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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 44514/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Zoubir e YASRI Abdelhadi ricorrono avverso la sentenza in epi- grafe la quale, all'esito di giudizio di rinvio dalla pronuncia del giudice di legittimità che aveva annullato la precedente pronuncia del giudice distrettuale limitatamente al riconoscimento della recidiva in capo all'ESSANHAJI e quanto al mancato rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dello YASRI, aveva confermato le sentenze di merito sugli specifici punti.

2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione ai profili sopra evidenziati.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici, in fatto, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del riconoscimento della recidiva per l'ESSA- NHAJI e per la esclusione delle circostanze attenuanti generiche in favore dello YASRI.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Zoubir e YASRI Abdelhadi ricorrono avverso la sentenza in epi- grafe la quale, all'esito di giudizio di rinvio dalla pronuncia del giudice di legittimità che aveva annullato la precedente pronuncia del giudice distrettuale limitatamente al riconoscimento della recidiva in capo all'ESSANHAJI e quanto al mancato rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dello YASRI, aveva confermato le sentenze di merito sugli specifici punti. 2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione ai profili sopra evidenziati. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici, in fatto, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del riconoscimento della recidiva per l'ESSA- NHAJI e per la esclusione delle circostanze attenuanti generiche in favore dello YASRI. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44514/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris