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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 29490/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30435/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G CACCINI N 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro GR 2000 SRL, -intimata avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.1297/2018depositata il 18 . 5 . 2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del5.10.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 2518/2006 il Tribunale di Padova respingeva per intervenuta decadenza la domanda della G.R. 2000 SRL (d'ora in poi per brevità GR) di condanna della DTL [OSCURATO:PERSONA] SRL (d'ora in poi DTL) al risarcimento danni per inadempimento del contratto di vendita di ramo di azienda concluso dalle parti il 5.9.1995 ed integrato l'1.4.1996, inizialmente proposta insieme alle domande di nullità, annullamento e risoluzione dello stesso contratto rinunciate in sede di conclusioni, rigettava la domanda della G.R. 2000 SRL di condanna della DTL al risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale per mancata prova del comportamento illecito, ed in accoglimento della riconvenzionale della DTL dichiarava la risoluzione del suddetto contratto integrato per il mancato pagamento da parte della G.R. del prezzo pattuito con conseguente obbligo di quest'ultima di restituire i materiali che le erano stati consegnati e diritto di ricevere la restituzione dell'acconto versato con gli interessi dalla domanda al saldo, rigettava la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. della DTL e condannava la GR alle spese processuali.

Impugnata la sentenza di primo grado dalla DTL, e costituitasi la G.R. per chiederne invece la conferma, la Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n.1297/2018 del 18.5.2018 rigettava l'appello e condannava la DTL alle spese processuali di secondo grado.

Avverso tale sentenza, secondo la ricorrente notificata il 18.7.2018, ha proposto ricorso alla Suprema Corte notificato alla GR il 17.10.2018 la DTL, affidandosi a tre motivi, mentre la GR é rimasta intimata.

La sola ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

La causa é stata trattenuta a decisione nell'adunanza camerale del 5.10.2023. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo la ricorrente lamenta ex art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli articoli 1453, 1456 e 1458 cod. civ. per avere la Corte d'Appello di Venezia condannato la DTL, a seguito di risoluzione del contratto, alla restituzione degli acconti ricevuti dalla GR, pari ad €30.212,73 oltre interessi in assenza di una domanda restitutoria della GR.

Col secondo motivo la ricorrente lamenta ex art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli articoli 1226, 1456, 2037 e 2041 cod. civ. per il mancato riconoscimento in favore della DTL, a seguito della risoluzione del contratto, di un valore monetario a titolo di provvigione patrimoniale per l'impossibilità di restituzione da parte della GR delle frequenze televisive di cui al ramo di azienda ceduto.

Col terzo motivo la ricorrente lamenta ex art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. la nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile sul rigetto dei motivi di appello della DTL in materia di risarcimento del danno dovuto all'inadempimento della GR, ed ex art. 360 comma primo n.3) c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli articoli 1223, 1226 e 1453 cod. civ. per il mancato riconoscimento in favore della DTL, a seguito della risoluzione del contratto, del diritto al risarcimento del danno dovuto all'inadempimento dellaGR.

Ritiene il Collegio che in via preliminare debba essere esaminata d'ufficio la questione dell'improcedibilità del ricorso per la violazione dell'art. 369 c.p.c., comma 2° n. 2) c.p.c., in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato nell'ultima riga della prima pagina dell'atto introduttivo che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 18.7.2018, riferendosi al documento A (che nell'indice in chiusura del ricorso é indicato come “copia autentica conforme all'originale della sentenza n. 1297/2018 della Corte d'Appello di Venezia” e che risulta effettivamente depositata), non é stata però depositata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, ed in realtà neanche tardivamente, copia autentica di detta sentenza con la relazione di notificazione, avendo la parte solo depositato copia della sentenza di appello, senza la relazione di notificazione della stessa, che del resto neppure risulta prodotta dalla controparte, rimasta intimata, né in base alla verifica effettuata é contenuta nel fascicolo d'ufficio del giudizio di secondo grado richiesto dalla ricorrente, trattandosi del resto di notifica effettuata su istanza di parte dopo la conclusione del giudizio di secondo grado, e non dalla cancelleria, ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, formatasi a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 9004 del 2009, il vizio, rilevabile d'ufficio, non è sanato dalla mancata contestazione sull'osservanza del termine breve per l'impugnazione ad opera del controricorrente, o della controparte intimata (vedi da ultimo Cass. sez. lav. 12.2.2020 n. 3466).

Le sezioni unite di questa Corte sono intervenute, con la sentenza n. 10648 del 2017, precisando che l'unico modo per sanare il difetto è il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art.372 c.p.c., ma entro il termine di cui dell'art. 369 comma 1 (venti giorni dall'ultima notifica del ricorso), circostanza non verificatasi nella presente fattispecie, in cui come detto la relata di notifica della sentenza impugnata non é stata depositata, o acquisita, neppure tardivamente.

La sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n.2) c.p.c., per come ridefinita da ultimo dalla sentenza n. 10648 del 2.5.2017 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, costituisce formalità compatibile con il diritto di accesso al giudice, sancito dall'art. 6, par. 1, della CEDU, e più in generale con la normativa sovranazionale in materia.

La mancata produzione, nei termini, della sentenza impugnata o la mancata prova (mediante la relata di notifica) della tempestività del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che, per quanto frequenti, in linea di principio non sono giustificabili.

Si tratta di adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di intuitiva utilità per attivare il compito del giudice in modo non trasandato e conseguente con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato.

Non risulta d'altra parte che il ricorrente abbia provveduto a notificare il ricorso entro il termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata asseritamente notificatagli, in quanto la sentenza é stata depositata il 18.5.2018 ed il ricorso alla Suprema Corte é stato notificato solo in data 17.10.2018 e non entro il 17.7.2018.

Nulla va disposto per le spese in quanto la GR é rimasta intimata.

