CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 2024
Cassazione n. 26493/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria del difensore dell'imputato; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile. Invero, in merito alla censura relativa alla mancata applicazione della "particolare tenuità del fatto", va rilevato che la sentenza impugnata ha, con motivazione non illogica - e dunque insindacabile in sede di legittimità - escluso la ricorrenza della causa di non punibilità in ragione della circostanza che la condotta del ricorrente (che ha strappato dalle mani dell'ausiliario del traffico il blocchetto delle contravvenzioni, distruggendolo) "ha totalmente paralizzato e interdetto in maniera sprezzante e violento l'esercizio delle funzioni delegate all'incaricato di pubblico servizio". Rilevato che anche il residuo motivo - con il quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione prima della sentenza di appello - è manifestamente infondato atteso che, risultando il reato commesso in data 14 settembre 2015, il termine massimo di prescrizione è maturato - tenuto conto dei rinvii delle udienze nel giudizio di primo grado, dal 21 dicembre 2017 al 20 aprile 2018, per impedimento del difensore e su richiesta del medesimo, con conseguente sospensione del corso. iella prescrizione - solo il 14 luglio 2023 e dunque dopo la pronuncia della sentenza di appello, emessa 1'11 maggio 2023; come è noto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude di rilevare in questa sede la prescrizione maturata dopo la pronuncia di appello (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01; Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015 - dep. 2016, Azzini, Rv. 266172 - 01); Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.• P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]