CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 31430/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10475/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici- liato inROMA VIA F. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e di- fende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- BASSOe MINISTERO DELL'INTERNO ; -intimati- avverso la SENTENZA delTRIBUNALE ROMA n. 15893/2022 , pubbli- catail 28/10/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il sig. [OSCURATO:PERSONA] convenivadinanzi al Giu- dice di pace di Roma l’Agenzia delle entrate [OSCURATO:PERSONA] (ADER), il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Campobasso, proponendo op- posizione avverso un estratto di ruolo e la sottesa cartella esattoriale (per un importo di € 1.723,06), emessa a suo caricocon riferimento alla sanzione conseguente ad unaviolazione ( risalente al 2010) del codice della strada(c.d.s.) , della cui esistenza esso opponente atte- stava di esserevenuto a conoscenza solo il 23/6/2017, ovvero pro- prio a seguito del rilascio dell’estratto di ruolo. L’opposizione veniva dichiarata inammissibile dal Giudice di pace con sentenza n. 20283/2019,sul presupposto che, con l’impugnato estratto di ruolo, non poteva considerarsi minacciata l’esecuzione con formale intimazione ad adempiere nei confronti dell’opponente, con conseguente inapplicabilità dello strumento di tutela previsto dall’art. 615, comma 1, c.p.c. A seguito di proposizione di gravame da parte dell’opponente, il Tribunale, nella costituzione della sola ADER,rigettava l’appello con la sentenza n. 15893/2022, confermando il dispositivo di inammis- sibilitàdi cui alla decisione impugnata, ancorché con diversa moti- vazione. L’appellante soccombente ha proposto ricorso percassazione sulla base di tre motivi. Nessuna delle intimate PP.AA. ha svolto attività difensiva n questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con i l primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 100 c.p.c. e 12,co. 4-bis, d.P.R. n. 602/73 per avere il Tribunale dichiarato inammissibile la sua opposizione avverso l’ e stratto di ruolo, non versa ndosi in nessuna delle tre ipotesi che il citato art. 12, co. 4 - bis , d. P.R. n. 602/1973 (introdotto dall'art. 3 - bis d.l. n. 146/2021, conv. in l. 215/2021) prevede affinché sia ammissibile l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo. In particolare, il ricorrente fa valere di avere inteso esercitare un’azione di accertamento negativo, che non rientra nel campo di applicazione dell'art. 12,co. 4-bis, d. P.R. 602/1973 cit. Il motivo è infondato. Con la sentenza n. 26283/2022 pronunciata a Sezioni unite (ri- chiamata appropriatamente anche nella pronuncia qui impugnata), questa Corte ha stabilito il principio secondo cui è inammissibile l'im- pugnazione dell'estratto di ruolo proposta per invalidità della notifica della cartella esattoriale (relativa a sanzione amministrativa), salvo che il debitore dimostri di avere l’interesse ad agire come delineato dall'art. 12, co. 4- bis , d. P.R. n. 602/1973 (introdotto dall'art. 3 - bis d.l. n. 146/2021, conv. in l. 215/2021), cioè che l'iscrizione a ruolo pregiudichi: (a) la partecipazione a una procedura di appalto se- condo il codice dei contratti pubblici, (b) la riscossione di somme dovute dalla p.a., o (c) la perdita di un beneficio sempre nei rapporti con la p.a. (con valutazione da effettuare al momento della pronun- cia).Tale disposizione si applica ( con estensione pure alla riscossione delle entrate extratributariecome quella dedott a in causa: cfr . Cass.n. 10268/2023) anche nei giudizi in corso e con la sentenza impu- gnataè stato accertato che il caso per cui è stata introdotta la con- troversia non rientra in alcuno di quelli specificamente indicati (v. pureCass. n. 29729/2023). Pur non potendosi escludere la possibile riconduzione dell’esperita azione a quella di un accertamento negativo come prospettato dal ricorrente(essendosi, comunque, al di fuori di un rimedio ricollega- bile ad un’ impugnazione esecutiva avverso cartella esattoriale o preavviso di mora), ciò che rileva –ai fini della sua ammissibilità – è unicamente la circostanza che si tratti di uno dei casi enucleati d a l citato art. 12,co. 4-bis. In questo senso la giurisprudenza più recente di questa Corte (v. Cass. n. 24552/2024) ha chiarito che « risulta allora dirimente nel caso il rilievo della mancata dimostrazione (ed invero nemmeno della mancata allegazione) ad opera della parte ricorrente, originaria at- trice, di un interesse […] legittimante l’esperita azione di accerta- mento […]; pertanto, difettando una condizione dell’azione, l’azione di accertamento negativo non avrebbe potuto essere proposta». Il quadrosi completa con il principio enunciato dalle Sezioni unite con la sentenza n.12459/2024 , che ha stabilito come « in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e co- nosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contri- buente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costi- tuzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore». Va, perciò, in via definitiva, riconfermato il principio alla stregua del quale, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione ammini- strativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall'iscri- zione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscos- sione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esi- stenza deve essere valutata al momento della pronuncia(esistenza, nella fattispecie, esclusa dal giudice di merito). Per tutte le esplicate ragioni ilmotivo in discorso va rigettato. 2. -L’inammissibilità dell’azione discendente dal rigetto del primo motivo implica che sono da dichiarare inammissibili i restanti due motivi di ricorso. Infatti, il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 209 del d.lgs. 285/92 e 28 della l. 689/81, sostenendo la prescrizione quinquennale del credito oggetto della cartella esatto- riale, mentre il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 60 d.p.r. 600/73 e dell’art. 209 del d.lgs. 285/92 in relazione all’art. 28 della l. 689/81, sostenendo la nullità della notifica della cartella esattoriale e la conseguente prescrizione del credito. E’ evidente che la cognizione di questi ultimi due motivi avrebbe presuppostol’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, invece –per quanto detto proprio in sede di esame del primo motivo –da escludere. 3. -Il ricorso va, in conclusione, rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio non avendo alcuna delle parti intimate svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera delricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ri- corso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un'ulteriore somma pa