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto (vedi sul raddoppio del contributo unificato anche in caso d'improcedibilità del ricorso alla Suprema Corte Cass. 11.4.2018 n.9013).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Visto l'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 dà atto che sussistono i presupp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30435/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G CACCINI N 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro GR 2000 SRL, -intimata avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.1297/2018depositata il 18 . 5 . 2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del5.10.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 2518/2006 il Tribunale di Padova respingeva per intervenuta decadenza la domanda della G.R. 2000 SRL (d'ora in poi per brevità GR) di condanna della DTL [OSCURATO:PERSONA] SRL (d'ora in poi DTL) al risarcimento danni per inadempimento del contratto di vendita di ramo di azienda concluso dalle parti il 5.9.1995 ed integrato l'1.4.1996, inizialmente proposta insieme alle domande di nullità, annullamento e risoluzione dello stesso contratto rinunciate in sede di conclusioni, rigettava la domanda della G.R. 2000 SRL di condanna della DTL al risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale per mancata prova del comportamento illecito, ed in accoglimento della riconvenzionale della DTL dichiarava la risoluzione del suddetto contratto integrato per il mancato pagamento da parte della G.R. del prezzo pattuito con conseguente obbligo di quest'ultima di restituire i materiali che le erano stati consegnati e diritto di ricevere la restituzione dell'acconto versato con gli interessi dalla domanda al saldo, rigettava la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. della DTL e condannava la GR alle spese processuali. Impugnata la sentenza di primo grado dalla DTL, e costituitasi la G.R. per chiederne invece la conferma, la Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n.1297/2018 del 18.5.2018 rigettava l'appello e condannava la DTL alle spese processuali di secondo grado. Avverso tale sentenza, secondo la ricorrente notificata il 18.7.2018, ha proposto ricorso alla Suprema Corte notificato alla GR il 17.10.2018 la DTL, affidandosi a tre motivi, mentre la GR é rimasta intimata. La sola ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. La causa é stata trattenuta a decisione nell'adunanza camerale del 5.10.2023. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo la ricorrente lamenta ex art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli articoli 1453, 1456 e 1458 cod. civ. per avere la Corte d'Appello di Venezia condannato la DTL, a seguito di risoluzione del contratto, alla restituzione degli acconti ricevuti dalla GR, pari ad €30.212,73 oltre interessi in assenza di una domanda restitutoria della GR. Col secondo motivo la ricorrente lamenta ex art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli articoli 1226, 1456, 2037 e 2041 cod. civ. per il mancato riconoscimento in favore della DTL, a seguito della risoluzione del contratto, di un valore monetario a titolo di provvigione patrimoniale per l'impossibilità di restituzione da parte della GR delle frequenze televisive di cui al ramo di azienda ceduto. Col terzo motivo la ricorrente lamenta ex art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. la nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile sul rigetto dei motivi di appello della DTL in materia di risarcimento del danno dovuto all'inadempimento della GR, ed ex art. 360 comma primo n.3) c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli articoli 1223, 1226 e 1453 cod. civ. per il mancato riconoscimento in favore della DTL, a seguito della risoluzione del contratto, del diritto al risarcimento del danno dovuto all'inadempimento dellaGR. Ritiene il Collegio che in via preliminare debba essere esaminata d'ufficio la questione dell'improcedibilità del ricorso per la violazione dell'art. 369 c.p.c., comma 2° n. 2) c.p.c., in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato nell'ultima riga della prima pagina dell'atto introduttivo che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 18.7.2018, riferendosi al documento A (che nell'indice in chiusura del ricorso é indicato come “copia autentica conforme all'originale della sentenza n. 1297/2018 della Corte d'Appello di Venezia” e che risulta effettivamente depositata), non é stata però depositata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, ed in realtà neanche tardivamente, copia autentica di detta sentenza con la relazione di notificazione, avendo la parte solo depositato copia della sentenza di appello, senza la relazione di notificazione della stessa, che del resto neppure risulta prodotta dalla controparte, rimasta intimata, né in base alla verifica effettuata é contenuta nel fascicolo d'ufficio del giudizio di secondo grado richiesto dalla ricorrente, trattandosi del resto di notifica effettuata su istanza di parte dopo la conclusione del giudizio di secondo grado, e non dalla cancelleria, ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, formatasi a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 9004 del 2009, il vizio, rilevabile d'ufficio, non è sanato dalla mancata contestazione sull'osservanza del termine breve per l'impugnazione ad opera del controricorrente, o della controparte intimata (vedi da ultimo Cass. sez. lav. 12.2.2020 n. 3466). Le sezioni unite di questa Corte sono intervenute, con la sentenza n. 10648 del 2017, precisando che l'unico modo per sanare il difetto è il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art.372 c.p.c., ma entro il termine di cui dell'art. 369 comma 1 (venti giorni dall'ultima notifica del ricorso), circostanza non verificatasi nella presente fattispecie, in cui come detto la relata di notifica della sentenza impugnata non é stata depositata, o acquisita, neppure tardivamente. La sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n.2) c.p.c., per come ridefinita da ultimo dalla sentenza n. 10648 del 2.5.2017 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, costituisce formalità compatibile con il diritto di accesso al giudice, sancito dall'art. 6, par. 1, della CEDU, e più in generale con la normativa sovranazionale in materia. La mancata produzione, nei termini, della sentenza impugnata o la mancata prova (mediante la relata di notifica) della tempestività del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che, per quanto frequenti, in linea di principio non sono giustificabili. Si tratta di adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di intuitiva utilità per attivare il compito del giudice in modo non trasandato e conseguente con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato. Non risulta d'altra parte che il ricorrente abbia provveduto a notificare il ricorso entro il termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata asseritamente notificatagli, in quanto la sentenza é stata depositata il 18.5.2018 ed il ricorso alla Suprema Corte é stato notificato solo in data 17.10.2018 e non entro il 17.7.2018. Nulla va disposto per le spese in quanto la GR é rimasta intimata. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto (vedi sul raddoppio del contributo unificato anche in caso d'improcedibilità del ricorso alla Suprema Corte Cass. 11.4.2018 n.9013). P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Visto l'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 dà atto che sussistono i presupp
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