CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 29898/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.TRIONFALE 5637, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 318, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 5182/2017 pubblicata in data 12 dicembre 2017; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 102/2021 RG 3606-2018 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma idp settembre 2021. Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA]Ascola [OSCURATO:PERSONA], CORTE Df CASSAZIONF,c,-3•::.7ione il DEPOSi.A.