumibili in sede di legittimità, atteso che, oltre alla indicata interpretazione della parola "bianco", il Tribunale ha valorizzato ulteriori elementi per affermare che si trattasse di cocaina, con particolare riguardo alle ulteriori espressioni utilizzate dagli interlocutori (laddove si parla di consegnare tutto "un pezzo" della sostanza) e all'entità del prezzo pattuito (circa euro 16.000), logicamente riconducibili a sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Peraltro, neanche è specificato l'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia sul diverso inquadramento giuridico del fatto in esame, essendo noto che, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura (cfr. Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022 - dep. 2023, Rv. 284489 - 01), circostanza che nella specie non è stata neanche prospettata dal ricorrente.

3. Quanto alle censure in tema di esigenze cautelari, è appena il caso di rilevare come il Tribunale abbia adeguatamente motivato il concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato, sulla scorta delle modalità dei fatti, dei numerosi precedenti penali a carico dell'indagato e dei contatti del medesimo con ambienti criminali dediti al traffico di sostanze stupefacenti.

Si tratta di elementi su cui il Tribunale ha basato un logico e adeguato percorso motivazionale, teso ad evidenziare la necessità di applicare al prevenuto la massima misura custodiale, ritenuta l'unica concretamente idonea e funzionale rispetto al notevole grado di intensità delle ravvisate esigenze cautelari.

Pertanto, trattandosi di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, la stessa non può essere in alcun modo sindacata nella presente sede di legittimità.

4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Va, inoltre, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati in materia di stupefacenti di cui all'imputazione provvisoria. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i difensori del Mandato, avv.ti Mangazzo e Liguori, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. 2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria per l'episodio di cessione di gr. 150 di cocaina di cui al capo 6), per avere violato i parametri della giurisprudenza di legittimità in tema di "droga parlata". Deducono che il Tribunale si è limitato a ritenere la cessione di cocaina sulla base del mero riferimento alla parola "bianco" utilizzata dagli interlocutori nelle conversazioni intercettate, dato indiziario che non consente di superare la soglia della gravità indiziaria. Osservano che non si è tenuto conto delle spiegazioni fornite dall'indagato, il quale in sede di interrogatorio aveva chiarito che nella conversazione si parlava di hashish bianco e non di cocaina. 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e della necessità della più grave misura carceraria, non essendo stato considerato che l'indagato, per un precedente reato associativo, era stato sottoposto per ben cinque anni alla misura degli arresti domiciliari; né si è considerata la possibilità di applicare una misura meno afflittiva in un Comune di una regione diversa da quella ove si sono svolti i fatti per cui si procede. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo in tema di gravità indiziaria, con riferimento alla natura dello stupefacente di cui al capo 6), si pone ai limiti della inammissibilità, in quanto in parte pretende di ottenere una rilettura del dato indiziario costituito dalle conversazioni intercettate, in cui si accenna alla parola "bianco", ai soli fini di sostenere che gli interlocutori facessero riferimento non a cocaina ma a resina (cd. hashish bianco), al fine di attribuire una diversa qualificazione giuridica al fatto in disamina (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90). 2. Tuttavia, è bene ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata non presenta vizi logico-giuridici desumibili in sede di legittimità, atteso che, oltre alla indicata interpretazione della parola "bianco", il Tribunale ha valorizzato ulteriori elementi per affermare che si trattasse di cocaina, con particolare riguardo alle ulteriori espressioni utilizzate dagli interlocutori (laddove si parla di consegnare tutto "un pezzo" della sostanza) e all'entità del prezzo pattuito (circa euro 16.000), logicamente riconducibili a sostanza stupefacente del tipo cocaina. Peraltro, neanche è specificato l'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia sul diverso inquadramento giuridico del fatto in esame, essendo noto che, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura (cfr. Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022 - dep. 2023, Rv. 284489 - 01), circostanza che nella specie non è stata neanche prospettata dal ricorrente. 3. Quanto alle censure in tema di esigenze cautelari, è appena il caso di rilevare come il Tribunale abbia adeguatamente motivato il concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato, sulla scorta delle modalità dei fatti, dei numerosi precedenti penali a carico dell'indagato e dei contatti del medesimo con ambienti criminali dediti al traffico di sostanze stupefacenti. Si tratta di elementi su cui il Tribunale ha basato un logico e adeguato percorso motivazionale, teso ad evidenziare la necessità di applicare al prevenuto la massima misura custodiale, ritenuta l'unica concretamente idonea e funzionale rispetto al notevole grado di intensità delle ravvisate esigenze cautelari. Pertanto, trattandosi di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, la stessa non può essere in alcun modo sindacata nella presente sede di legittimità. 4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va, inoltre, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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