CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 12279/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12052/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 71, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ERCOLE , [OSCURATO:PERSONA] che larappresentano e difend ono ; -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 266/2020 R.G.N. 401/2019depositata il 02/03/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che 1. Con lettera del 3.5.2017 la [OSCURATO:SOCIETA] contestava al dipendente [OSCURATO:PERSONA], con qualifica di Operatore polivalente presso lo stabilimento di Brindisi che, nell’ambito di alcune indagini condotte dalla Autorità di [OSCURATO:PERSONA] erano emerse alcune anomalie, rilevate al tornello antifumo per accesso/uscita aria impianti del sito industriale, durante i turni di lavoro (dalle 22:00 alle 6:00), in successione di pochi secondi l’una dall’altra, nel medesimo senso di transito, in compagnia di un collega, tale [OSCURATO:PERSONA] il quale non avrebbe dovuto essere nello stabilimento e ove si trovava senza fare rilevare la sua presenza; inoltre, la società contestava che, sempre in compagnia del predetto [OSCURATO:PERSONA], non autorizzato ad essere presente nello stabilimento nellegiornate in esame, il Roccamo aveva utilizzato una delle auto aziendali presenti nel parcheggio dell’area impianti, senza alcuna apparente esigenza lavorativa. 2. La datrice di lavoro sospendeva in via cautelare il dipendente dalla prestazione lavorativa e successivamente in ordine agli episodi di cui sopra, avvenuti tra il 16 ed il 17 aprile 2017, intimava licenziamento disciplinare perché detti comportamenti, sia congiuntamente che disgiuntamente considerati, si ponevano in palese violazione dei fondamentali doveri di diligenza, obbedienza, correttezza e buona fede, ai sensi delle norme di legge (art. 2104 cc, art. 1175 cc, art. 1375 cc) e di contratto (art. 55 CCNL energia petrolio) nonché con i principi del codice etico ENI. 3. Impugnato il recesso, il Trib unale di Brindisi, sia in fase sommaria che in sede di opposizione ex lege n. 92/2012, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato e condannava la società al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva di 22 mensilità, oltre accessori. 4. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza n. 266/2020, confermava la pronuncia di prime cure. 5. I giudici di secondo grado, in sintesi, rilevavano che i fatti contestati risultavano dimostrati; che non erano state fornite idonee giustificazioni dall’incolpato; che le condotte contestate non rientravano tra quelle punite con sanzione conservativa dalla contrattazione collettiva dovendosi considerare i fatti di particolare gravità. 6. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi cui resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA], che ha depositato memoria.Considerato che 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione di norme di dirittoe dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro nonché della illogicità e contraddittorietà di un punto decisivo della controversia. Sostiene che l’ordinanza con la quale il primo giudice aveva deciso in direzione del riconoscimento della tutela indennitaria e non di quella reintegratoria era illogica, irrazionale, contraddittoria e priva di motivazione perché, venendo in rilievo la sproporzionalità della sanzione irrogata, si sarebbe dovuto sostenere la tesi della insussistenza del fatto contestato ovvero, in subordine, la sua sostanziale irrilevanza con la conseguenza che l’annullamento del licenziamento avrebbe dovuto provocare il ripristino della situazione ex ante del recesso. Rileva, poi, ce analoghe censure dovevano intendersi mosse alla sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva pedissequamente condiviso siffatta impostazione omettendo di valutare le eccezioni e le doglianze sollevate. 3. Con il secondo motivo si censura l’incostituzionalità della legge Fornero per la violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione. 4. Il primo motivo presenta plurimi profili di inammissibilità. 5. In primo luogo, non vengono indicate le norme sostanziali specifiche che si intendono violate, in palese contrasto con il principio processuale secondo cui il giudizio di cassazione è a “critica vincolata”. 6. In secondo luogo, nella articolazione del motivo vi è la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, non contenendo le doglianze alcun preciso riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 co. 1 n. 3, n. 4 e n. 5 cpc, indispensabili per veicolare le ragioni di impugnazione. 