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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39036/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.R.L avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA], Gen.[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA, anche quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La E. [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA], quale erede univer- sale di [OSCURATO:PERSONA]), quali terzi estranei, a mezzo del proprio comune difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], propongono richiesta ex art. 130 cod. proc. pen. di correzione di errore materiale ovvero ricorso straordinario, ai sensi dell'art.625 bis cod. proc. pen. contro la sentenza della Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità n. 34684/2021, pronunciata il 14/9/2020 e depositata il 20/9/2020, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] srl avverso l'ordinanza con cui il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'opposizione dagli stessi proposta contro il provvedimento di rigetto della richiesta di restitu- zione in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. degli immobili siti in Piacenza, [OSCURATO:PERSONA] 75, dei quali era stata disposta la confisca con la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata dal Tribunale di Piacenza per il delitto di cui all'art. 11 del D.Igs n. 74 del 2000 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

La Terza Sezione penale di questa Corte di Cassazione, esaminando il ricorso dei terzi interessati, lo ha dichiarato inammissibile, rilevando il difetto della procura speciale in merito al ricorso presentato nell'interesse della E. [OSCURATO:PERSONA] srl. e la carenza di interesse nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Anna personalmente.

2. Il difensore ricorrente ha presentato, nell'interesse dei propri assistiti, al- ternativamente, ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. o correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. (qualora non venisse riconosciuta la legittimazione al terzo interessato di attivare il rimedio di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., circoscritto ex lege al solo "condannato"), lamentando l'errore mate- riale o di fatto in cui sarebbe incorso il [OSCURATO:PERSONA] nella pronuncia di inam- missibilità in ragione della effettiva sussistenza della procura alle liti ai fini del ricorso nell'interesse della E. [OSCURATO:PERSONA] srl. (procura alle liti contenuta nell'atto di nomina del difensore, e quindi a prescindere dalla "intitolazione dell'atto"), nonché in relazione dell'esistenza di un interesse quale "terzo interes- sato" in capo a [OSCURATO:PERSONA] Anna ai fini del ricorso presentato in proprio, avendo il provvedimento di condanna del Tribunale di Piacenza - divenuto defini- tivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - disposto la confisca anche della totalità delle quote della E. [OSCURATO:PERSONA] srl., acquistate dalla ricorrente (e dapprima sot- toposte a sequestro preventivo, ma successivamente restituitele in quanto ricono- sciute come di proprietà della richiedente).Per tutti i motivi esposti, il difensore ricorrente chiede disporsi la correzione, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. ovvero dell'art. 625 bis cod. proc. pen., dell'er- rore materiale o di fatto contenuto nella sentenza n. 34684;2021 emessa dalla Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione in data 14/9/2021: a) nella parte in cui essa ha erroneamente affermato l'inammissibilità - per asserita, ma in realtà insussistente, carenza di interesse - del ricorso proposto in data 4/1/2021 da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, quale terzo estraneo, avverso l'Ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Bologna quale Giu- dice dell'Esecuzione in materia di condisca ex artt. 676-667 co. 4 cod. proc. pen.; per l'effetto ritenendo ammissibile, esaminando ed accogliendo il suddetto ricorso; b) nella parte in cui essa ha erroneamente affermato — per asserita, ma in realtà inesistente, mancanza di procura alle liti rilasciata al difensore nell'atto in- troduttivo - l'inammissibilità del ricorso proposto in data 0410112021 nell'inte- resse del terzo estraneo E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Bologna quale Giudice dell'Esecuzione in materia di confisca ex artt. 676 - 667 co. 4 cod. proc. pen., Il ricorrente, in considerazione della eccezionale gravità e della irreparabilità degli effetti del provvedimento oggetto della presente richiesta di correzione sul patrimonio personale della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - quale erede univer- sale di [OSCURATO:PERSONA] - in relazione allo spossessamento della totalità delle quote della E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché su quello della menzionata E. TAN- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in relazione allo spossessamento degli immobili di proprietà, aveva anche chiesto che questa Corte volesse disporre, nelle more della decisione, la sospensione, ai sensi dell'art. 625 bis co. 2 cod. proc. pen., degli effetti della sentenza n. 34684 emessa dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione in data 14/9/2021.

Tale ultima richiesta risulta evidentemente superata dall'intervenuta decisione nel merito da parte di questa Corte.

3. In data 16/7/2022 il P.G. presso questa Corte ha depositato memoria ex art. 121 cod. proc. pen. chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che i sopra illustrati motivi di cui ai proposti ricorsi straor- dinari ex art. 625bis cod. proc. pen. e all'alternativa richiesta di correzione di er- rore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. siano manifestamente infondati e che pertanto gli stessi vadano dichiarati inammissibili.2.

Ed invero, come si andrà ad analizzare nel dettaglio, non viene prospettato un vizio riconducibile né alla nozione di errore di fatto e nemmeno a quella di errore materiale rilevanti ai sensi della norma evocata.

Sul punto va operata una premessa.

Non può ritenersi che con il rimedio di cui all'art. 625bis possa instaurarsi una sorta di ulteriore giudizio di legittimità della sentenza di legittimità.

E quindi non è certamente possibile attraverso tale strumento processuale dolersi -indipenden- temente da come li si rubrichi- di quelli che in realtà sarebbero da qualificarsi, se riscontrati, vizi motivazionali del provvedimento impugnato.

In tale ottica la storia, la natura e la ratio del rimedio„ in uno con il dato letterale della disposizione che lo istituì, impongono di ribadire che l'errore di fatto che può dare luogo ex art. 625bis cod. proc. pen. all'annullamento della sentenza della Corte di Cassazione è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte regolatrice nella lettura degli atti del giudizio di legit- timità che siano connotati dall'influenza esercitata sulla decisione.

In altri termini, l'inesatta percezione di quei dati processuali e il loro svisamento deve essere tale da poter affermarsi che senza quelli si sarebbe pervenuti ad una sentenza diversa da quella che è stata adottata (così sez. 6, n. 25121 del 2/4/2012, rv. 253105; cfr. Sez.

Un. n. 16103/2002).

Ancora di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, qua- lora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rap- presentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

Un„ n. 18651 del 26.3.2015, Moroni, rv. 263686).

L'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625bis cod. proc. pen.:

1. deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ri- cavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, e, per usare la terminologia dell'art.395 c.p.c., n. 4, cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introduzione dell'art. 625 bis cod. proc. pen., nel supporre "la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa" ovvero nel supporre "l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita", e tanto nell'uno quanto nell'altro caso "se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare";

2. deve assumere "inderogabile carattere decisivo", deve cioè necessariamente tra- dursi, per legittimare il ricorso straordinario, "nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità";

3. non deve essere un errore percettivo non inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità;

4. non deve consistere in un errore già com- messo, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione proponibili avverso le relative decisioni.

Il vizio denunciabile, in altri termini, coin- cide con l'errore revocatorio - secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della "invenzione" o della "omissione, - in cui sia incorsa la stessa Corte di Cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio.

3. Ebbene, nel caso in esame, nessuna delle doglianze proposte appare in- quadrabile nello schema del rimedio giuridico invocato.

Il ricorrente, invero, preliminarmente osserva come gli eventuali errori "per- cettivi" in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità, potrebbero essere rimossi, nella specie, con la procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., in relazione ad entrambi i profili di inammissibilità evidenziati, a fronte di una indubbia com- promissione dei diritti della ricorrente, nella duplice veste sopra riportata, non af- ferente la posizione di "condannato" (ma piuttosto di "terzo estraneo"), indi non legittimato astrattamente a proporre ricorso straordinario.

Ebbene, la questione di diritto prospettata (ossia la possibilità di presentare ricorso ex art. 130 cod. proc. pen., in luogo di quello ex art. 625 bis cod. proc. pen., se tale ultima disposizione non venisse estesa nella sua applicazione ai "terzi estranei"), in realtà, non ha alcun rilievo nella fattispecie, posto che non si versa sotto alcun profilo, rispetto alla pronuncia della Corte, in un errore "percettivo", come tale emendabile con alcuno degli strumenti processuali invocati.

La tesi proposta in ricorso è che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto il ricorso presentato nell'interesse della E. [OSCURATO:PERSONA] srl. come inammissibile in quanto privo di procura speciale al difensore, rivendicando per contro la sussi- stenza della stessa nell'ambito dell'atto di nomina al medesimo difensore di fiducia.

Orbene, è di tutta evidenza, da una lettura delle pagg. 4-5 della sentenza ricorsa, come la pronuncia in merito all'assenza di una procura speciale a favore del difensore non sia dipesa da alcuna "svista" o carenza nella lettura dell'atto di nomina del difensore (che viene integralmente riportato), quanto piuttosto da giu- dizio di non corrispondenza della "delega e mandato conferiti anche per la rappre- sentanza in giudizio" (riportato nell'atto di nomina) al paradigma di legge discipli- nato dall'art. 100 cod. proc. pen. per la procura speciale al terzo interessato, indi come non idonea al conferimento dei predetti poteri processuali.

Si tratta di un percorso valutativo, pertanto, che distingue i presupposti per la procura speciale nei confronti di soggetti portatori solo di interesse civilistici (art. 100 cod. proc. pen.), da quelli afferenti al conferimento al procuratore della capacità di essere soggetto del rapporto processuale (art. 122 cod. proc. pen.) e che, pertanto, proprio per tale caratteristica di giudizio, esula dall'errore percettivo del ricorso proposto.

4. Alle medesime conclusioni deve pervenire quanto alla pronuncia di inam- missibilità per "carenza di interesse" con riguardo al ricorso presentato, in proprio, da [OSCURATO:PERSONA], non nasce da un presunto errore ''percettivo", quanto dalla corretta presa d'atto della avvenuta confisca, nel giudizio di merito, delle quote societarie intestate alla ricorrente.

Il difensore ricorrente, invero, pare trascurare che le quote societarie siano state oggetto di confisca diretta, in quanto profitto di reato, nell'ambito del proce- dimento per il reato, tra gli altri, di cui all'art. 11 D.Ivo 74/2000, conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che ha sancito la mera intestazione fittizia delle quote societarie in capo a [OSCURATO:PERSONA].

La Terza Sezione Penale, quindi, ha valutato che [OSCURATO:PERSONA] si pro- ponga come richiedente "in proprio", quale terzo estraneo, per il riconoscimento dell'attribuzione delle quote della società (come indicato nella parte descrittiva dei motivi della ricorrente), per ritenere tale richiesta come superata da una sentenza irrevocabile di condanna per il menzionato reato di sottrazione fraudolenta (rea- lizzato, in parte, appunto, mediante la cessione fraudolenta delle quote societarie dall'imputato a [OSCURATO:PERSONA]), sentenza che, nel merito, conferma la fitti- zietà dell'intestazione e sancisce la sostanziale disponibilità delle quote in capo alla ricorrente, quale mera titolare apparente di tali titoli.

In definitiva, anche rispetto a tale questione, la Corte non è incorsa in alcun errore materiale nemmeno in errore percettivo, per avere piuttosto valutato una asserita mancanza di interesse per la non effettiva titolarità delle quote in capo alla ricorrente.

E dunque avverso tale valutazione in diritto non erano esperibili i rimedi straordinari esperiti.

5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno al ve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.R.L avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA], Gen.[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA, anche quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La E. [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA], quale erede univer- sale di [OSCURATO:PERSONA]), quali terzi estranei, a mezzo del proprio comune difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], propongono richiesta ex art. 130 cod. proc. pen. di correzione di errore materiale ovvero ricorso straordinario, ai sensi dell'art.625 bis cod. proc. pen. contro la sentenza della Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità n. 34684/2021, pronunciata il 14/9/2020 e depositata il 20/9/2020, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] srl avverso l'ordinanza con cui il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'opposizione dagli stessi proposta contro il provvedimento di rigetto della richiesta di restitu- zione in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. degli immobili siti in Piacenza, [OSCURATO:PERSONA] 75, dei quali era stata disposta la confisca con la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata dal Tribunale di Piacenza per il delitto di cui all'art. 11 del D.Igs n. 74 del 2000 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La Terza Sezione penale di questa Corte di Cassazione, esaminando il ricorso dei terzi interessati, lo ha dichiarato inammissibile, rilevando il difetto della procura speciale in merito al ricorso presentato nell'interesse della E. [OSCURATO:PERSONA] srl. e la carenza di interesse nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Anna personalmente. 2. Il difensore ricorrente ha presentato, nell'interesse dei propri assistiti, al- ternativamente, ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. o correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. (qualora non venisse riconosciuta la legittimazione al terzo interessato di attivare il rimedio di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., circoscritto ex lege al solo "condannato"), lamentando l'errore mate- riale o di fatto in cui sarebbe incorso il [OSCURATO:PERSONA] nella pronuncia di inam- missibilità in ragione della effettiva sussistenza della procura alle liti ai fini del ricorso nell'interesse della E. [OSCURATO:PERSONA] srl. (procura alle liti contenuta nell'atto di nomina del difensore, e quindi a prescindere dalla "intitolazione dell'atto"), nonché in relazione dell'esistenza di un interesse quale "terzo interes- sato" in capo a [OSCURATO:PERSONA] Anna ai fini del ricorso presentato in proprio, avendo il provvedimento di condanna del Tribunale di Piacenza - divenuto defini- tivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - disposto la confisca anche della totalità delle quote della E. [OSCURATO:PERSONA] srl., acquistate dalla ricorrente (e dapprima sot- toposte a sequestro preventivo, ma successivamente restituitele in quanto ricono- sciute come di proprietà della richiedente).Per tutti i motivi esposti, il difensore ricorrente chiede disporsi la correzione, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. ovvero dell'art. 625 bis cod. proc. pen., dell'er- rore materiale o di fatto contenuto nella sentenza n. 34684;2021 emessa dalla Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione in data 14/9/2021: a) nella parte in cui essa ha erroneamente affermato l'inammissibilità - per asserita, ma in realtà insussistente, carenza di interesse - del ricorso proposto in data 4/1/2021 da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, quale terzo estraneo, avverso l'Ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Bologna quale Giu- dice dell'Esecuzione in materia di condisca ex artt. 676-667 co. 4 cod. proc. pen.; per l'effetto ritenendo ammissibile, esaminando ed accogliendo il suddetto ricorso; b) nella parte in cui essa ha erroneamente affermato — per asserita, ma in realtà inesistente, mancanza di procura alle liti rilasciata al difensore nell'atto in- troduttivo - l'inammissibilità del ricorso proposto in data 0410112021 nell'inte- resse del terzo estraneo E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Bologna quale Giudice dell'Esecuzione in materia di confisca ex artt. 676 - 667 co. 4 cod. proc. pen., Il ricorrente, in considerazione della eccezionale gravità e della irreparabilità degli effetti del provvedimento oggetto della presente richiesta di correzione sul patrimonio personale della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - quale erede univer- sale di [OSCURATO:PERSONA] - in relazione allo spossessamento della totalità delle quote della E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché su quello della menzionata E. TAN- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in relazione allo spossessamento degli immobili di proprietà, aveva anche chiesto che questa Corte volesse disporre, nelle more della decisione, la sospensione, ai sensi dell'art. 625 bis co. 2 cod. proc. pen., degli effetti della sentenza n. 34684 emessa dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione in data 14/9/2021. Tale ultima richiesta risulta evidentemente superata dall'intervenuta decisione nel merito da parte di questa Corte. 3. In data 16/7/2022 il P.G. presso questa Corte ha depositato memoria ex art. 121 cod. proc. pen. chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che i sopra illustrati motivi di cui ai proposti ricorsi straor- dinari ex art. 625bis cod. proc. pen. e all'alternativa richiesta di correzione di er- rore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. siano manifestamente infondati e che pertanto gli stessi vadano dichiarati inammissibili.2. Ed invero, come si andrà ad analizzare nel dettaglio, non viene prospettato un vizio riconducibile né alla nozione di errore di fatto e nemmeno a quella di errore materiale rilevanti ai sensi della norma evocata. Sul punto va operata una premessa. Non può ritenersi che con il rimedio di cui all'art. 625bis possa instaurarsi una sorta di ulteriore giudizio di legittimità della sentenza di legittimità. E quindi non è certamente possibile attraverso tale strumento processuale dolersi -indipenden- temente da come li si rubrichi- di quelli che in realtà sarebbero da qualificarsi, se riscontrati, vizi motivazionali del provvedimento impugnato. In tale ottica la storia, la natura e la ratio del rimedio„ in uno con il dato letterale della disposizione che lo istituì, impongono di ribadire che l'errore di fatto che può dare luogo ex art. 625bis cod. proc. pen. all'annullamento della sentenza della Corte di Cassazione è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte regolatrice nella lettura degli atti del giudizio di legit- timità che siano connotati dall'influenza esercitata sulla decisione. In altri termini, l'inesatta percezione di quei dati processuali e il loro svisamento deve essere tale da poter affermarsi che senza quelli si sarebbe pervenuti ad una sentenza diversa da quella che è stata adottata (così sez. 6, n. 25121 del 2/4/2012, rv. 253105; cfr. Sez. Un. n. 16103/2002). Ancora di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, qua- lora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rap- presentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. Un„ n. 18651 del 26.3.2015, Moroni, rv. 263686). L'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625bis cod. proc. pen.: 1. deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ri- cavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, e, per usare la terminologia dell'art.395 c.p.c., n. 4, cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introduzione dell'art. 625 bis cod. proc. pen., nel supporre "la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa" ovvero nel supporre "l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita", e tanto nell'uno quanto nell'altro caso "se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare"; 2. deve assumere "inderogabile carattere decisivo", deve cioè necessariamente tra- dursi, per legittimare il ricorso straordinario, "nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità"; 3. non deve essere un errore percettivo non inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità; 4. non deve consistere in un errore già com- messo, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione proponibili avverso le relative decisioni. Il vizio denunciabile, in altri termini, coin- cide con l'errore revocatorio - secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della "invenzione" o della "omissione, - in cui sia incorsa la stessa Corte di Cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio. 3. Ebbene, nel caso in esame, nessuna delle doglianze proposte appare in- quadrabile nello schema del rimedio giuridico invocato. Il ricorrente, invero, preliminarmente osserva come gli eventuali errori "per- cettivi" in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità, potrebbero essere rimossi, nella specie, con la procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., in relazione ad entrambi i profili di inammissibilità evidenziati, a fronte di una indubbia com- promissione dei diritti della ricorrente, nella duplice veste sopra riportata, non af- ferente la posizione di "condannato" (ma piuttosto di "terzo estraneo"), indi non legittimato astrattamente a proporre ricorso straordinario. Ebbene, la questione di diritto prospettata (ossia la possibilità di presentare ricorso ex art. 130 cod. proc. pen., in luogo di quello ex art. 625 bis cod. proc. pen., se tale ultima disposizione non venisse estesa nella sua applicazione ai "terzi estranei"), in realtà, non ha alcun rilievo nella fattispecie, posto che non si versa sotto alcun profilo, rispetto alla pronuncia della Corte, in un errore "percettivo", come tale emendabile con alcuno degli strumenti processuali invocati. La tesi proposta in ricorso è che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto il ricorso presentato nell'interesse della E. [OSCURATO:PERSONA] srl. come inammissibile in quanto privo di procura speciale al difensore, rivendicando per contro la sussi- stenza della stessa nell'ambito dell'atto di nomina al medesimo difensore di fiducia. Orbene, è di tutta evidenza, da una lettura delle pagg. 4-5 della sentenza ricorsa, come la pronuncia in merito all'assenza di una procura speciale a favore del difensore non sia dipesa da alcuna "svista" o carenza nella lettura dell'atto di nomina del difensore (che viene integralmente riportato), quanto piuttosto da giu- dizio di non corrispondenza della "delega e mandato conferiti anche per la rappre- sentanza in giudizio" (riportato nell'atto di nomina) al paradigma di legge discipli- nato dall'art. 100 cod. proc. pen. per la procura speciale al terzo interessato, indi come non idonea al conferimento dei predetti poteri processuali. Si tratta di un percorso valutativo, pertanto, che distingue i presupposti per la procura speciale nei confronti di soggetti portatori solo di interesse civilistici (art. 100 cod. proc. pen.), da quelli afferenti al conferimento al procuratore della capacità di essere soggetto del rapporto processuale (art. 122 cod. proc. pen.) e che, pertanto, proprio per tale caratteristica di giudizio, esula dall'errore percettivo del ricorso proposto. 4. Alle medesime conclusioni deve pervenire quanto alla pronuncia di inam- missibilità per "carenza di interesse" con riguardo al ricorso presentato, in proprio, da [OSCURATO:PERSONA], non nasce da un presunto errore ''percettivo", quanto dalla corretta presa d'atto della avvenuta confisca, nel giudizio di merito, delle quote societarie intestate alla ricorrente. Il difensore ricorrente, invero, pare trascurare che le quote societarie siano state oggetto di confisca diretta, in quanto profitto di reato, nell'ambito del proce- dimento per il reato, tra gli altri, di cui all'art. 11 D.Ivo 74/2000, conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che ha sancito la mera intestazione fittizia delle quote societarie in capo a [OSCURATO:PERSONA]. La Terza Sezione Penale, quindi, ha valutato che [OSCURATO:PERSONA] si pro- ponga come richiedente "in proprio", quale terzo estraneo, per il riconoscimento dell'attribuzione delle quote della società (come indicato nella parte descrittiva dei motivi della ricorrente), per ritenere tale richiesta come superata da una sentenza irrevocabile di condanna per il menzionato reato di sottrazione fraudolenta (rea- lizzato, in parte, appunto, mediante la cessione fraudolenta delle quote societarie dall'imputato a [OSCURATO:PERSONA]), sentenza che, nel merito, conferma la fitti- zietà dell'intestazione e sancisce la sostanziale disponibilità delle quote in capo alla ricorrente, quale mera titolare apparente di tali titoli. In definitiva, anche rispetto a tale questione, la Corte non è incorsa in alcun errore materiale nemmeno in errore percettivo, per avere piuttosto valutato una asserita mancanza di interesse per la non effettiva titolarità delle quote in capo alla ricorrente. E dunque avverso tale valutazione in diritto non erano esperibili i rimedi straordinari esperiti. 5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno al ve
Sentenza Cassazione n. 39036/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris