CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 12284/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a SERMONETAavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamentodell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugnal’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma che ha rigettato l’istanza diriesame proposta avverso il decreto in data 05/12/2024 del G.i.p. del Tribunale diRoma, che ha disposto il sequestro preventivo della somma complessiva pari adeuro 16.079.064 quali crediti d’imposta presenti nel cassetto fiscale della societàM3S S.p.a., in relazione al reato di truffa ai sensi dell’art. 640-bis cod. pen. percui è indagato lo stesso [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente fosse privo di interesse concreto edcautelare erano di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]. e non dell'indagato, il qualenon avrebbe potuto vantare alcun diritto alla restituzione degli stessi all'esitodell'eventuale dissequestro.Il ricorrente deduce:2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agliartt. 322 e 322 bis cod. proc. pen. e del principio generale espresso dall’art. 568,comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen..Il ricorrente sostiene che l'indagato è sempre legittimato a proporre istanzadi riesame anche quando i beni sottoposti a sequestro non siano di sua direttaproprietà. Richiama al riguardo la distinzione tra revoca del sequestro e restitu-zione del bene, osservando che quest'ultima costituisce un mero effetto eventualedella prima, e che il mantenimento della misura postula in ogni caso una verificadei relativi presupposti — fumus commissi delicti e periculum in mora — rispettoalla quale l'indagato non può dirsi privo di interesse.Aggiunge che il sequestro preventivo con funzione impeditiva è stato richie-sto specificamente anche nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], il che rafforza la con-figurabilità di un interesse personale e diretto alla contestazione del titolo caute-lare.3. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 640-bis cod. pen., so-stenendo che, non essendo stati i crediti d'imposta né riscossi né compensati, ilreato contestato dovrebbe qualificarsi nella forma del tentativo e non in quellaconsumata, con conseguente difetto del fumus necessario a sorreggere il seque-stro preventivo di tipo impeditivo. A sostegno richiama Sez. 3, n. 23402dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pizzamiglio, Rv. 286554-01, nonché Sez. U, n. 18 del21/06/2000, Franzo, Rv. 216429-01, secondo cui nella truffa contrattuale il reatosi consuma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene daparte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del soggetto passivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.La questione sollevata con il ricorso — se la persona sottoposta alle indaginisia legittimata a proporre istanza di riesame avverso un provvedimento di seque-stro preventivo anche quando non sia titolare del diritto alla restituzione del bene— è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza pronunciataall'udienza del 25 settembre 2025 (depositata il 27 febbraio 2026, Calvarese),intervenuta nelle more della trattazione del presente ricorso.Le Sezioni Unite hanno composto il contrasto interpretativo che su tale que-stione si era formato nella giurisprudenza di legittimità.Da un lato, l'orientamento minoritario riconosceva all'indagato una legitti-mazione tendenzialmente incondizionata al riesame, in ragione della sua inclusionetra i soggetti indicati dall'art. 322 cod. proc. pen. e della generale influenza deiprocedimenti cautelari sul corso del procedimento principale. Dall'altro lato, l'o-rientamento maggioritario richiedeva, quale condizione di ammissibilità, che l'in-dagato fosse titolare del diritto alla restituzione del bene, inteso come effetto tipicoe imprescindibile del dissequestro, riducendo così l'interesse rilevante a quelloprettamente dominicale o possessorio.Le Sezioni Unite hanno condiviso la premessa metodologica del secondoorientamento — ossia la necessità che legittimazione e interesse concorrano qualidistinte e autonome condizioni di ammissibilità dell'impugnazione, ai sensi degliartt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. — ma ne hannocorretto la conclusione, ritenendo non condivisibile la riduzione dell'interesse allasola prospettiva della restituzione materiale del bene.Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'interesse rilevante ai fini dell'ammissi-bilità del riesame proposto dall'indagato non postula necessariamente un collega-mento diretto con la res sequestrata né si identifica con il diritto alla sua restitu-zione, ma deve essere correlato agli effetti che la rimozione del vincolo di indispo-nibilità è idonea a produrre sulla posizione soggettiva dell'impugnante.In altri termini, l'indagato può proporre riesame ove alleghi e dimostri l'e-sistenza di un interesse concreto e attuale, oggettivamente apprezzabile, ricondu-cibile a una situazione giuridica tutelata dall'ordinamento — di natura tanto realequanto obbligatoria — che risulti concretamente pregiudicata dall'apposizione delvincolo e rispetto alla quale il dissequestro sarebbe idoneo ad apportare un'utilitào a rimuovere un pregiudizio.Il principio di diritto enunciato è il seguente: «la persona sottoposta alleindagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e at-tuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posi-zione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione; inmotivazione, la Corte ha evidenziato che l'interesse deve riferirsi non all'esito fa-vorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome sitratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento,bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettivetutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione delbene» (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 – 01).2. Così enucleato il principio di diritto applicabile al caso in esame, va rile-vato che il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame pro-posta da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, sulla base dell'esclusivo rilievo che i benisequestrati sono di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]. e che pertanto l'indagatonon avrebbe potuto vantare alcun diritto alla restituzione degli stessi.Tale approccio, che risolve il tema dell'interesse nella sola verifica del dirittoalla restituzione, non è compatibile con il principio affermato dalle Sezioni Unite, ilquale — come si è illustrato — amplia la nozione di interesse rilevante fino a ri-comprendere qualsiasi situazione giuridica soggettiva concretamente pregiudicatadal sequestro, purché la sua allegazione sia specifica e non meramente ipotetica.Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente ha dedotto un elemento che meri-tava specifica valutazione alla luce del principio delle Sezioni Unite, avendo preci-sato che il sequestro preventivo con funzione impeditiva è stato richiesto e dispo-sto anche nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], quale indagato per il reato di cuiall'art. 640-bis cod. pen., e non soltanto quale legale rappresentante della personagiuridica titolare formale dei beni.Il Tribunale ha invece omesso ogni valutazione, arrestando il proprio scru-tinio alla sola questione della titolarità dei beni, ed ha così erroneamente dichiaratol'inammissibilità del gravame senza verificare se, alla luce delle specifiche allega-zioni del ricorrente, l'interesse potesse essere configurato nei termini ora chiaritidalle Sezioni Unite.4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tri-bunale di Roma affinché proceda a nuovo esame dell'istanza di riesame, verifi-cando — in applicazione del principio affermato da Sez. U, n. 7983/2026 del25/09/2025, Calvarese — se il ricorrente abbia allegato, con sufficiente specificità,un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti che la rimozione del vincolocautelare produrrebbe sulla sua posizione soggettiva, tenuto altresì conto delladiretta riferibilità del sequestro alla sua persona quale indagato.Il secondo motivo d’impugnazione resta assorbito. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diRoma competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p..Così deciso il 27/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]