Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2013

ECLI:EU:F:2013:212
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]

DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione) 12 dicembre 2013 ( * ) «[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione – Risarcimento del danno risultante dall’invio da parte dell’istituzione all’avvocato del ricorrente di una lettera relativa alle spese poste a carico del ricorrente – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato – Articolo 94 del regolamento di procedura» Nella causa F‑133/12, avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

[OSCURATO:PERSONA],

ex funzionario della [OSCURATO:PERSONA] europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti, assistiti da A. [OSCURATO:PERSONA], avvocato, convenuta,

[OSCURATO:PERSONA]

(Seconda Sezione) composto da M.I.

Rofes i Pujol (relatore), presidente, R. Barents e K. Bradley, giudici, cancelliere: W. Hakenberg ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con ricorso pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 12 novembre 2012, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, da una parte, l’annullamento della decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] europea ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno che sarebbe risultato dall’invio, all’avvocato che lo ha rappresentato dal giugno 2007 dinanzi ai giudici dell’Unione europea (in prosieguo: l’«avvocato del ricorrente» o «il suo avvocato»), di una lettera attinente al pagamento delle spese relative a 24 cause passate in giudicato nelle quali è stato condannato a sopportare le spese della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versargli i relativi interessi.

Fatti 2 Il 16 giugno 2000 il ricorrente veniva nominato funzionario in prova di grado A 7 presso la direzione generale (DG) «Sviluppo» della [OSCURATO:PERSONA].

Era messo a disposizione della direzione «Servizio esterno» della DG «Relazioni esterne» e assegnato in pari data presso la delegazione della [OSCURATO:PERSONA] a Luanda (Angola).

Il 16 marzo 2001 è divenuto funzionario di ruolo. 3 Dal gennaio 2002, il ricorrente è stato in congedo malattia in Italia.

Con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’ «APN») del 18 marzo 2002, con effetti a decorrere dal 1º aprile 2002, il ricorrente veniva riassegnato nell’interesse del servizio alla sede della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles (Belgio).

Tale decisione di riassegnazione veniva annullata con sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑236/02).

L’impugnazione proposta dal ricorrente, che ha dato luogo alla causa C‑617/11 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], veniva respinta con ordinanza della Corte del 3 ottobre 2013. 4 Con decisione del 30 maggio 2005, notificata al ricorrente con lettera in pari data, alla quale era allegato il parere della commissione di invalidità, l’APN, in applicazione dell’articolo 53 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, collocava il ricorrente a riposo per invalidità a partire dal 31 maggio 2005 e gli concedeva il beneficio di un’indennità d’invalidità fissata in conformità all’articolo 78, terzo comma, di detto Statuto. 5 Il ricorrente contestava la decisione di collocamento a riposo per invalidità, che veniva annullata con sentenza del Tribunale del 4 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑41/06).

Decidendo sull’impugnazione, il Tribunale dell’Unione europea, con sentenza dell’8 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑20/09 P), annullava la menzionata sentenza e rinviava la causa al Tribunale. 6 Decidendo sul rinvio a seguito di annullamento, il Tribunale, con sentenza del 6 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑41/06 RENV, oggetto di impugnazione attualmente pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑20/13 P), respingeva il ricorso e condannava il ricorrente alle spese. 7 Successivamente alla sua riassegnazione a Bruxelles, nel 2002, il ricorrente presentava ai giudici dell’Unione europea numerosi altri ricorsi, segnatamente contro la [OSCURATO:PERSONA], alcuni dei quali ancora pendenti.

Nella maggior parte delle sentenze e ordinanze che hanno posto fine alle controversie, il ricorrente, in quanto soccombente, è stato condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese della parte convenuta. 8 Con lettera del 3 maggio 2011 (in prosieguo: la «lettera del 3 maggio 2011»), la [OSCURATO:PERSONA] informava il ricorrente dell’importo del quale sarebbe stato debitore a titolo delle spese alle quali era stato condannato nelle 24 cause che aveva instaurato dinanzi al giudice dell’Unione, sfociate nelle seguenti sentenze e ordinanze: sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 20 ottobre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑278/07 P); ordinanza del Tribunale del 6 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑40/06); ordinanza del Tribunale di primo grado del 28 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑46/08 P); ordinanza del Tribunale di primo grado del 26 giugno 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑114/08 P); ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 9 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑432/08 P); ordinanza della Corte del 9 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑513/08 P); ordinanza della Corte del 9 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑528/08 P); ordinanza del Tribunale del 4 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑87/07); ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 23 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑16/09 P); ordinanza del Tribunale del 4 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑133/06); sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑9/09 P); ordinanza del Tribunale del 7 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑122/07); ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 18 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑516/09 P); ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑146/07); ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 4 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑239/09 P); ordinanza del Tribunale del 7 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑3/08); ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 18 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑515/09 P); ordinanza del Tribunale del 18 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑42/08); ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 15 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑157/09 P); ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑11/09); ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 17 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑44/10 P); ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 28 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑32/09 P); ordinanza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑166/09 P) e ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 17 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑38/10 P). 9 L’importo indicato come dovuto nella lettera del 3 maggio 2011 era pari a EUR 228

010. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale somma corrispondeva agli onorari dell’avvocato che l’aveva assistita nelle 24 cause menzionate nella lettera in oggetto.

Sempre nella lettera del 3 maggio 2011, la [OSCURATO:PERSONA] indicava la propria disponibilità ad effettuare una compensazione con le spese del ricorrente di cui egli aveva chiesto il pagamento con due lettere del 28 dicembre 2009 e del 16 marzo 2010, fatto salvo il diritto del ricorrente di introdurre procedimenti di liquidazione delle spese dinanzi ai giudici dell’Unione europea. [OSCURATO:PERSONA] informava il ricorrente del fatto che, in assenza di una sua domanda di liquidazione delle spese o di una sua proposta di compensazione, essa avrebbe emesso una nota di addebito per la somma reclamata.

La lettera del 3 maggio 2011 veniva inviata al ricorrente, con copia al suo avvocato.

I due invii venivano effettuati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 10 [OSCURATO:PERSONA] si rendeva conto successivamente del fatto che un errore materiale viziava il testo della lettera del 3 maggio 2011, più precisamente l’indicazione della somma reclamata nei confronti del ricorrente (EUR 228 010 invece di EUR 128 010) e, due giorni dopo, il 5 maggio 2011, inviava al ricorrente, con copia al suo avvocato, un corrigendum alla lettera del 3 maggio 2011.

Anche tali due nuovi invii venivano effettuati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 11 Poiché il ricorrente non ritirava all’ufficio postale le due lettere inviate per raccomandata al suo indirizzo entro i 30 giorni successivi all’avviso di deposito, esse ritornavano alla [OSCURATO:PERSONA].

Per contro, le lettere raccomandate indirizzate all’avvocato del ricorrente venivano ricevute dal destinatario il 14 maggio 2011. 12 Il ricorrente sostiene che, tra il mese di maggio e il mese di agosto 2011, sarebbe venuto a conoscenza del fatto che la lettera del 3 maggio 2011 e il relativo corrigendum erano stati inviati dalla [OSCURATO:PERSONA] al suo avvocato. [OSCURATO:PERSONA], avrebbe appreso che tale lettera e il relativo corrigendum erano stati inviati a lui personalmente.