7. In terzo luogo, le doglianze difettano di specificità in relazione al gravato provvedimento perché riguardano essenzialmente le argomentazioni della pronuncia di primo grado, limitandosi, poi, a sottolineare che analoghe censure dovevano intendersi mosse alla sentenza della Corte di appello senza, però, individuare la effettiva ratio decidendi della Corte di merito e le eccezioni su cui non si sarebbe pronunciata.8. In quarto luogo, i n seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché ilvizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass.n. 7090/2022). 7. In quinto ed ultimo luogo, le prospettazioni difensive circa gli effetti di illegittimità del licenziamento non si confrontano assolutamente con la nuova disciplina regolata dalla legge n. 92/2012 in virtù della quale è stato affermato (per tutte Ca ss. n. 12365 del 2019) che, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 al regime sanzionatorio dettato dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970, il giudice deve procedere ad una valutazione più articolata circa la legittimità dei licenziamenti disciplinari rispetto al periodo precedente (Cass. n. 13178 del 2017, Cass.18823 del 2018; Cass. n. 32500 del 2018). 8. Si deve accertare, infatti, preliminarmente, se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, secondo le previgenti nozioni fissate dalla legge, non avendo effettivamente la riforma del 2012 “modificato le norme sui licenziamenti individuali, di cui alla legge n. 604 del 1966, laddove stabiliscono che il licenziamento del prestatore non può che avvenire pergiusta causa ai sensi dell’art. 2119 cc o per giustificato motivo” (Cass. Sez. Un. n. 30985 del 2017). 9. Nel caso in cui si escluda, poi, la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, si deve poi svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina sulla sussistenza o meno delle due condizioni previste dal comma 4 dell’art. 18 per accedere alla tutela reintegratoria (“insussistenza del fatto contestato” ovvero rientrante “tra le condotte punibili con un a sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”), dovendo, in assenza, applicare il regime dettato dal comma 5, “ da ritenersi espressione della volontà del legislatore di attribuire alla cd. tutela indennitaria forte una valenza di carattere generale” (Cass. SS. UU. n. 30985 del 2017). 10. E i n tema di licenziamento disciplinare, qualora vi sia sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta in addebito non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi ovvero i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa; in tal caso il difetto diproporzionalità ricade, difatti, tra le "altre ipotesi" di cui all'art. 18, comma 5, st. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa dilicenziamento ed è accordata la tutela indennitaria cd. forte (Cass. n. 25534/2018). 9. I giudici di merito si sono attenuti a tali principi per cui le censure che l’annullamento del licenziamento avrebbe dovuto provocare il ripristino della situazione ex ante non si confronta con l’impianto decisorio del provvedimento impugnato. 10. Il secondo motivo, come prospettato, è anche esso inammissibile. 11. E' opportuno premettere che, secondo questa Corte (da ultimo v. Cass. n. 14666 del 2020, con la giurisprudenza ivi richiamata), non può costituire motivo di ricorso per cassazione la prospettazione di una questione di legittimità costituzionale, in quanto è riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, mentre alle parti non è attribuito alcun potere di iniziativa al riguardo, potendo, eventualmente, limitarsi a sollecitare il giudice a sollevare la questione di costituzionalità, che non solo non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, ma soprattutto può sempre essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del processo; ne deriva l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione formulato come diretto esclusivamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale oppure a censurare il concreto esercizio del potere che compete al Giudice in materia, perché non può essere configurato al riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento in sede di legittimità.12. Nella fattispecie, la generica articolazione del moti vo, ove si fa riferimento, peraltro, a diverse pronunce della Corte Costituzionale già intervenute in materia, rende assolutamente inammissibile anche la sola sollecitazione a sollevare una eccezione di illegittimità costituzionale. 13. Alla stregua di quant o esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 14. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 15. Ai sensi dell'art. 13, co mma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo d