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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22440/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Messina, con ordinanza in data 11/1/2021, ha dichiarato inammissibile l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha ordinato l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Ha ritenuto il giudice d'appello che nella specie non trovasse applicazione il disposto della normativa sulla sospensione dei procedimenti introdotta per fronteggiare l'emergenza [OSCURATO:PERSONA]19.

Ciò in ragione dell'art. 83, comma 3, lett. b), n. 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 che indica tra i procedimenti esclusi dalla sospensione quelli in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza.

La decisione era stata emessa il 10/3/2020 e depositata oltre il termine riservato in dispositivo (45 giorni).

La successiva notifica dell'avviso di deposito era avvenuta il 21 aprile 2020, data dalla quale decorrevano i termini (45 giorni) per impugnare ai sensi dell'art. 585 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.

L'appello, pertanto, era stato presentato il 25 giugno 2020 ed era, perciò, inammissibile.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue.

2.1. Con unico e articolato motivo lamenta la violazione di legge e dell'art. 83 d.l. indicato.

Il giudice d'appello aveva errato nell'applicazione della disposizione, poiché si sarebbe dovuto confrontare con l'art. 83 comma 3 lett. b) nella parte in cui escludeva la sospensione in detti procedimenti quando i detenuti, gli imputati o i difensori espressamente richiedevano che si procedesse.

In realtà la sospensione non operava per i soli procedimenti indicati nella prima parte della lett. b) della norma citata ad urgenza cd. assoluta.

Per i processi ad urgenza relativa, come quello in esame, la sospensione era operativa con l'eccezione della richiesta di parte che poteva metterne in moto la procedibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. L'impugnazione, invero, era stata depositata il 25 giugno 2020, dopo il decorso del termine di 45 giorni, a far data dal 21/04/2020; all'anzidetto termine d'impugnazione si sarebbe dovuto aggiungere, tuttavia, quello ulteriore di sospensione disposta ex lege, non avendo [OSCURATO:PERSONA] richiesto che si procedesse espressamente alla trattazione del processo.Invero, la normativa emanata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica ha individuato alcune tipologie di procedimenti per i quali - in considerazione delle connotazioni di urgenza della trattazione, insite nel rispettivo oggetto - le disposizioni in tema di rinvio delle udienze e di sospensione del decorso dei termini sono destinate a non operare.

All'interno di tale categoria, il legislatore ha tracciato nel settore penale una distinzione definita come riparto tra procedimenti "ad urgenza assoluta" (da trattare quindi in ogni caso) e procedimenti "ad urgenza relativa" (da trattare, cioè, solo ad istanza di parte).

La distinzione è stata introdotta già con il d.l. n. 11 del 2020 (dove, peraltro, si faceva riferimento alle udienze, e non ai procedimenti: cfr. art. 2, comma 2, lett. g), e ribadita nell'art. 83, comma 3, lett. b) d.l. n. 18 del 2020.

In particolare, rientrano nella prima categoria - ai sensi della prima parte della predetta disposizione, come modificata dalla legge di conversione — i procedimenti di convalida dell'arresto, del fermo e dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare, i procedimenti per cui nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen, i procedimenti di estradizione per l'estero e quelli per la consegna di un imputato o condannato all'estero in applicazione delle disposizioni in tema di mandato di arresto europeo, nonché i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive (ovvero pende la relativa richiesta).

Nella seconda parte dell'art. 83, comma 3, lett. b), invece, sono elencati i procedimenti in cui le disposizioni in tema di rinvio delle udienze e di sospensione dei termini non operano "quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda".

Si tratta dei procedimenti a carico di persone detenute, quelli in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza, procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione (e quelli in cui tali misure sono state disposte), nonché i procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di acquisire prove indifferibili ai sensi dell'art. 392 cod. proc. pen.

Così ricostruito il quadro normativo, deve ritenersi che la Corte territoriale - nel ritenere tardiva l'impugnazione proposta avverso la sentenza emessa- non abbia fatto buon governo delle disposizioni vigenti ratione temporis.

Non risulta invero che il ricorrente avesse espressamente richiesto che si procedesse, per cui la sospensione dei termini, ivi compreso quello per impugnare la sentenza, operava ed è stata esclusa, non correttamente, dal calcolo ex art. 585, primo comma lett. b) cod. proc. pen. dal giudice di appello.

Va, pertanto, disposto annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio nei confronti dello stesso giudice (Corte d'appello di Messina) che ha emesso il provvedimento impugnato.

Il giudice del rinvio si adeguerà ai principi fissati da questa Corte, verificando se ci siano state richieste di espressa trattazione del processo, richieste che, almeno stando al verbale dell'udienza e degli atti trasmessi, non risultano.

Il collegio ritiene di adeguarsi, pertanto, e di dare seguito all'orientamento secondo cui in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di un'ordinanza della Corte d'appello che abbia dichiarato "de plano" l'inammissibilità dell'appello per tardività, il giudice del rinvio va individuato nello stesso giudice che ha pronunciato l'ordinanza, atteso che tale pronuncia non presenta carattere di «giudizio» e non determina, conseguentemente, alcuna incompatibilità. (Sez. 2, Sentenza n. 49113 del 14/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278234; nello stesso senso: Sez. 5, n. 34067 del 18/06/2021, Piazza, non mass., pur annullando senza rinvio e Sez. 3, Sentenza n. 41592 del 19/10/2005, proc.

Orsi e altri, Rv. 232746, che ribadisce il principio giungendo ad annullamento senza rinvio).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina.

Così deciso in Roma il 25 novembre 2011.