Il ricorrente afferma di essere venuto a conoscenza del contenuto della lettera del 3 maggio 2011 e del relativo corrigendum solo il 28 marzo 2012, quando ha ricevuto la notifica del controricorso nella causa F‑143/11, allora pendente, definita con ordinanza del Tribunale del 18 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], recante rigetto del ricorso in quanto manifestamente irricevibile. 13 Ritenendo che l’invio al suo avvocato delle copie della lettera del 3 maggio 2011 e del corrigendum alla lettera stessa fosse illegittimo e lo avesse danneggiato, il ricorrente presentava, il 29 agosto 2011, domanda di risarcimento di tale danno dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], che non vi dava riscontro. 14 Il 19 marzo 2012, il ricorrente introduceva quindi reclamo avverso «la decisione, comunque formatasi» con cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe respinto la sua domanda risarcitoria.

Tale reclamo veniva respinto dalla [OSCURATO:PERSONA] con decisione del 4 luglio 2012, della quale il ricorrente sostiene di aver compreso solo il dispositivo, poiché la decisione era redatta in francese, lingua della quale egli non avrebbe avuto una perfetta padronanza.

Conclusioni delle parti e procedimento 15 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia: – annullare la decisione di rigetto della sua domanda del 29 agosto 2011; – in quanto necessario, annullare l’atto di rigetto del reclamo del 19 marzo 2012; – in quanto necessario, annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 4 luglio 2012, «ricevuta (…) in data non antecedente al tredici agosto duemiladodici»; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno che avrebbe subito a causa dell’invio al suo avvocato della lettera del 3 maggio 2011 e del relativo corrigendum, danno stimato in EUR 10 000; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] a versargli, a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della domanda del 29 agosto 2011 e fino all’effettivo pagamento della menzionata somma di EUR 10 000, gli interessi su quest’ultima, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 16 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso in quanto infondato; – condannare il ricorrente alla totalità delle spese. 17 Con lettera della cancelleria del 25 gennaio 2013, le parti sono state informate del fatto che la Seconda Sezione, cui era stata attribuita la presente causa, intendeva rimettere la causa al giudice unico, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento di procedura, e veniva attribuito loro un termine con scadenza al 1º febbraio 2013 per presentare le loro osservazioni su tale eventuale rimessione al giudice unico. 18 Soltanto la [OSCURATO:PERSONA] ha preso posizione entro il termine impartito, dichiarandosi favorevole alla rimessione della causa al giudice unico.

La Seconda Sezione del Tribunale, tuttavia, nella sua riunione del 26 giugno 2013 ha deciso che la causa doveva essere decisa da un collegio di tre giudici.

In diritto Argomenti delle parti 19 A sostegno delle sue domande sia di annullamento sia di risarcimento danni, il ricorrente solleva tre motivi: il primo attiene alla violazione delle regole relative alla tutela della riservatezza della persona; il secondo riguarda la violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione; il terzo attiene alla violazione delle norme relative al risarcimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del danno causato dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

Il ricorrente sollecita l’adozione di diverse misure istruttorie, segnatamente l’escussione di due testimoni e l’organizzazione di una perizia. 20 Nel contesto del primo motivo, attinente alla violazione delle regole relative alla tutela della riservatezza della persona, il ricorrente fa valere che la lettera del 3 maggio 2011 e il relativo corrigendum contenevano informazioni riservate e non avrebbero dovuto essere portate a conoscenza di terzi senza la sua espressa autorizzazione e senza che egli venisse informato del loro tenore.

Il comportamento della [OSCURATO:PERSONA], inoltre, avrebbe manifestamente violato norme giuridiche comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri dell’Unione in materia di rappresentanza, di mandato e di elezione di domicilio, nonché l’obbligo di riservatezza e di rispetto del segreto professionale, che incombono su ogni istituzione dell’Unione ai sensi dell’articolo 339 TFUE. 21 Quanto alla dimostrazione dell’illegittimità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente sostiene che sia inconferente il fatto che il suo avvocato lo abbia rappresentato e assistito e tuttora lo rappresenti e lo assista nel contesto di cause pendenti dinanzi ai giudici dell’Unione europea.

Afferma che, se è pur vero che, in alcune occasioni, ha anche eletto domicilio presso il suo avvocato in forza di mandati ad litem puntuali e specifici, tali mandati sono stati conferiti individualmente per ciascuna delle cause ed erano limitati alla «difesa tecnica in giudizio».

In forza di tali mandati, il suo avvocato non era abilitato a prendere conoscenza di questioni di natura riservata concernenti i suoi rapporti con la [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente aggiunge che il suo avvocato non l’ha rappresentato e assistito in tutte le cause elencate nella lettera del 3 maggio 2011; così, nella causa definita con la menzionata ordinanza del 6 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], egli non era rappresentato dal suo avvocato bensì da un altro avvocato. 22 Con il suo secondo motivo, fondato sulla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, il ricorrente richiama l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in connessione con la violazione del principio di buona amministrazione e afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non ha debitamente tenuto conto dei suoi diritti e dei suoi interessi. 23 Con il suo terzo motivo, con il quale si deduce la violazione delle norme relative al risarcimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del danno causato dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni, il ricorrente sostiene che le tre condizioni che fondano l’obbligo risarcitorio, vale a dire l’illegittimità del comportamento imputabile all’istituzione, l’esistenza di un danno e il nesso di causalità, ricorrono manifestamente nella specie. 24 Al fine di dimostrare l’illegittimità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], che egli considera sufficientemente qualificata, grave e manifesta, il ricorrente rinvia agli argomenti dedotti a sostegno del primo e del secondo motivo.

Per quanto riguarda l’esistenza del danno, il ricorrente indica che l’invio al suo avvocato delle copie delle lettere controverse è effettivamente avvenuto, cosa che la [OSCURATO:PERSONA] stessa riconoscerebbe, e che il semplice fatto di aver subito tale illecito consistente nell’invio al suo avvocato delle copie delle lettere controverse costituisce fonte di danno in capo alla sua persona; propone comunque al Tribunale, in quanto necessario, che vengano escussi alcuni testimoni e che venga disposta una perizia; aggiunge che, nella maggior parte dei casi in cui gli eventi generatori del danno vengono in essere, il danno si produce, e che sarebbe pertanto ragionevole e razionale giungere alla conclusione che egli ha subito il danno, danno il cui valore dovrebbe essere stimato secondo equità dal Tribunale.

Infine, quanto al nesso di causalità, al punto 37 del ricorso il ricorrente afferma di trovare superfluo identificare il nesso di causalità tra l’atto illegittimo e il danno, apparendogli tale nesso del tutto evidente. 25 Nel controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità del ricorso argomentando che esso non è stato preceduto da una domanda risarcitoria motivata e, per l’ipotesi in cui il Tribunale decidesse di trattare il ricorso nel merito, confuta i tre motivi del ricorrente in quanto manifestamente irricevibili o manifestamente infondati in diritto.

Giudizio del Tribunale 26 Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata. 27 Secondo giurisprudenza costante, ove alla lettura del fascicolo di una causa il collegio giudicante, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, sia pienamente convinto dell’irricevibilità manifesta del ricorso o della sua manifesta infondatezza e, inoltre, ritenga che lo svolgimento di un’udienza non potrebbe offrire il minimo elemento nuovo al riguardo, il rigetto del ricorso mediante ordinanza motivata, sul fondamento dell’articolo 76 del regolamento di procedura, non solo contribuisce all’economia processuale, ma risparmia altresì alle parti i costi che lo svolgimento di un’udienza comporterebbe (ordinanza del Tribunale del 25 aprile 2012, Oprea/[OSCURATO:PERSONA], F‑108/11, punto 12 e la giurisprudenza ivi citata). 28 Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo per potersi pronunciare e decide dunque, a norma dell’articolo 76 del regolamento di procedura, di statuire senza proseguire il procedimento. 29 Si deve peraltro rammentare che il giudice dell’Unione può legittimamente valutare, in considerazione delle circostanze della specie, se la buona amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto del ricorso nel merito, senza statuire preliminarmente sulla censura di irricevibilità fatta valere dalla parte convenuta (sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2009, Klein/[OSCURATO:PERSONA], F‑32/08, punto 20, e la giurisprudenza citata). 30 Nelle circostanze del caso di specie, e in un’ottica di economia processuale, occorre esaminare anzitutto i motivi invocati dal ricorrente nel merito, senza statuire prima sulla irricevibilità del ricorso dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base del difetto di previa domanda risarcitoria motivata, dal momento che, comunque e per le ragioni qui di seguito esposte, il ricorso è, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto.

Sulla domanda di annullamento 31 Occorre rilevare anzitutto che il ricorrente chiede l’annullamento, da una parte, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] «comunque formatasi», recante rigetto della sua domanda del 29 agosto 2011, vale a dire della previa domanda di risarcimento che aveva indirizzato all’istituzione prima di presentare il ricorso di risarcimento danni, dall’altra, dell’ «atto di ripulsa» del suo reclamo del 19 marzo 2012, che era diretto contro «la decisione, comunque formatasi» con la quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la sua domanda risarcitoria e, infine, in quanto necessario, della decisione del 4 luglio 2012 che ha respinto esplicitamente il suo reclamo del 19 marzo 2012. 32 Orbene, secondo costante giurisprudenza, la domanda di annullamento diretta contro l’atto contenente la presa di posizione dell’istituzione in materia risarcitoria durante la fase precontenziosa non può essere valutata in modo autonomo rispetto alla domanda risarcitoria poiché tale atto produce l’unico effetto di consentire di presentare al Tribunale le domande stesse (sentenza del Tribunale di primo grado del 14 ottobre 2004, I/Corte di giustizia, T‑256/02, punto 47, e la giurisprudenza citata). 33 Conseguentemente, non vi è luogo a statuire in modo autonomo sulla domanda di annullamento presentata dal ricorrente.

Sulla domanda risarcitoria 34 Secondo consolidata giurisprudenza, l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE è subordinato al soddisfacimento di tre condizioni cumulative, ossia l’illegittimità di un atto amministrativo o di un comportamento contestato alle istituzioni, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità fra il comportamento censurato e il danno lamentato (sentenze del Tribunale del 21 febbraio 2008, Skoulidi/[OSCURATO:PERSONA], F‑4/07, punto 43, e del 23 febbraio 2010, Faria/UAMI, F‑7/09, punto 62, e la giurisprudenza citata). 35 Ne consegue che la mancanza di una di queste tre condizioni è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni (sentenza della Corte del 9 settembre 1999, Lucaccioni/[OSCURATO:PERSONA], C‑257/98 P, punti 11 e 14, e la giurisprudenza citata). 36 Nella specie, quanto alla prima condizione, occorre anzitutto ricordare che, in 23 delle 24 cause elencate nella lettera del 3 maggio 2011 (v. supra, punto 8), il ricorrente era rappresentato dal suo avvocato e negli atti di causa nessun elemento consente di stabilire che, tra la pronuncia di ciascuna di tali 23 decisioni che concludono il procedimento e l’invio al suo avvocato delle copie della lettera del 3 maggio 2011 e del relativo corrigendum, il ricorrente avrebbe revocato il mandato.

Al contrario, risulta da numerose recenti decisioni dei giudici dell’Unione su ricorsi presentati precedentemente agli invii controversi, in particolare da tre ordinanze della Corte del 28 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑432/08 P‑DEP, C‑513/08 P‑DEP e C‑528/08 P‑DEP), da un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 28 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑278/07 P‑DEP) e da due ordinanze di questo stesso giudice del 20 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑114/08 P‑DEP e T‑16/09 P‑DEP) nonché da tre ordinanze del Tribunale del 27 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑133/06 DEP; F‑86/07 DEP e F‑87/07 DEP), che l’avvocato del ricorrente non aveva smesso di rappresentarlo dinanzi ai giudici dell’Unione europea dal mese di giugno 2007 – quindi anche alla data di invio della copia della lettera del 3 maggio 2011 e a quella dell’invio della copia del corrigendum – e che egli godeva quindi della sua fiducia. 37 Per quanto riguarda poi il fatto che l’importo delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa definita con la menzionata ordinanza del 6 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], causa nella quale il ricorrente non era rappresentato dal suo avvocato ma da un altro avvocato, figurasse anch’esso nella lettera del 3 maggio 2011, il Tribunale rileva che, come risulta dal testo stesso della lettera, tale informazione era già contenuta in una precedente lettera, datata 8 luglio 2010, lettera che era stata parimenti inviata all’avvocato del ricorrente e nei confronti della quale quest’ultimo non sembra aver reagito, sicché si trattava di un’informazione di cui l’avvocato del ricorrente era già a conoscenza. [OSCURATO:PERSONA], se è pur vero che, in tale causa, l’avvocato del ricorrente non lo ha rappresentato in primo grado, lo ha tuttavia rappresentato in fase di impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado, impugnazione che è stata respinta con ordinanza del 28 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑46/08 P). 38 Ne consegue che, ben prima dell’invio della lettera del 3 maggio 2011, l’avvocato del ricorrente, il quale era tenuto a rispettare, comunque, il carattere eventualmente riservato delle informazioni ricevute, anche in assenza di uno specifico mandato relativo alle questioni sollevate dalla lettera del 3 maggio 2011 (ordinanza del Tribunale del 6 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], F‑67/12, punto 23, confermata su impugnazione dall’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 21 ottobre 2013, T‑226/13 P), era a conoscenza del fatto che il ricorrente era stato condannato alle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado e anche in sede d’impugnazione. 39 Infine, con la lettera del 3 maggio 2011 – essendo quella del 5 maggio 2011 intesa alla mera correzione dell’errore materiale contenuto nella prima – la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a indicare l’importo di cui si accingeva a chiedere il rimborso al ricorrente a titolo di spese che essa aveva sostenuto, a proporre al ricorrente di procedere ad una compensazione con le sue proprie spese sostenute nelle cause nelle quali la [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alle spese, spese di cui il ricorrente aveva chiesto il pagamento con lettere del 28 dicembre 2009 e del 16 marzo 2010, e a informare il ricorrente del proprio intento di emettere una nota di addebito se, entro un termine di 90 giorni, questi non avesse avviato un procedimento di liquidazione delle spese o proposto una compensazione. 40 Occorre aggiungere che, anche a voler ritenere, come sembra sostenere il ricorrente, che nel procedere alla riscossione delle spese presso un ricorrente condannato a tal titolo la parte convenuta sia tenuta a rivolgersi unicamente a quest’ultimo, astenendosi da qualsivoglia contatto con l’avvocato del ricorrente stesso, è giocoforza rilevare che, in considerazione del contenuto della lettera del 3 maggio 2011, l’invio di una copia di tale lettera all’avvocato del ricorrente non presenta una particolare gravità e certamente non può essere qualificato come un comportamento tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, nulla nel contenuto della lettera del 3 maggio 2011, né in quello del corrigendum del 5 maggio 2011, giustifica le affermazioni del ricorrente riprese supra ai punti 20 e

21. 41 [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un comportamento illegittimo della [OSCURATO:PERSONA] in connessione con il dovere di sollecitudine e il principio di buona amministrazione, obblighi asseritamente violati nella specie. 42 Si deve infatti ricordare in proposito che, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere l’esposizione dei motivi e degli argomenti di fatto e di diritto dedotti.

Tali elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni.

La certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia richiedono che, affinché un ricorso sia ricevibile, gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano in modo coerente e comprensibile dal testo stesso dell’atto di ricorso (sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2011, AH/[OSCURATO:PERSONA], F‑76/09, punto 29). 43 Ciò vale tanto più in quanto, in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale comprende, in linea di massima, un solo scambio di memorie, salvo decisione contraria del Tribunale.

Tale ultima particolarità della procedura dinanzi al Tribunale spiega perché, a differenza di quanto previsto dinanzi alla Corte o al Tribunale dell’Unione europea dall’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte, l’esposizione dei motivi e degli argomenti nell’atto introduttivo non può essere sommaria.

Tale flessibilità avrebbe l’effetto, in pratica, di privare di gran parte della sua utilità la regola, speciale e posteriore, prevista dall’allegato I dello Statuto della Corte (sentenza AH/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 30). 44 Occorre aggiungere che l’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I dello stesso Statuto, prevede che le parti diverse dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione europea, dagli Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo e dall’Autorità di vigilanza AELS prevista da detto accordo devono essere rappresentate da un avvocato.

Il ruolo essenziale di quest’ultimo, in quanto ausiliario di giustizia, è appunto quello di basare le conclusioni del ricorso su argomenti di diritto sufficientemente comprensibili e coerenti, tenendo conto del fatto che la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale comprende, in linea di principio, un solo scambio di memorie (sentenza AH/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 31). 45 Orbene, il Tribunale rileva che, se è pur vero che, ai punti 28 e 29 del ricorso, il ricorrente menziona l’articolo 41 della Carta in relazione alla violazione del principio di buona amministrazione e afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non ha debitamente tenuto conto dei suoi diritti e interessi, tali censure, tuttavia, sono enunciate solo in termini generici e non sono affatto corroborate da una qualsivoglia argomentazione, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura.

Conseguentemente, esse devono essere dichiarate manifestamente irricevibili. 46 Ne consegue che la prima condizione richiesta per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, vale a dire l’illegittimità del comportamento imputabile all’istituzione, manifestamente non è soddisfatta nella specie.

Si deve pertanto respingere la domanda risarcitoria del ricorrente senza che occorra né dar seguito alla sua domanda di escussione di testimoni e di svolgimento di perizie né procedere a verificare se ricorrano nella specie le altre due condizioni necessarie perché sorga la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. 47 Ad abundantiam, occorre tuttavia rilevare che è altamente improbabile che l’asserito pregiudizio grave e multiplo menzionato nel ricorso, anche a volerlo ritenere reale e certo, cosa che spetta al ricorrente provare (sentenza della Corte del 9 novembre 2006, Agraz e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑243/05 P, punto 27, e la giurisprudenza ivi citata), possa conseguire all’invio della copia di lettere come quella del 3 maggio 2011 e del corrigendum del 5 maggio 2011.

D’altronde, lo stesso ricorrente non fa valere alcun argomento inteso a stabilire il nesso di causalità tra l’illecito invocato e il danno dedotto, limitandosi ad affermare che tale legame trasparirebbe «in modo inconfutabile dall’esame della vicenda» e a dichiarare di non intendere «tediare ulteriormente [il] Tribunale in merito». 48 Orbene, in assenza di qualsiasi spiegazione da parte del ricorrente, il Tribunale non vede affatto in qual modo il pregiudizio morale, grave e multiplo, da lui lamentato avrebbe potuto trarre origine dal semplice fatto di essere egli venuto a conoscenza della circostanza che il suo avvocato era destinatario in copia di una lettera indirizzata al ricorrente medesimo, lettera nella quale la [OSCURATO:PERSONA], da una parte, menzionava l’importo delle spese che essa aveva sostenuto nelle 24 cause proposte dal ricorrente e passate in giudicato e che intendeva recuperare nei confronti del ricorrente (importo d’altronde consueto per questo tipo di controversie), d’altra parte, indicava di essere disposta a procedere ad una compensazione con le spese poste a proprio carico e reclamate dal ricorrente in due lettere datate 28 dicembre 2009 e 16 marzo 2010 e, infine, informava il ricorrente del fatto che, se non avesse chiesto la liquidazione delle spese o proposto una compensazione, essa avrebbe emesso una nota di addebito per la somma reclamata. 49 Conseguentemente, occorre respingere integralmente il ricorso, in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

Sulle spese 50 Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo. 51 Dalla motivazione sopra esposta risulta la soccombenza del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA], nelle sue conclusioni la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese.

Poiché le circostanze della fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 52 Peraltro, a norma dell’articolo 94 del regolamento di procedura, se il Tribunale ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’importo di tale rimborso possa eccedere la somma di EUR 2

000. 53 I giudici dell’Unione hanno già constatato a più riprese che il ricorrente aveva optato senza alcuna valida giustificazione per la via contenziosa.

Orbene, è manifesto che la presente causa si colloca nel solco di tale comportamento. 54 [OSCURATO:PERSONA], nel caso in esame, il Tribunale rileva che non è la prima volta che il ricorrente si rivolge a un’istituzione e poi al giudice dell’Unione per ottenere, segnatamente, il risarcimento del danno che sostiene di aver subito a causa dell’invio al suo avvocato, o al suo ex avvocato, di un’impugnazione, di una nota, o ancora della copia di una lettera che gli era indirizzata, e che in tutte le cause instaurate dal ricorrente a tal fine il ricorso è stato respinto con ordinanza in quanto manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto: in tal senso hanno statuito l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 6 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Corte di giustizia (T‑401/09, confermata su impugnazione dall’ordinanza della Corte del 14 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Corte di giustizia, C‑460/10 P), la menzionata ordinanza del 16 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], confermata su impugnazione dall’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 15 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑286/11 P), l’ordinanza del Tribunale dell’8 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑69/10, confermata su impugnazione dall’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑616/11 P) e la menzionata ordinanza del Tribunale del 6 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].

In tutte queste cause, il ricorrente ha sollevato motivi e censure simili, se non addirittura identici, a quelli dedotti a sostegno del ricorso nella presente causa, e che sono stati appena respinti. 55 In tale contesto, in considerazione del carattere manifestamente ingiustificato del presente ricorso, il ricorrente dev’essere condannato a rimborsare al Tribunale un importo di EUR 2 000, che è l’importo massimo previsto dall’articolo 94 del regolamento di procedura.

Per questi motivi, [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a versare al Tribunale la somma di EUR 2

000. Lussemburgo, 12 dicembre 2013 Il cancelliere Il presidente W. Hakenberg M.I.

Rofes i Pujol * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione) 12 dicembre 2013 ( * ) «[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione – Risarcimento del danno risultante dall’invio da parte dell’istituzione all’avvocato del ricorrente di una lettera relativa alle spese poste a carico del ricorrente – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato – Articolo 94 del regolamento di procedura» Nella causa F‑133/12, avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis, [OSCURATO:PERSONA], ex funzionario della [OSCURATO:PERSONA] europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti, assistiti da A. [OSCURATO:PERSONA], avvocato, convenuta, [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione) composto da M.I. Rofes i Pujol (relatore), presidente, R. Barents e K. Bradley, giudici, cancelliere: W. Hakenberg ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con ricorso pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 12 novembre 2012, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, da una parte, l’annullamento della decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] europea ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno che sarebbe risultato dall’invio, all’avvocato che lo ha rappresentato dal giugno 2007 dinanzi ai giudici dell’Unione europea (in prosieguo: l’«avvocato del ricorrente» o «il suo avvocato»), di una lettera attinente al pagamento delle spese relative a 24 cause passate in giudicato nelle quali è stato condannato a sopportare le spese della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versargli i relativi interessi. Fatti 2 Il 16 giugno 2000 il ricorrente veniva nominato funzionario in prova di grado A 7 presso la direzione generale (DG) «Sviluppo» della [OSCURATO:PERSONA]. Era messo a disposizione della direzione «Servizio esterno» della DG «Relazioni esterne» e assegnato in pari data presso la delegazione della [OSCURATO:PERSONA] a Luanda (Angola). Il 16 marzo 2001 è divenuto funzionario di ruolo. 3 Dal gennaio 2002, il ricorrente è stato in congedo malattia in Italia. Con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’ «APN») del 18 marzo 2002, con effetti a decorrere dal 1º aprile 2002, il ricorrente veniva riassegnato nell’interesse del servizio alla sede della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles (Belgio). Tale decisione di riassegnazione veniva annullata con sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑236/02). L’impugnazione proposta dal ricorrente, che ha dato luogo alla causa C‑617/11 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], veniva respinta con ordinanza della Corte del 3 ottobre 2013. 4 Con decisione del 30 maggio 2005, notificata al ricorrente con lettera in pari data, alla quale era allegato il parere della commissione di invalidità, l’APN, in applicazione dell’articolo 53 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, collocava il ricorrente a riposo per invalidità a partire dal 31 maggio 2005 e gli concedeva il beneficio di un’indennità d’invalidità fissata in conformità all’articolo 78, terzo comma, di detto Statuto. 5 Il ricorrente contestava la decisione di collocamento a riposo per invalidità, che veniva annullata con sentenza del Tribunale del 4 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑41/06). Decidendo sull’impugnazione, il Tribunale dell’Unione europea, con sentenza dell’8 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑20/09 P), annullava la menzionata sentenza e rinviava la causa al Tribunale. 6 Decidendo sul rinvio a seguito di annullamento, il Tribunale, con sentenza del 6 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑41/06 RENV, oggetto di impugnazione attualmente pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑20/13 P), respingeva il ricorso e condannava il ricorrente alle spese. 7 Successivamente alla sua riassegnazione a Bruxelles, nel 2002, il ricorrente presentava ai giudici dell’Unione europea numerosi altri ricorsi, segnatamente contro la [OSCURATO:PERSONA], alcuni dei quali ancora pendenti. Nella maggior parte delle sentenze e ordinanze che hanno posto fine alle controversie, il ricorrente, in quanto soccombente, è stato condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese della parte convenuta. 8 Con lettera del 3 maggio 2011 (in prosieguo: la «lettera del 3 maggio 2011»), la [OSCURATO:PERSONA] informava il ricorrente dell’importo del quale sarebbe stato debitore a titolo delle spese alle quali era stato condannato nelle 24 cause che aveva instaurato dinanzi al giudice dell’Unione, sfociate nelle seguenti sentenze e ordinanze: sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 20 ottobre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑278/07 P); ordinanza del Tribunale del 6 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑40/06); ordinanza del Tribunale di primo grado del 28 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑46/08 P); ordinanza del Tribunale di primo grado del 26 giugno 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑114/08 P); ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 9 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑432/08 P); ordinanza della Corte del 9 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑513/08 P); ordinanza della Corte del 9 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑528/08 P); ordinanza del Tribunale del 4 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑87/07); ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 23 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑16/09 P); ordinanza del Tribunale del 4 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑133/06); sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑9/09 P); ordinanza del Tribunale del 7 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑122/07); ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 18 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑516/09 P); ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑146/07); ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 4 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑239/09 P); ordinanza del Tribunale del 7 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑3/08); ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 18 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑515/09 P); ordinanza del Tribunale del 18 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑42/08); ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 15 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑157/09 P); ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑11/09); ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 17 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑44/10 P); ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 28 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑32/09 P); ordinanza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑166/09 P) e ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 17 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑38/10 P). 9 L’importo indicato come dovuto nella lettera del 3 maggio 2011 era pari a EUR 228 010. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale somma corrispondeva agli onorari dell’avvocato che l’aveva assistita nelle 24 cause menzionate nella lettera in oggetto. Sempre nella lettera del 3 maggio 2011, la [OSCURATO:PERSONA] indicava la propria disponibilità ad effettuare una compensazione con le spese del ricorrente di cui egli aveva chiesto il pagamento con due lettere del 28 dicembre 2009 e del 16 marzo 2010, fatto salvo il diritto del ricorrente di introdurre procedimenti di liquidazione delle spese dinanzi ai giudici dell’Unione europea. [OSCURATO:PERSONA] informava il ricorrente del fatto che, in assenza di una sua domanda di liquidazione delle spese o di una sua proposta di compensazione, essa avrebbe emesso una nota di addebito per la somma reclamata. La lettera del 3 maggio 2011 veniva inviata al ricorrente, con copia al suo avvocato. I due invii venivano effettuati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 10 [OSCURATO:PERSONA] si rendeva conto successivamente del fatto che un errore materiale viziava il testo della lettera del 3 maggio 2011, più precisamente l’indicazione della somma reclamata nei confronti del ricorrente (EUR 228 010 invece di EUR 128 010) e, due giorni dopo, il 5 maggio 2011, inviava al ricorrente, con copia al suo avvocato, un corrigendum alla lettera del 3 maggio 2011. Anche tali due nuovi invii venivano effettuati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 11 Poiché il ricorrente non ritirava all’ufficio postale le due lettere inviate per raccomandata al suo indirizzo entro i 30 giorni successivi all’avviso di deposito, esse ritornavano alla [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, le lettere raccomandate indirizzate all’avvocato del ricorrente venivano ricevute dal destinatario il 14 maggio 2011. 12 Il ricorrente sostiene che, tra il mese di maggio e il mese di agosto 2011, sarebbe venuto a conoscenza del fatto che la lettera del 3 maggio 2011 e il relativo corrigendum erano stati inviati dalla [OSCURATO:PERSONA] al suo avvocato. [OSCURATO:PERSONA], avrebbe appreso che tale lettera e il relativo corrigendum erano stati inviati a lui personalmente. Il ricorrente afferma di essere venuto a conoscenza del contenuto della lettera del 3 maggio 2011 e del relativo corrigendum solo il 28 marzo 2012, quando ha ricevuto la notifica del controricorso nella causa F‑143/11, allora pendente, definita con ordinanza del Tribunale del 18 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], recante rigetto del ricorso in quanto manifestamente irricevibile. 13 Ritenendo che l’invio al suo avvocato delle copie della lettera del 3 maggio 2011 e del corrigendum alla lettera stessa fosse illegittimo e lo avesse danneggiato, il ricorrente presentava, il 29 agosto 2011, domanda di risarcimento di tale danno dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], che non vi dava riscontro. 14 Il 19 marzo 2012, il ricorrente introduceva quindi reclamo avverso «la decisione, comunque formatasi» con cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe respinto la sua domanda risarcitoria. Tale reclamo veniva respinto dalla [OSCURATO:PERSONA] con decisione del 4 luglio 2012, della quale il ricorrente sostiene di aver compreso solo il dispositivo, poiché la decisione era redatta in francese, lingua della quale egli non avrebbe avuto una perfetta padronanza. Conclusioni delle parti e procedimento 15 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia: –        annullare la decisione di rigetto della sua domanda del 29 agosto 2011; –        in quanto necessario, annullare l’atto di rigetto del reclamo del 19 marzo 2012; –        in quanto necessario, annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 4 luglio 2012, «ricevuta (…) in data non antecedente al tredici agosto duemiladodici»; –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno che avrebbe subito a causa dell’invio al suo avvocato della lettera del 3 maggio 2011 e del relativo corrigendum, danno stimato in EUR 10 000; –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] a versargli, a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della domanda del 29 agosto 2011 e fino all’effettivo pagamento della menzionata somma di EUR 10 000, gli interessi su quest’ultima, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale; –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 16 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso in quanto infondato; –        condannare il ricorrente alla totalità delle spese. 17 Con lettera della cancelleria del 25 gennaio 2013, le parti sono state informate del fatto che la Seconda Sezione, cui era stata attribuita la presente causa, intendeva rimettere la causa al giudice unico, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento di procedura, e veniva attribuito loro un termine con scadenza al 1º febbraio 2013 per presentare le loro osservazioni su tale eventuale rimessione al giudice unico. 18 Soltanto la [OSCURATO:PERSONA] ha preso posizione entro il termine impartito, dichiarandosi favorevole alla rimessione della causa al giudice unico. La Seconda Sezione del Tribunale, tuttavia, nella sua riunione del 26 giugno 2013 ha deciso che la causa doveva essere decisa da un collegio di tre giudici. In diritto Argomenti delle parti 19 A sostegno delle sue domande sia di annullamento sia di risarcimento danni, il ricorrente solleva tre motivi: il primo attiene alla violazione delle regole relative alla tutela della riservatezza della persona; il secondo riguarda la violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione; il terzo attiene alla violazione delle norme relative al risarcimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del danno causato dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. Il ricorrente sollecita l’adozione di diverse misure istruttorie, segnatamente l’escussione di due testimoni e l’organizzazione di una perizia. 20 Nel contesto del primo motivo, attinente alla violazione delle regole relative alla tutela della riservatezza della persona, il ricorrente fa valere che la lettera del 3 maggio 2011 e il relativo corrigendum contenevano informazioni riservate e non avrebbero dovuto essere portate a conoscenza di terzi senza la sua espressa autorizzazione e senza che egli venisse informato del loro tenore. Il comportamento della [OSCURATO:PERSONA], inoltre, avrebbe manifestamente violato norme giuridiche comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri dell’Unione in materia di rappresentanza, di mandato e di elezione di domicilio, nonché l’obbligo di riservatezza e di rispetto del segreto professionale, che incombono su ogni istituzione dell’Unione ai sensi dell’articolo 339 TFUE. 21 Quanto alla dimostrazione dell’illegittimità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente sostiene che sia inconferente il fatto che il suo avvocato lo abbia rappresentato e assistito e tuttora lo rappresenti e lo assista nel contesto di cause pendenti dinanzi ai giudici dell’Unione europea. Afferma che, se è pur vero che, in alcune occasioni, ha anche eletto domicilio presso il suo avvocato in forza di mandati ad litem puntuali e specifici, tali mandati sono stati conferiti individualmente per ciascuna delle cause ed erano limitati alla «difesa tecnica in giudizio». In forza di tali mandati, il suo avvocato non era abilitato a prendere conoscenza di questioni di natura riservata concernenti i suoi rapporti con la [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente aggiunge che il suo avvocato non l’ha rappresentato e assistito in tutte le cause elencate nella lettera del 3 maggio 2011; così, nella causa definita con la menzionata ordinanza del 6 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], egli non era rappresentato dal suo avvocato bensì da un altro avvocato. 22 Con il suo secondo motivo, fondato sulla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, il ricorrente richiama l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in connessione con la violazione del principio di buona amministrazione e afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non ha debitamente tenuto conto dei suoi diritti e dei suoi interessi. 23 Con il suo terzo motivo, con il quale si deduce la violazione delle norme relative al risarcimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del danno causato dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni, il ricorrente sostiene che le tre condizioni che fondano l’obbligo risarcitorio, vale a dire l’illegittimità del comportamento imputabile all’istituzione, l’esistenza di un danno e il nesso di causalità, ricorrono manifestamente nella specie. 24 Al fine di dimostrare l’illegittimità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], che egli considera sufficientemente qualificata, grave e manifesta, il ricorrente rinvia agli argomenti dedotti a sostegno del primo e del secondo motivo. Per quanto riguarda l’esistenza del danno, il ricorrente indica che l’invio al suo avvocato delle copie delle lettere controverse è effettivamente avvenuto, cosa che la [OSCURATO:PERSONA] stessa riconoscerebbe, e che il semplice fatto di aver subito tale illecito consistente nell’invio al suo avvocato delle copie delle lettere controverse costituisce fonte di danno in capo alla sua persona; propone comunque al Tribunale, in quanto necessario, che vengano escussi alcuni testimoni e che venga disposta una perizia; aggiunge che, nella maggior parte dei casi in cui gli eventi generatori del danno vengono in essere, il danno si produce, e che sarebbe pertanto ragionevole e razionale giungere alla conclusione che egli ha subito il danno, danno il cui valore dovrebbe essere stimato secondo equità dal Tribunale. Infine, quanto al nesso di causalità, al punto 37 del ricorso il ricorrente afferma di trovare superfluo identificare il nesso di causalità tra l’atto illegittimo e il danno, apparendogli tale nesso del tutto evidente. 25 Nel controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità del ricorso argomentando che esso non è stato preceduto da una domanda risarcitoria motivata e, per l’ipotesi in cui il Tribunale decidesse di trattare il ricorso nel merito, confuta i tre motivi del ricorrente in quanto manifestamente irricevibili o manifestamente infondati in diritto. Giudizio del Tribunale 26 Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata. 27 Secondo giurisprudenza costante, ove alla lettura del fascicolo di una causa il collegio giudicante, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, sia pienamente convinto dell’irricevibilità manifesta del ricorso o della sua manifesta infondatezza e, inoltre, ritenga che lo svolgimento di un’udienza non potrebbe offrire il minimo elemento nuovo al riguardo, il rigetto del ricorso mediante ordinanza motivata, sul fondamento dell’articolo 76 del regolamento di procedura, non solo contribuisce all’economia processuale, ma risparmia altresì alle parti i costi che lo svolgimento di un’udienza comporterebbe (ordinanza del Tribunale del 25 aprile 2012, Oprea/[OSCURATO:PERSONA], F‑108/11, punto 12 e la giurisprudenza ivi citata). 28 Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo per potersi pronunciare e decide dunque, a norma dell’articolo 76 del regolamento di procedura, di statuire senza proseguire il procedimento. 29 Si deve peraltro rammentare che il giudice dell’Unione può legittimamente valutare, in considerazione delle circostanze della specie, se la buona amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto del ricorso nel merito, senza statuire preliminarmente sulla censura di irricevibilità fatta valere dalla parte convenuta (sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2009, Klein/[OSCURATO:PERSONA], F‑32/08, punto 20, e la giurisprudenza citata). 30 Nelle circostanze del caso di specie, e in un’ottica di economia processuale, occorre esaminare anzitutto i motivi invocati dal ricorrente nel merito, senza statuire prima sulla irricevibilità del ricorso dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base del difetto di previa domanda risarcitoria motivata, dal momento che, comunque e per le ragioni qui di seguito esposte, il ricorso è, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto. Sulla domanda di annullamento 31 Occorre rilevare anzitutto che il ricorrente chiede l’annullamento, da una parte, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] «comunque formatasi», recante rigetto della sua domanda del 29 agosto 2011, vale a dire della previa domanda di risarcimento che aveva indirizzato all’istituzione prima di presentare il ricorso di risarcimento danni, dall’altra, dell’ «atto di ripulsa» del suo reclamo del 19 marzo 2012, che era diretto contro «la decisione, comunque formatasi» con la quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la sua domanda risarcitoria e, infine, in quanto necessario, della decisione del 4 luglio 2012 che ha respinto esplicitamente il suo reclamo del 19 marzo 2012. 32 Orbene, secondo costante giurisprudenza, la domanda di annullamento diretta contro l’atto contenente la presa di posizione dell’istituzione in materia risarcitoria durante la fase precontenziosa non può essere valutata in modo autonomo rispetto alla domanda risarcitoria poiché tale atto produce l’unico effetto di consentire di presentare al Tribunale le domande stesse (sentenza del Tribunale di primo grado del 14 ottobre 2004, I/Corte di giustizia, T‑256/02, punto 47, e la giurisprudenza citata). 33 Conseguentemente, non vi è luogo a statuire in modo autonomo sulla domanda di annullamento presentata dal ricorrente. Sulla domanda risarcitoria 34 Secondo consolidata giurisprudenza, l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE è subordinato al soddisfacimento di tre condizioni cumulative, ossia l’illegittimità di un atto amministrativo o di un comportamento contestato alle istituzioni, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità fra il comportamento censurato e il danno lamentato (sentenze del Tribunale del 21 febbraio 2008, Skoulidi/[OSCURATO:PERSONA], F‑4/07, punto 43, e del 23 febbraio 2010, Faria/UAMI, F‑7/09, punto 62, e la giurisprudenza citata). 35 Ne consegue che la mancanza di una di queste tre condizioni è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni (sentenza della Corte del 9 settembre 1999, Lucaccioni/[OSCURATO:PERSONA], C‑257/98 P, punti 11 e 14, e la giurisprudenza citata). 36 Nella specie, quanto alla prima condizione, occorre anzitutto ricordare che, in 23 delle 24 cause elencate nella lettera del 3 maggio 2011 (v. supra, punto 8), il ricorrente era rappresentato dal suo avvocato e negli atti di causa nessun elemento consente di stabilire che, tra la pronuncia di ciascuna di tali 23 decisioni che concludono il procedimento e l’invio al suo avvocato delle copie della lettera del 3 maggio 2011 e del relativo corrigendum, il ricorrente avrebbe revocato il mandato. Al contrario, risulta da numerose recenti decisioni dei giudici dell’Unione su ricorsi presentati precedentemente agli invii controversi, in particolare da tre ordinanze della Corte del 28 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑432/08 P‑DEP, C‑513/08 P‑DEP e C‑528/08 P‑DEP), da un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 28 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑278/07 P‑DEP) e da due ordinanze di questo stesso giudice del 20 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑114/08 P‑DEP e T‑16/09 P‑DEP) nonché da tre ordinanze del Tribunale del 27 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑133/06 DEP; F‑86/07 DEP e F‑87/07 DEP), che l’avvocato del ricorrente non aveva smesso di rappresentarlo dinanzi ai giudici dell’Unione europea dal mese di giugno 2007 – quindi anche alla data di invio della copia della lettera del 3 maggio 2011 e a quella dell’invio della copia del corrigendum – e che egli godeva quindi della sua fiducia. 37 Per quanto riguarda poi il fatto che l’importo delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa definita con la menzionata ordinanza del 6 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], causa nella quale il ricorrente non era rappresentato dal suo avvocato ma da un altro avvocato, figurasse anch’esso nella lettera del 3 maggio 2011, il Tribunale rileva che, come risulta dal testo stesso della lettera, tale informazione era già contenuta in una precedente lettera, datata 8 luglio 2010, lettera che era stata parimenti inviata all’avvocato del ricorrente e nei confronti della quale quest’ultimo non sembra aver reagito, sicché si trattava di un’informazione di cui l’avvocato del ricorrente era già a conoscenza. [OSCURATO:PERSONA], se è pur vero che, in tale causa, l’avvocato del ricorrente non lo ha rappresentato in primo grado, lo ha tuttavia rappresentato in fase di impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado, impugnazione che è stata respinta con ordinanza del 28 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑46/08 P). 38 Ne consegue che, ben prima dell’invio della lettera del 3 maggio 2011, l’avvocato del ricorrente, il quale era tenuto a rispettare, comunque, il carattere eventualmente riservato delle informazioni ricevute, anche in assenza di uno specifico mandato relativo alle questioni sollevate dalla lettera del 3 maggio 2011 (ordinanza del Tribunale del 6 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], F‑67/12, punto 23, confermata su impugnazione dall’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 21 ottobre 2013, T‑226/13 P), era a conoscenza del fatto che il ricorrente era stato condannato alle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado e anche in sede d’impugnazione. 39 Infine, con la lettera del 3 maggio 2011 – essendo quella del 5 maggio 2011 intesa alla mera correzione dell’errore materiale contenuto nella prima – la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a indicare l’importo di cui si accingeva a chiedere il rimborso al ricorrente a titolo di spese che essa aveva sostenuto, a proporre al ricorrente di procedere ad una compensazione con le sue proprie spese sostenute nelle cause nelle quali la [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alle spese, spese di cui il ricorrente aveva chiesto il pagamento con lettere del 28 dicembre 2009 e del 16 marzo 2010, e a informare il ricorrente del proprio intento di emettere una nota di addebito se, entro un termine di 90 giorni, questi non avesse avviato un procedimento di liquidazione delle spese o proposto una compensazione. 40 Occorre aggiungere che, anche a voler ritenere, come sembra sostenere il ricorrente, che nel procedere alla riscossione delle spese presso un ricorrente condannato a tal titolo la parte convenuta sia tenuta a rivolgersi unicamente a quest’ultimo, astenendosi da qualsivoglia contatto con l’avvocato del ricorrente stesso, è giocoforza rilevare che, in considerazione del contenuto della lettera del 3 maggio 2011, l’invio di una copia di tale lettera all’avvocato del ricorrente non presenta una particolare gravità e certamente non può essere qualificato come un comportamento tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, nulla nel contenuto della lettera del 3 maggio 2011, né in quello del corrigendum del 5 maggio 2011, giustifica le affermazioni del ricorrente riprese supra ai punti 20 e 21. 41 [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un comportamento illegittimo della [OSCURATO:PERSONA] in connessione con il dovere di sollecitudine e il principio di buona amministrazione, obblighi asseritamente violati nella specie. 42 Si deve infatti ricordare in proposito che, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere l’esposizione dei motivi e degli argomenti di fatto e di diritto dedotti. Tali elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni. La certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia richiedono che, affinché un ricorso sia ricevibile, gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano in modo coerente e comprensibile dal testo stesso dell’atto di ricorso (sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2011, AH/[OSCURATO:PERSONA], F‑76/09, punto 29). 43 Ciò vale tanto più in quanto, in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale comprende, in linea di massima, un solo scambio di memorie, salvo decisione contraria del Tribunale. Tale ultima particolarità della procedura dinanzi al Tribunale spiega perché, a differenza di quanto previsto dinanzi alla Corte o al Tribunale dell’Unione europea dall’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte, l’esposizione dei motivi e degli argomenti nell’atto introduttivo non può essere sommaria. Tale flessibilità avrebbe l’effetto, in pratica, di privare di gran parte della sua utilità la regola, speciale e posteriore, prevista dall’allegato I dello Statuto della Corte (sentenza AH/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 30). 44 Occorre aggiungere che l’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I dello stesso Statuto, prevede che le parti diverse dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione europea, dagli Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo e dall’Autorità di vigilanza AELS prevista da detto accordo devono essere rappresentate da un avvocato. Il ruolo essenziale di quest’ultimo, in quanto ausiliario di giustizia, è appunto quello di basare le conclusioni del ricorso su argomenti di diritto sufficientemente comprensibili e coerenti, tenendo conto del fatto che la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale comprende, in linea di principio, un solo scambio di memorie (sentenza AH/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 31). 45 Orbene, il Tribunale rileva che, se è pur vero che, ai punti 28 e 29 del ricorso, il ricorrente menziona l’articolo 41 della Carta in relazione alla violazione del principio di buona amministrazione e afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non ha debitamente tenuto conto dei suoi diritti e interessi, tali censure, tuttavia, sono enunciate solo in termini generici e non sono affatto corroborate da una qualsivoglia argomentazione, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura. Conseguentemente, esse devono essere dichiarate manifestamente irricevibili. 46 Ne consegue che la prima condizione richiesta per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, vale a dire l’illegittimità del comportamento imputabile all’istituzione, manifestamente non è soddisfatta nella specie. Si deve pertanto respingere la domanda risarcitoria del ricorrente senza che occorra né dar seguito alla sua domanda di escussione di testimoni e di svolgimento di perizie né procedere a verificare se ricorrano nella specie le altre due condizioni necessarie perché sorga la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. 47 Ad abundantiam, occorre tuttavia rilevare che è altamente improbabile che l’asserito pregiudizio grave e multiplo menzionato nel ricorso, anche a volerlo ritenere reale e certo, cosa che spetta al ricorrente provare (sentenza della Corte del 9 novembre 2006, Agraz e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑243/05 P, punto 27, e la giurisprudenza ivi citata), possa conseguire all’invio della copia di lettere come quella del 3 maggio 2011 e del corrigendum del 5 maggio 2011. D’altronde, lo stesso ricorrente non fa valere alcun argomento inteso a stabilire il nesso di causalità tra l’illecito invocato e il danno dedotto, limitandosi ad affermare che tale legame trasparirebbe «in modo inconfutabile dall’esame della vicenda» e a dichiarare di non intendere «tediare ulteriormente [il] Tribunale in merito». 48 Orbene, in assenza di qualsiasi spiegazione da parte del ricorrente, il Tribunale non vede affatto in qual modo il pregiudizio morale, grave e multiplo, da lui lamentato avrebbe potuto trarre origine dal semplice fatto di essere egli venuto a conoscenza della circostanza che il suo avvocato era destinatario in copia di una lettera indirizzata al ricorrente medesimo, lettera nella quale la [OSCURATO:PERSONA], da una parte, menzionava l’importo delle spese che essa aveva sostenuto nelle 24 cause proposte dal ricorrente e passate in giudicato e che intendeva recuperare nei confronti del ricorrente (importo d’altronde consueto per questo tipo di controversie), d’altra parte, indicava di essere disposta a procedere ad una compensazione con le spese poste a proprio carico e reclamate dal ricorrente in due lettere datate 28 dicembre 2009 e 16 marzo 2010 e, infine, informava il ricorrente del fatto che, se non avesse chiesto la liquidazione delle spese o proposto una compensazione, essa avrebbe emesso una nota di addebito per la somma reclamata. 49 Conseguentemente, occorre respingere integralmente il ricorso, in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. Sulle spese 50 Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo. 51 Dalla motivazione sopra esposta risulta la soccombenza del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA], nelle sue conclusioni la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 52 Peraltro, a norma dell’articolo 94 del regolamento di procedura, se il Tribunale ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’importo di tale rimborso possa eccedere la somma di EUR 2 000. 53 I giudici dell’Unione hanno già constatato a più riprese che il ricorrente aveva optato senza alcuna valida giustificazione per la via contenziosa. Orbene, è manifesto che la presente causa si colloca nel solco di tale comportamento. 54 [OSCURATO:PERSONA], nel caso in esame, il Tribunale rileva che non è la prima volta che il ricorrente si rivolge a un’istituzione e poi al giudice dell’Unione per ottenere, segnatamente, il risarcimento del danno che sostiene di aver subito a causa dell’invio al suo avvocato, o al suo ex avvocato, di un’impugnazione, di una nota, o ancora della copia di una lettera che gli era indirizzata, e che in tutte le cause instaurate dal ricorrente a tal fine il ricorso è stato respinto con ordinanza in quanto manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto: in tal senso hanno statuito l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 6 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Corte di giustizia (T‑401/09, confermata su impugnazione dall’ordinanza della Corte del 14 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Corte di giustizia, C‑460/10 P), la menzionata ordinanza del 16 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], confermata su impugnazione dall’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 15 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑286/11 P), l’ordinanza del Tribunale dell’8 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑69/10, confermata su impugnazione dall’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑616/11 P) e la menzionata ordinanza del Tribunale del 6 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. In tutte queste cause, il ricorrente ha sollevato motivi e censure simili, se non addirittura identici, a quelli dedotti a sostegno del ricorso nella presente causa, e che sono stati appena respinti. 55 In tale contesto, in considerazione del carattere manifestamente ingiustificato del presente ricorso, il ricorrente dev’essere condannato a rimborsare al Tribunale un importo di EUR 2 000, che è l’importo massimo previsto dall’articolo 94 del regolamento di procedura. Per questi motivi, [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a versare al Tribunale la somma di EUR 2 000. Lussemburgo, 12 dicembre 2013 Il cancelliere Il presidente W. Hakenberg M.I. Rofes i Pujol * Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE/2013 — Fons Iuris — Fons Iuris