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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2025

Cassazione n. 28004/2025

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 30576-2018, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t. elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.c.f. 040 248 30285 , in persona del l egale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliata in Roma,alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 670, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 310/08/2018della Commissione tributaria regionale del Veneto,depositata il 14 marzo 201 8 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 aprile 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Iva –Op. sogg.e ogg.inesistenti – -Prova–Motivazione apparente RGN 30576/2018 Consigliere rel.

Federici [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza impugnata si evince che l’Agenzia delle entrate notificò alla Status [OSCURATO:SOCIETA]. due avvisi d’accertamento, relativi agli anni d’imposta 2009 e 2010, per operazioni soggettivamenteed oggettivamente inesistenti.

La società propose ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Padova, che, riuniti i processi, con sentenza n. 523/04/2016 accolse le ragioni della contribuente,annullando gli avvisi d’accertamento.

L’appello erariale fu respinto dalla Commissione tributaria regionale delVeneto con sentenza n. 310/08/2018.

Il giudice regionale ha ritenuto che gli indizi sulla connessione fraudolenta tra la contribuente e i diversi soggetti indicati dall’ufficio non offrivano un quadro sufficiente a provare le prospettazioni erariali.

L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorsoper la cassazione della sentenza, affidato a tremotivi, cui ha resistito la società con controricorso , ulteriormente illustrato da memoria.

All’esito dell’adunanza camerale del 29 aprile 202 5 l a causa è stata riservata e, previa riconvocazione del 9 ottobre 2025,decisa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivol’Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 19, 21 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 36, primo comma, n. 3, c.p.c.

Il giudice regionale avrebbe applicato erroneamente le regole di distribuzione dell’onere della prova e quelle relative il governo delle prove presuntive in materia di contestazione di operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti.

Con il secondo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992,degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4 c.p.p., dell’art. 111,comma 7, Cost. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

La sentenza sarebbe nulla per motivazione apparente.

Con il terzo motivo l’ufficio si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

La sentenza sarebbe nulla per omessa pronuncia su un motivo d’appello, relativo alla mancanza di valutazione di ogni questione proposta in sede di commissione provinciale, relativa alla contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti.

RGN 30576/2018 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] via prioritaria è necessario esaminare il secondo motivo, che, se fondato,assorbirebbe il primo.

La priorità del vaglio del suddetto motivo persiste ancorché la controricorrente abbia allegato copia della sentenza penale n. 271/2020, pronunciata dal Tribunale di Padova e divenuta irrevocabile il 17/07/2020, con la quale gli amministratori della Status [OSCURATO:SOCIETA]sono stati assolti dai reati commessi negli anni d’imposta per cui è causa.

Questo perché, a prescindere se la stessa possa produrre gli effetti previsti dall’art. 21 bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74,la denunciata apparenza della motivazione precede logicamente la ne cessità di verifica dei presupposti di efficacia della sentenza penale.

Infatti, ove accolta la denuncia di nullità della decisione della Commissione regionale, questa ne sarebbe travolta, imponendosi una nuova valutazione in sede di giudizio di rinvio, solo all’esito del quale potrebbe emergere o meno l’interesse all’applicazione dell’art. 21 bis cit.

Il giudice del rinvio, infatti, ove investito di un nuovo giudizio a seguito dell’annullamento della sentenza ora impugnata, dovrà innanzitutto valutare se l’appello erariale sia pertinente e fondato.

Se infondato, dovràprocedere a confermare, con motivazione questa volta esente da vizi, l’annullamento dell’atto impositivo, senza necessità di ricorso alcontrollo della idoneità della sentenza penale a produrre gli effetti previsti dall’art. 21 biscit., ampiezza di effetti che peraltro,allo stato,è tutt’altro che pacifica (cfr. ex multis Cass., 3800/2025, 21594/2025, 936/2025, e sul cui contrasto interpretativo pende peraltro questione dinanzi alle Sezioni unite).

Diversamente, se rit errà fondate le contestazioni erariali e valido l’accertamento, dovràprocedere alla verificadella sussistenza dei presupposti per l’applicazione degli effetti della sentenza penale, e ove sussistenti, eponderare quali siano questi effetti.

Ciò chiarito,quanto alle critiche mosse con il secondo motivo, s ussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Sez.

U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio RGN 30576/2018 Consigliere rel.

Federici 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758).

In sede di gravame, la decisione può essere legittimamente motivata per relationemove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata.

Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza cheemerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105).

La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921).

È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettivacarenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione del quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819).

Nel caso di specie, a fronte di un ampio quadro descrittivodella vicenda, con evidenziazione delle operazioni oggetto di verifica, della identificazione dei fornitori “missing traders”o “cartiere”, degli indizi allegati al processo (i suddetti fornitori risultavano privi di sedi effettive, oppure totali evasori d’imposta, non avevano presentato dichiarazioni fiscali, non vi era mai stata attività di acquisizione di informazioni da parte della odierna controricorrente, il volume d’acquisti eseguiti dalle suddette fornitrici risultava imponente rispetto al complessivo volume d’affari della Status [OSCURATO:SOCIETA]., ecc.), la Commissione regionale, dopo aver riportato gli esiti del giudizio dinanzi alla Commissione provinciale, e dopo sommaria descrizione dei fatti, ha rilevato che «nel campo della frode fiscale non è possibile trovare RGN 30576/2018 Consigliere rel.