Il c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Messina, con ordinanza in data 11/1/2021, ha dichiarato inammissibile l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha ordinato l'esecuzione del provvedimento impugnato. Ha ritenuto il giudice d'appello che nella specie non trovasse applicazione il disposto della normativa sulla sospensione dei procedimenti introdotta per fronteggiare l'emergenza [OSCURATO:PERSONA]19. Ciò in ragione dell'art. 83, comma 3, lett. b), n. 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 che indica tra i procedimenti esclusi dalla sospensione quelli in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza. La decisione era stata emessa il 10/3/2020 e depositata oltre il termine riservato in dispositivo (45 giorni). La successiva notifica dell'avviso di deposito era avvenuta il 21 aprile 2020, data dalla quale decorrevano i termini (45 giorni) per impugnare ai sensi dell'art. 585 comma 2 lett. c) cod. proc. pen. L'appello, pertanto, era stato presentato il 25 giugno 2020 ed era, perciò, inammissibile. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue. 2.1. Con unico e articolato motivo lamenta la violazione di legge e dell'art. 83 d.l. indicato. Il giudice d'appello aveva errato nell'applicazione della disposizione, poiché si sarebbe dovuto confrontare con l'art. 83 comma 3 lett. b) nella parte in cui escludeva la sospensione in detti procedimenti quando i detenuti, gli imputati o i difensori espressamente richiedevano che si procedesse. In realtà la sospensione non operava per i soli procedimenti indicati nella prima parte della lett. b) della norma citata ad urgenza cd. assoluta. Per i processi ad urgenza relativa, come quello in esame, la sospensione era operativa con l'eccezione della richiesta di parte che poteva metterne in moto la procedibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. L'impugnazione, invero, era stata depositata il 25 giugno 2020, dopo il decorso del termine di 45 giorni, a far data dal 21/04/2020; all'anzidetto termine d'impugnazione si sarebbe dovuto aggiungere, tuttavia, quello ulteriore di sospensione disposta ex lege, non avendo [OSCURATO:PERSONA] richiesto che si procedesse espressamente alla trattazione del processo.Invero, la normativa emanata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica ha individuato alcune tipologie di procedimenti per i quali - in considerazione delle connotazioni di urgenza della trattazione, insite nel rispettivo oggetto - le disposizioni in tema di rinvio delle udienze e di sospensione del decorso dei termini sono destinate a non operare. All'interno di tale categoria, il legislatore ha tracciato nel settore penale una distinzione definita come riparto tra procedimenti "ad urgenza assoluta" (da trattare quindi in ogni caso) e procedimenti "ad urgenza relativa" (da trattare, cioè, solo ad istanza di parte). La distinzione è stata introdotta già con il d.l. n. 11 del 2020 (dove, peraltro, si faceva riferimento alle udienze, e non ai procedimenti: cfr. art. 2, comma 2, lett. g), e ribadita nell'art. 83, comma 3, lett. b) d.l. n. 18 del 2020. In particolare, rientrano nella prima categoria - ai sensi della prima parte della predetta disposizione, come modificata dalla legge di conversione — i procedimenti di convalida dell'arresto, del fermo e dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare, i procedimenti per cui nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen, i procedimenti di estradizione per l'estero e quelli per la consegna di un imputato o condannato all'estero in applicazione delle disposizioni in tema di mandato di arresto europeo, nonché i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive (ovvero pende la relativa richiesta). Nella seconda parte dell'art. 83, comma 3, lett. b), invece, sono elencati i procedimenti in cui le disposizioni in tema di rinvio delle udienze e di sospensione dei termini non operano "quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda". Si tratta dei procedimenti a carico di persone detenute, quelli in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza, procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione (e quelli in cui tali misure sono state disposte), nonché i procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di acquisire prove indifferibili ai sensi dell'art. 392 cod. proc. pen. Così ricostruito il quadro normativo, deve ritenersi che la Corte territoriale - nel ritenere tardiva l'impugnazione proposta avverso la sentenza emessa- non abbia fatto buon governo delle disposizioni vigenti ratione temporis. Non risulta invero che il ricorrente avesse espressamente richiesto che si procedesse, per cui la sospensione dei termini, ivi compreso quello per impugnare la sentenza, operava ed è stata esclusa, non correttamente, dal calcolo ex art. 585, primo comma lett. b) cod. proc. pen. dal giudice di appello. Va, pertanto, disposto annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio nei confronti dello stesso giudice (Corte d'appello di Messina) che ha emesso il provvedimento impugnato. Il giudice del rinvio si adeguerà ai principi fissati da questa Corte, verificando se ci siano state richieste di espressa trattazione del processo, richieste che, almeno stando al verbale dell'udienza e degli atti trasmessi, non risultano. Il collegio ritiene di adeguarsi, pertanto, e di dare seguito all'orientamento secondo cui in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di un'ordinanza della Corte d'appello che abbia dichiarato "de plano" l'inammissibilità dell'appello per tardività, il giudice del rinvio va individuato nello stesso giudice che ha pronunciato l'ordinanza, atteso che tale pronuncia non presenta carattere di «giudizio» e non determina, conseguentemente, alcuna incompatibilità. (Sez. 2, Sentenza n. 49113 del 14/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278234; nello stesso senso: Sez. 5, n. 34067 del 18/06/2021, Piazza, non mass., pur annullando senza rinvio e Sez. 3, Sentenza n. 41592 del 19/10/2005, proc. Orsi e altri, Rv. 232746, che ribadisce il principio giungendo ad annullamento senza rinvio). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina. Così deciso in Roma il 25 novembre 2011. Il c
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