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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22596/2026

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NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 18/10/2024; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

L'imputato è stato condannato per due cessioni di cocaina per un totale di THC di 0,4 grammi in favore, una, di [OSCURATO:PERSONA] e, l'altra, di [OSCURATO:PERSONA] per un corrispettivo complessivo di 20 euro.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi.

12.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. esclusa dalla Corte sul presupposto che il valore economico non sarebbe del tutto irrilevante e che la sostanza stupefacente sarebbe stata ceduta ad un prezzo di mercato.

Assume invece il ricorrente che la Corte non avrebbe considerato la quantità di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, la modestia del corrispettivo conseguito, il dato ponderale (0,25 grammi lordi per ciascuna dose); si aggiunge che il riferimento al prezzo di mercato sarebbe aspecifico e sganciato dai dati oggettivi.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo di ricorso, che ha valenza assorbente.

2. Le Sezioni unite hanno spiegato come, a seguito della nuova formulazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. da parte dell'art. 2 legge 7 febbraio 1990, n. 19, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità sia applicabile ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso.

Sicché, una volta verificato che il delitto è stato commesso a fini di lucro, il giudice di merito deve valutare, in concreto, la ricorrenza o meno, della speciale tenuità riferita sia al lucro perseguito o conseguito dall'autore del reato, sia all'evento dannoso o pericoloso causato nel caso di specie. il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta dunque affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata.

Dovendosi tale ultimo elemento riferire alla nozione di evento in senso giuridico, esso è infatti idoneo a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante, purché essa, come concretamente accertata, si riveli di tale particolare modestia da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito (Sez.

U, n.24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 2794999).

23. La Corte di appello di Roma non ha fatto corretta applicazione di detti principi, essendosi limitata ad escludere la circostanza invocata in ragione del fatto che la sostanza stupefacente fosse stata "venduta ad un prezzo corrispondente a quello di mercato e non può quindi in alcun modo ritenersi che il suo valore economico fosse del tutto irrilevante".

Una motivazione obiettivamente sincopata che, da una parte, per la sua genericità, si presta ad essere utilizzata in modo irrituale in ogni occasione per escludere sempre la circostanza attenuante, e, dall'altra, è del tutto sganciata dai criteri indicati dalle Sezioni unite, e cioè dall'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente — nella specie obiettivamente irrisorio - e dalla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata- difficilmente configurabile.

Nel caso di specie non è chiaro infatti perchè la invocata circostanza sarebbe non configurabile tenuto conto: a) del lucro conseguito di soli 20 euro; b) dell'evento dannoso prodotto, tenuto conto non solo della assoluta mancanza di collegamenti con contesti criminali più ampi, ma anche della quantità e di sostanza stupefacente, della esclusione della recidiva, delle circostanze concrete del fatto.

Una motivazione violativa della legge.

4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto per un nuovo giudizio; la Corte di appello di Roma applicherà i principi indicati e verificherà se sia configurabile la invocata circostanza attenuante.

Il secondo motivo di ricorso è assorbito.

P. P.Q.MIl Cogstgliere estensore [OSCURATO:PERSONA]' STìstri i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 18G1U2026 1710 , . • O 011j971ARICTL yin,2 t sa Att 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 18/10/2024; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'imputato è stato condannato per due cessioni di cocaina per un totale di THC di 0,4 grammi in favore, una, di [OSCURATO:PERSONA] e, l'altra, di [OSCURATO:PERSONA] per un corrispettivo complessivo di 20 euro. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 12.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. esclusa dalla Corte sul presupposto che il valore economico non sarebbe del tutto irrilevante e che la sostanza stupefacente sarebbe stata ceduta ad un prezzo di mercato. Assume invece il ricorrente che la Corte non avrebbe considerato la quantità di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, la modestia del corrispettivo conseguito, il dato ponderale (0,25 grammi lordi per ciascuna dose); si aggiunge che il riferimento al prezzo di mercato sarebbe aspecifico e sganciato dai dati oggettivi. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo di ricorso, che ha valenza assorbente. 2. Le Sezioni unite hanno spiegato come, a seguito della nuova formulazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. da parte dell'art. 2 legge 7 febbraio 1990, n. 19, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità sia applicabile ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso. Sicché, una volta verificato che il delitto è stato commesso a fini di lucro, il giudice di merito deve valutare, in concreto, la ricorrenza o meno, della speciale tenuità riferita sia al lucro perseguito o conseguito dall'autore del reato, sia all'evento dannoso o pericoloso causato nel caso di specie. il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta dunque affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata. Dovendosi tale ultimo elemento riferire alla nozione di evento in senso giuridico, esso è infatti idoneo a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante, purché essa, come concretamente accertata, si riveli di tale particolare modestia da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito (Sez. U, n.24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 2794999). 23. La Corte di appello di Roma non ha fatto corretta applicazione di detti principi, essendosi limitata ad escludere la circostanza invocata in ragione del fatto che la sostanza stupefacente fosse stata "venduta ad un prezzo corrispondente a quello di mercato e non può quindi in alcun modo ritenersi che il suo valore economico fosse del tutto irrilevante". Una motivazione obiettivamente sincopata che, da una parte, per la sua genericità, si presta ad essere utilizzata in modo irrituale in ogni occasione per escludere sempre la circostanza attenuante, e, dall'altra, è del tutto sganciata dai criteri indicati dalle Sezioni unite, e cioè dall'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente — nella specie obiettivamente irrisorio - e dalla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata- difficilmente configurabile. Nel caso di specie non è chiaro infatti perchè la invocata circostanza sarebbe non configurabile tenuto conto: a) del lucro conseguito di soli 20 euro; b) dell'evento dannoso prodotto, tenuto conto non solo della assoluta mancanza di collegamenti con contesti criminali più ampi, ma anche della quantità e di sostanza stupefacente, della esclusione della recidiva, delle circostanze concrete del fatto. Una motivazione violativa della legge. 4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto per un nuovo giudizio; la Corte di appello di Roma applicherà i principi indicati e verificherà se sia configurabile la invocata circostanza attenuante. Il secondo motivo di ricorso è assorbito. P. P.Q.MIl Cogstgliere estensore [OSCURATO:PERSONA]' STìstri i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 18G1U2026 1710 , . • O 011j971ARICTL yin,2 t sa Att 3
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