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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 00815/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, rideterminazione pena.

Nessun difensore è comparso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale della Repubblica della Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Bergamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di aver colposamente cagionato a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali guaribili in 30 giorni. [OSCURATO:PERSONA] di pace, dopo aver computato una pena base di euro 1.200 di multa, ha proceduto, in applicazione della contestata recidiva, ad aumentarla di euro 300, così pervenendo alla pena finale di euro 1.500 di multa.

2. Il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 99, comma 1, cod. pen., per avere il Giudice applicato la recidiva ad un reato colposo.

Si tratta, pertanto, di pena erronea per eccesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato in data 12.2.2020 il relativo termine di prescrizione.

2. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione.

Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata.

3. È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale e di carattere assoluto, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511).

4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato contestato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 28 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pa ia Ciampi s-/ .326- tv [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, rideterminazione pena. Nessun difensore è comparso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica della Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Bergamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di aver colposamente cagionato a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali guaribili in 30 giorni. [OSCURATO:PERSONA] di pace, dopo aver computato una pena base di euro 1.200 di multa, ha proceduto, in applicazione della contestata recidiva, ad aumentarla di euro 300, così pervenendo alla pena finale di euro 1.500 di multa. 2. Il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 99, comma 1, cod. pen., per avere il Giudice applicato la recidiva ad un reato colposo. Si tratta, pertanto, di pena erronea per eccesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato in data 12.2.2020 il relativo termine di prescrizione. 2. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata. 3. È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale e di carattere assoluto, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato contestato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 28 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pa ia Ciampi s-/ .326- tv [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00815/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris