CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 41845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Considerato che nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano che lo ha condannato ex art.73, comma 5, d.P.R. 309/90 riformando la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Lecco; rilevato che il Tribunale aveva escluso la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente per l'esiguità della sostanza detenuta e per la ritenuta ambiguità delle messaggistica telefonica, mentre la Corte di appello ha ribaltato la decisione di assoluzione in condanna, valorizzando anche altri elementi di prova di cui è stata omessa la valutazione da parte del primo giudice; ritenuto che la Corte di appello ha congruamente motivato in merito alla destinazione della sostanza stupefacente evidenziando anche la rilevanza delle prove dichiarative di cui è stata omessa la valutazione da parte del primo giudice; ritenuto che il motivo unico di ricorso risulta generico perché riproduce la tesi del Tribunale ma non sviluppa specifiche controdeduzioni alla tesi della Corte di appello, né, nella fattispecie si rendeva necessaria una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale perché la Corte di appello ha giudicato sulla base della stessi dati utilizzati dal Tribunale, soltanto dandone una interpretazione diversa e valorizzando elementi di prova non congruamente valutati dal primo giudice, fornendone una lettura molto più persuasiva; ritenuto che dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva, ex art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022