Federici dimostrazioni di accordi o individuare tracce bancarie di spartizione di guadagno illeciti.

È per questo che la legge prescrive significativi indizi, e non prove, che abbiano i requisiti della gravità, precisione e concordanza.

È quindi su questo versante che va esaminata la questione sottoposta a questa Commissione.

Ebbene, per quanto le argomentazioni dell’Ufficio siano ben sviluppate e delineino un quadro di comportamenti fraudolenti di diversi soggetti, non riescono ad offrire a questa Commissione un quadro di riferimento nel quale gli indizi sulla connessione fraudolenta fra il contribuente e i diversi soggetti indicati abbiano i requisiti previsti dalla legge.

E ciò anche in presenza di copiosa documentazione presentata dalla parte».

Si tratta di argomentazioni che, a dispetto degli otto righi occupati nella sentenza, risultano totalmente generiche, non indugiando a spiegare concretamente neppure una delle ragioni, relativa ad un solo indizio, su cui si fondino le conclusioni del giudice regionale.

La sentenza è dunque gravemente carente di motivazione, nel senso della sua assenza integrale perché apparente.

Il motivo va pertanto accolto.

Per lamedesima priorità logica, a cui si è fatto prima richiamo, deve essere esaminato anche il terzo motivo.

Con esso la pronuncia è stata infatti criticatadall’Agenzia delle entrate per l’omessa motivazione su una delle ragioni d’appello, relativaai riliev i erarialisulle prestazioni oggettivamente inesistenti.

Anche questo motivo è fondato, atteso che la sentenza non accenna neppure alla questione, che risultava comunque sollevata in appello, come può desumersidalla lettura del ricorso, che riporta le questioni sollevate ed inerenti i vizi della pronuncia di primo grado, nel rispetto del principio di specificità.

Anche il terzo motivo va dunqueaccolto.

L’accoglimento del secondo e del terzo motivo assorbe il primo.

La sentenza va pertanto cassata perché nulla, e il giudizio deve essere rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, che in diversa composizione, oltre che a liquidare le spese processuali di legittimità, provvederà al riesame dell’appello erariale.

RGN 30576/2018 Consigliere rel.

Federici P.Q.M La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo, assorbito il primo.

Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto , cu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 30576-2018, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t. elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.c.f. 040 248 30285 , in persona del l egale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliata in Roma,alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 670, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 310/08/2018della Commissione tributaria regionale del Veneto,depositata il 14 marzo 201 8 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 aprile 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Iva –Op. sogg.e ogg.inesistenti – -Prova–Motivazione apparente RGN 30576/2018 Consigliere rel. Federici [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza impugnata si evince che l’Agenzia delle entrate notificò alla Status [OSCURATO:SOCIETA]. due avvisi d’accertamento, relativi agli anni d’imposta 2009 e 2010, per operazioni soggettivamenteed oggettivamente inesistenti. La società propose ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Padova, che, riuniti i processi, con sentenza n. 523/04/2016 accolse le ragioni della contribuente,annullando gli avvisi d’accertamento. L’appello erariale fu respinto dalla Commissione tributaria regionale delVeneto con sentenza n. 310/08/2018. Il giudice regionale ha ritenuto che gli indizi sulla connessione fraudolenta tra la contribuente e i diversi soggetti indicati dall’ufficio non offrivano un quadro sufficiente a provare le prospettazioni erariali. L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorsoper la cassazione della sentenza, affidato a tremotivi, cui ha resistito la società con controricorso , ulteriormente illustrato da memoria. All’esito dell’adunanza camerale del 29 aprile 202 5 l a causa è stata riservata e, previa riconvocazione del 9 ottobre 2025,decisa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivol’Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 19, 21 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 36, primo comma, n. 3, c.p.c. Il giudice regionale avrebbe applicato erroneamente le regole di distribuzione dell’onere della prova e quelle relative il governo delle prove presuntive in materia di contestazione di operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992,degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4 c.p.p., dell’art. 111,comma 7, Cost. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. La sentenza sarebbe nulla per motivazione apparente. Con il terzo motivo l’ufficio si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. La sentenza sarebbe nulla per omessa pronuncia su un motivo d’appello, relativo alla mancanza di valutazione di ogni questione proposta in sede di commissione provinciale, relativa alla contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti. RGN 30576/2018 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] via prioritaria è necessario esaminare il secondo motivo, che, se fondato,assorbirebbe il primo. La priorità del vaglio del suddetto motivo persiste ancorché la controricorrente abbia allegato copia della sentenza penale n. 271/2020, pronunciata dal Tribunale di Padova e divenuta irrevocabile il 17/07/2020, con la quale gli amministratori della Status [OSCURATO:SOCIETA]sono stati assolti dai reati commessi negli anni d’imposta per cui è causa. Questo perché, a prescindere se la stessa possa produrre gli effetti previsti dall’art. 21 bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74,la denunciata apparenza della motivazione precede logicamente la ne cessità di verifica dei presupposti di efficacia della sentenza penale. Infatti, ove accolta la denuncia di nullità della decisione della Commissione regionale, questa ne sarebbe travolta, imponendosi una nuova valutazione in sede di giudizio di rinvio, solo all’esito del quale potrebbe emergere o meno l’interesse all’applicazione dell’art. 21 bis cit. Il giudice del rinvio, infatti, ove investito di un nuovo giudizio a seguito dell’annullamento della sentenza ora impugnata, dovrà innanzitutto valutare se l’appello erariale sia pertinente e fondato. Se infondato, dovràprocedere a confermare, con motivazione questa volta esente da vizi, l’annullamento dell’atto impositivo, senza necessità di ricorso alcontrollo della idoneità della sentenza penale a produrre gli effetti previsti dall’art. 21 biscit., ampiezza di effetti che peraltro,allo stato,è tutt’altro che pacifica (cfr. ex multis Cass., 3800/2025, 21594/2025, 936/2025, e sul cui contrasto interpretativo pende peraltro questione dinanzi alle Sezioni unite). Diversamente, se rit errà fondate le contestazioni erariali e valido l’accertamento, dovràprocedere alla verificadella sussistenza dei presupposti per l’applicazione degli effetti della sentenza penale, e ove sussistenti, eponderare quali siano questi effetti. Ciò chiarito,quanto alle critiche mosse con il secondo motivo, s ussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio RGN 30576/2018 Consigliere rel. Federici 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). In sede di gravame, la decisione può essere legittimamente motivata per relationemove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza cheemerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettivacarenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione del quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819). Nel caso di specie, a fronte di un ampio quadro descrittivodella vicenda, con evidenziazione delle operazioni oggetto di verifica, della identificazione dei fornitori “missing traders”o “cartiere”, degli indizi allegati al processo (i suddetti fornitori risultavano privi di sedi effettive, oppure totali evasori d’imposta, non avevano presentato dichiarazioni fiscali, non vi era mai stata attività di acquisizione di informazioni da parte della odierna controricorrente, il volume d’acquisti eseguiti dalle suddette fornitrici risultava imponente rispetto al complessivo volume d’affari della Status [OSCURATO:SOCIETA]., ecc.), la Commissione regionale, dopo aver riportato gli esiti del giudizio dinanzi alla Commissione provinciale, e dopo sommaria descrizione dei fatti, ha rilevato che «nel campo della frode fiscale non è possibile trovare RGN 30576/2018 Consigliere rel. Federici dimostrazioni di accordi o individuare tracce bancarie di spartizione di guadagno illeciti. È per questo che la legge prescrive significativi indizi, e non prove, che abbiano i requisiti della gravità, precisione e concordanza. È quindi su questo versante che va esaminata la questione sottoposta a questa Commissione. Ebbene, per quanto le argomentazioni dell’Ufficio siano ben sviluppate e delineino un quadro di comportamenti fraudolenti di diversi soggetti, non riescono ad offrire a questa Commissione un quadro di riferimento nel quale gli indizi sulla connessione fraudolenta fra il contribuente e i diversi soggetti indicati abbiano i requisiti previsti dalla legge. E ciò anche in presenza di copiosa documentazione presentata dalla parte». Si tratta di argomentazioni che, a dispetto degli otto righi occupati nella sentenza, risultano totalmente generiche, non indugiando a spiegare concretamente neppure una delle ragioni, relativa ad un solo indizio, su cui si fondino le conclusioni del giudice regionale. La sentenza è dunque gravemente carente di motivazione, nel senso della sua assenza integrale perché apparente. Il motivo va pertanto accolto. Per lamedesima priorità logica, a cui si è fatto prima richiamo, deve essere esaminato anche il terzo motivo. Con esso la pronuncia è stata infatti criticatadall’Agenzia delle entrate per l’omessa motivazione su una delle ragioni d’appello, relativaai riliev i erarialisulle prestazioni oggettivamente inesistenti. Anche questo motivo è fondato, atteso che la sentenza non accenna neppure alla questione, che risultava comunque sollevata in appello, come può desumersidalla lettura del ricorso, che riporta le questioni sollevate ed inerenti i vizi della pronuncia di primo grado, nel rispetto del principio di specificità. Anche il terzo motivo va dunqueaccolto. L’accoglimento del secondo e del terzo motivo assorbe il primo. La sentenza va pertanto cassata perché nulla, e il giudizio deve essere rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, che in diversa composizione, oltre che a liquidare le spese processuali di legittimità, provvederà al riesame dell’appello erariale. RGN 30576/2018 Consigliere rel. Federici P.Q.M La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo, assorbito il primo. Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto , cu
Sentenza Cassazione n. 28004/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris