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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08893/2023

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1 8 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domic iliat a in Roma, allavia degli S c i pioni , n. 268/A , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] disgiuntamente e congiuntamente a l l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l a rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro AGENZIA del DEMANIO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

CONTRORICORRENTE e COMUNE di ROSOLINA – c.f. 81 00 4580296 – in persona del sindaco pro tempore.INTIMATO avverso la sentenza n.1658 - 1

1. 7 / 24 .8 . 201 7 del la Corte d’Appello di Venezia , avversol’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’Appello di Venezia, udita la relazione nella camera di consiglio del 26 gennaio2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato la “ [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. d i [OSCURATO:PERSONA] C.” citavaa comparire dinanzi al Tribunale di Venezia l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Rosolina.

Esponeva che fruiva della concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa n. 6/2002, in forza della quale gestiva uno stabilimento balneare ad uso pubblico con relative pertinenze demaniali alla località [OSCURATO:PERSONA] in Comune di Rosolina.

Esponeva che l’ente concedente aveva in maniera abnorme determinato il canone demaniale marittimo per l’anno 2011 in euro 92.778,57, oltre all’integrazione di euro 2.994,21.

Esponeva che aveva comunque in data 22.4.2011 provveduto al versamento a titolo di canone, come da ricevuta allegata,della somma di euro 39.931,29, oltre agli importi di euro 1.197,94 e di euro 798,60 Chiedevafarsi luogo all’accertamento del le somme dovute a titolo di canone demaniale marittimo per l’anno 2011. 2.Si costituiva l’Agenzia del Demanio.

Instava, tra l’altro,per il rigetto dell’avversa domanda ed in riconvenzionale per la condanna della società attrice al pagamento della differenza tra la somma corrisposta e la maggior somma dovuta. 3.Veniva dichiarato contumace il Comune di Rosolina.4.Nelle more, in data 28.1.2014 , la “[OSCURATO:PERSONA]” formulava al Comune di Rosolina ed all’Agenzia del Demanio di Venezia istanza –poi allegata in copia al giudizio - di definizione del procedimento giudiziario pendente ai sensi de i commi 732 e 733dell’art. 1 della s opravvenuta legge n. 147 del 27.12.2013, commi contemplanti, allo scopo, appunto, della definizione dei procedimenti pendenti, la corresponsione, in un unico importo, del 30% delle somme dovute. 5.Con sentenza n. 947/2015 il Tribunale di Venezia accertava e dichiarava che il canone demaniale dovuto dall a “[OSCURATO:PERSONA]” era pari ad euro 28.731,83, che la collettiva attrice aveva versato il maggior importo di euro 39.931,29, che, conseguentemente, nullapiù era dovuto dall ’istante ; rigettava la riconvenzionale dell’Agenzia del Demanio. 6.Proponeva appello l’Agenzia del Demanio .

Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C.”.

Non si costituiva il Comune di Rosolina. 7.Con sentenza n. 1658 dei 11.7/24.8.2017 la Corte d’Appello di Venezia, in parzialeaccoglimento dell’appello, rigettava la pretesa di “ condono ” della “[OSCURATO:PERSONA]”s.n.c., rigettava la domanda riconvenzionale dell’Agenzia del Demanio e compensava le spese di entrambi i gradi. 8.Con ordinanza in data 7.11.2017 la Corte d’Appello di Venezia dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 287 cod. proc. civ. proposto da lla “[OSCURATO:PERSONA]”s.n.c. ai fini della correzione delle omissioni materiali inficianti la sentenza n. 1658/2017 e condannava la collettiva istante alle spese della procedura di correzione.

9. Avverso la sentenza n. 1658/2017 ed avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Venezia ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C.”; ne ha chiesto sulla scorta di tremotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

L’Agenzia del Demanio ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il Comune di Rosolinanon ha svolto difese. 10.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 11.Con il primo motivo – avverso la sentenza n. 1658/2017 - la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 27.12.2013.

Deduce chei commi 732 e 733 dell’art. 1 della legge n. 147 / 2013 sono stati dalla Corte di Venezia erroneamenteinterpretati.

Deduce che il comma 732 noncircoscrive la sua applicabilità alle sole ipotesi in cui le somme dovute non siano state v ersate dal concessionario e che il “condono” è previsto per tutte le ipotesi in cui, come nella specie, la lite è pendente.

Deduce altresì che il pagamento eseguito in data 22.4.2011 non era affatto definitivo e satisfattivo, siccome con l’iniziale atto di citazione ha, da un lato, contestatol’abnorme importo richiesto dal Comune di Rosolina ed ha, da ll’altro , domandatol’accertamento delle somme effettivamente dovute .

Deduce quindi che ha erratola corte d’appello a ritenereche l’importo versato antecedentemente all’inizio del giudizio non po te ss e essere utilizzato per perfezionare il “condono”.

Deduce al contempo che il comma 732 non prevede che la percentuale del 30% sia computatasulla differenza tra l’importo richiesto dall’amministrazione e quello corrisposto dal concessionario; che, propriamente, il dettato normativo non adopera la dizione “ancora dovuto”.

Deduce per altro verso che, contrariamente all’assunto della corte di merito, i commi 732 e 733 dell’art. 1 della n. 147/2013 nonrichiedono affatto il riscontro positivodel “condono” da p arte dell’amministrazione concedente.

Deduce infine che le somme in preceden za corrisposte devono andare a scomputo di quelle dovute in virtù del “condono”e che l’amministrazione deve reputarsi obbligata alla restituzione di quanto percepito in eccedenza.

12. Con il secondo motivo – avverso la sentenza n. 1658/2017 - la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 3 Cost. in relazione all’interpretazione dell’art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 27.12.2013.

Deduce che, qualora si recepisca l ’avvers a tesi, secondo cui la percentuale del 30% va computata sulla differenza tra l’importo richiesto dall’amministrazione e quello corrisposto dal concessionario, si determina disparità di trattamento ai danni di colui che ha versato maggiori somme all’Erario. 13.Con il terzo motivo – avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art.111 Cost.

Deduce che ha errato la Corte di Venezia con l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui ha respinto l’istanza di correzione delle omissioni materiali inficianti la sentenza n. 1658/2017, tra cui la mancata indicazione del codice fiscale del Comune di Rosolina,a condannarla alle spese della procedura di correzione.14.Il primo motivo ed il secondo motivo di ricor so sono evidentemente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; ambedue i motivi comunque sono destituiti di fondamento e vannorespinti. 15.La corte d’appello ha reputato che ai commi 732 e 733 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 è da ricondurre l’ipotesi in cui le somme dovute all’amministrazione nonsiano state ancora corrisposte , sì che allo scopo della definizione della lite pendente le somme possono essere versate in misura ridotta(cfr. sentenza d’appello, pag. 8).

Ha reputato che viceversa,nella specie, la “[OSCURATO:PERSONA]” aveva atteso al versamentodelle somme ritenute dovute prima dell’inizio del giudizio e nessun versamento era stato effettuato a titolo di “condono” nei modi e con i tempi indicati dalla normativa sopravvenuta(cfr. sentenza d’appello, pag. 9).

Ha reputato dunque che il versamento eseguito prima del giudizio era stato effettuato ad altrotitolo (cfr. sentenza d’appello, pag. 9 ) .

16. V iene in rilievo, propriamente, la “generica nozione di imputazione”, ricondotta – in dottrina - all’evenienza in cui unico sia il rapporto di debito/credito, sicché siffatta “ imputazione ” esplicita , semplicemente, la inevitabile correlazione della prestazione eseguita all’unica esposizione debitoria,con effetti integralmente estintivi, qualora l’adempimento sia totale , con effetti parzialmente estintivi,qualora l’adempimento sia parziale.

Su tale scorta si rimarca che, allorché la “Bagni dal Moro” ha in data 22.4.2011, antecedentemente all’inizio del giudizio (cfr. al riguardo sentenza impugnata, pag. 8),provveduto al versamento a titolo di canone della somma di euro 39.931,29, siffatto pagamento ha sortito – e non poteva che sortire - l’effetto dell’inevitabile sua “ (generica) imputazione” all’unico rapporto obbligatorio esistente e traente titolo dalla concessione di cui la solvensfruiva.Più esattamente, quel pagamento ha comportato l’estinzione, in tegrale ovvero parziale, della pretesa obbligatoria traente causa dalla concessione e, attesa la sua irripetibilità, fatte salve, beninteso, indebite eccedenze, l’impossibilità che fosse “imputato” al rapporto obbligatorio insorto successivamente,a seguito e per effetto della presentazione della domanda di “condono”ai sensi dei commi 732 e 733 dell’art. 1 della sopravvenuta legge n. 147 del 27.12.2013. 17.In questi termini, dunque, non può che opinarsi come segue.

Da un canto, vannoappieno condivisi i riliev i della Corte veneziana secondo cui il pagamento eseguito ante causam a veva altro titolo ed “ una precisa imputazione nonché finalità satisfattiva del debito, che all’epoca si era, quindi, estinto per l’importo corrisposto” (così sentenza d’appello, pag. 9).

D’altro canto,vanno disattesi i rilievi della ricorrente secondo cui il pagamento eseguitonell’aprile del 2011 non fosse satisfattivo (cfr. ricorso, pag. 15) e ben potesse “essere utilizzato per perfezionare il condono ” (così ricorso, pag. 16). 18.L’ineccepibilità in diritto dei rilievi – qui condivisi – della corte distrettuale libera il campo da presunte disparità di trattamento in asserito spregio al formale canone egalitario di cui al 1° co. dell’art. 3 Cost.

In pari tempo, la corte territoriale ha, sì , affermato, traendo spunto dalla decisione assunta in un caso analogo(cfr. sentenza d’appello, pagg. 9 – 10) , che ai fini del perfezionamento del “condono” occorreva fornire dimostrazione dei positivi riscontri effettuati dall’ente impositore.

E però tal ultima affermazione è stata dalla corte di merito espressamente operataad abundantiam (cfr. sentenza d’appello, pag. 9) .

Cosicché le censure al riguardo esperi te dev ono reputarsi inammissibil i (cfr. Cass. sez. lav. 22.11.2010, n. 23635).E, per la medesima ragione, deve reputarsi che non esplica valenza nella specie - contrariamente a quanto la ricorrente prospetta segnatamente in memoria -il “precedente” di questo Giudice costituito dall’ordinanza n. 117 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (nella cui motivazione , infatti , si legge testualmente: “ i l provvedimento impugnato erra laddove, ritenendo determinante l’assenza di un riscontro positivo della domanda in ragione della discorde interpretazione della norma fatta dalle parti, finisce per attribuire alla [OSCURATO:PERSONA] la funzione ermeneutica del disposto di legge, quando una simile attività faceva parte dei compiti istituzionali dell’organo giudicante”). 19.Il terzo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 20.Effettivamente, con l’ ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Venezia, nel dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 287 cod. proc. civ. proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA]” ai fini della correzione delle omissioni materiali asseritamente inficianti la sentenza n. 1658/2017, ha fatto luogo alla condanna della collettiva istante alle spese della procedura di correzione, spese liquidate in euro 300,00 per onorari oltre accessori. 21.Su tale scorta è sufficiente il rinvio all’elaborazione di questa Corte.

Ovvero, in primo luogo, all’insegnamento secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non è consentita alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa ed una soccombente (cfr. Cass. 18 . 11 .201 6 , n. 23578; Cass. (ord.) 22.6.2020, n. 12184).

Ovvero, in secondo luogo, all’insegnamento secondo cui avverso l’ordinanzache dispone la correzione di errore materiale, ai sensi dell ’ art. 288 cod. proc. civ., è ammesso ilricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, 7° co., Cost., avente ad oggetto la statuizione dicondanna di una delle parti al pagamento dellespese del procedimento di correzione, avendo detta statuizione non soltanto carattere decisorio, ma altresì definitivo, in quanto non impugnabile con il rimedio di cui all’u.c. del citato art. 288, preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell’uso del potere dicorrezione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto (cfr. Cass. 22.2.2017, n. 4610).

22. I n accoglimento del terzo motivo di ricorso e con riferimento alla doglianza veicolata dal medesimo motivo l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’Appello di Venezia va cassata.

Nulla osta, giacché non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, a che la causa, ai sensi dell’art. 384, 2° co., ultima parte, cod. proc. civ., sia decisa nel merito e quindi a che dal testo dell’ordinanza sia e liminata la condanna della “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c.

“a rifondere alla controparte costituita le spese di lite della procedura, liquidate in euro 300,00 per onorari, oltre accessori di legge”. 23.Il ricorso per cassazione è stato seppur in parte accolto; il che giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

24. In dipendenza del parziale accoglimento del ricorso n on sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.

P .

R . n. 115/2002, la ricorrente sia tenut a a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co.bis dell’art. 13 del medesimo d.

P .

R .

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il terzo motivo di ricors o , cassa in relazione a ll’ accolto motivo l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’Appello di Venezia e, decidendo nel merito, espunge dal testo della stessa ordinanza la condanna della “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c.

“a rifondere alla controparte costituita le spese di lite della procedura, liquidate in euro 300,00 per onorari, oltre accessori di legge”; rigetta il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 8 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domic iliat a in Roma, allavia degli S c i pioni , n. 268/A , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] disgiuntamente e congiuntamente a l l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l a rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro AGENZIA del DEMANIO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE e COMUNE di ROSOLINA – c.f. 81 00 4580296 – in persona del sindaco pro tempore.INTIMATO avverso la sentenza n.1658 - 1 1. 7 / 24 .8 . 201 7 del la Corte d’Appello di Venezia , avversol’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’Appello di Venezia, udita la relazione nella camera di consiglio del 26 gennaio2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato la “ [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. d i [OSCURATO:PERSONA] C.” citavaa comparire dinanzi al Tribunale di Venezia l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Rosolina. Esponeva che fruiva della concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa n. 6/2002, in forza della quale gestiva uno stabilimento balneare ad uso pubblico con relative pertinenze demaniali alla località [OSCURATO:PERSONA] in Comune di Rosolina. Esponeva che l’ente concedente aveva in maniera abnorme determinato il canone demaniale marittimo per l’anno 2011 in euro 92.778,57, oltre all’integrazione di euro 2.994,21. Esponeva che aveva comunque in data 22.4.2011 provveduto al versamento a titolo di canone, come da ricevuta allegata,della somma di euro 39.931,29, oltre agli importi di euro 1.197,94 e di euro 798,60 Chiedevafarsi luogo all’accertamento del le somme dovute a titolo di canone demaniale marittimo per l’anno 2011. 2.Si costituiva l’Agenzia del Demanio. Instava, tra l’altro,per il rigetto dell’avversa domanda ed in riconvenzionale per la condanna della società attrice al pagamento della differenza tra la somma corrisposta e la maggior somma dovuta. 3.Veniva dichiarato contumace il Comune di Rosolina.4.Nelle more, in data 28.1.2014 , la “[OSCURATO:PERSONA]” formulava al Comune di Rosolina ed all’Agenzia del Demanio di Venezia istanza –poi allegata in copia al giudizio - di definizione del procedimento giudiziario pendente ai sensi de i commi 732 e 733dell’art. 1 della s opravvenuta legge n. 147 del 27.12.2013, commi contemplanti, allo scopo, appunto, della definizione dei procedimenti pendenti, la corresponsione, in un unico importo, del 30% delle somme dovute. 5.Con sentenza n. 947/2015 il Tribunale di Venezia accertava e dichiarava che il canone demaniale dovuto dall a “[OSCURATO:PERSONA]” era pari ad euro 28.731,83, che la collettiva attrice aveva versato il maggior importo di euro 39.931,29, che, conseguentemente, nullapiù era dovuto dall ’istante ; rigettava la riconvenzionale dell’Agenzia del Demanio. 6.Proponeva appello l’Agenzia del Demanio . Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C.”. Non si costituiva il Comune di Rosolina. 7.Con sentenza n. 1658 dei 11.7/24.8.2017 la Corte d’Appello di Venezia, in parzialeaccoglimento dell’appello, rigettava la pretesa di “ condono ” della “[OSCURATO:PERSONA]”s.n.c., rigettava la domanda riconvenzionale dell’Agenzia del Demanio e compensava le spese di entrambi i gradi. 8.Con ordinanza in data 7.11.2017 la Corte d’Appello di Venezia dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 287 cod. proc. civ. proposto da lla “[OSCURATO:PERSONA]”s.n.c. ai fini della correzione delle omissioni materiali inficianti la sentenza n. 1658/2017 e condannava la collettiva istante alle spese della procedura di correzione. 9. Avverso la sentenza n. 1658/2017 ed avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Venezia ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C.”; ne ha chiesto sulla scorta di tremotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. L’Agenzia del Demanio ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. Il Comune di Rosolinanon ha svolto difese. 10.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 11.Con il primo motivo – avverso la sentenza n. 1658/2017 - la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 27.12.2013. Deduce chei commi 732 e 733 dell’art. 1 della legge n. 147 / 2013 sono stati dalla Corte di Venezia erroneamenteinterpretati. Deduce che il comma 732 noncircoscrive la sua applicabilità alle sole ipotesi in cui le somme dovute non siano state v ersate dal concessionario e che il “condono” è previsto per tutte le ipotesi in cui, come nella specie, la lite è pendente. Deduce altresì che il pagamento eseguito in data 22.4.2011 non era affatto definitivo e satisfattivo, siccome con l’iniziale atto di citazione ha, da un lato, contestatol’abnorme importo richiesto dal Comune di Rosolina ed ha, da ll’altro , domandatol’accertamento delle somme effettivamente dovute . Deduce quindi che ha erratola corte d’appello a ritenereche l’importo versato antecedentemente all’inizio del giudizio non po te ss e essere utilizzato per perfezionare il “condono”. Deduce al contempo che il comma 732 non prevede che la percentuale del 30% sia computatasulla differenza tra l’importo richiesto dall’amministrazione e quello corrisposto dal concessionario; che, propriamente, il dettato normativo non adopera la dizione “ancora dovuto”. Deduce per altro verso che, contrariamente all’assunto della corte di merito, i commi 732 e 733 dell’art. 1 della n. 147/2013 nonrichiedono affatto il riscontro positivodel “condono” da p arte dell’amministrazione concedente. Deduce infine che le somme in preceden za corrisposte devono andare a scomputo di quelle dovute in virtù del “condono”e che l’amministrazione deve reputarsi obbligata alla restituzione di quanto percepito in eccedenza. 12. Con il secondo motivo – avverso la sentenza n. 1658/2017 - la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 3 Cost. in relazione all’interpretazione dell’art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 27.12.2013. Deduce che, qualora si recepisca l ’avvers a tesi, secondo cui la percentuale del 30% va computata sulla differenza tra l’importo richiesto dall’amministrazione e quello corrisposto dal concessionario, si determina disparità di trattamento ai danni di colui che ha versato maggiori somme all’Erario. 13.Con il terzo motivo – avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art.111 Cost. Deduce che ha errato la Corte di Venezia con l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui ha respinto l’istanza di correzione delle omissioni materiali inficianti la sentenza n. 1658/2017, tra cui la mancata indicazione del codice fiscale del Comune di Rosolina,a condannarla alle spese della procedura di correzione.14.Il primo motivo ed il secondo motivo di ricor so sono evidentemente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; ambedue i motivi comunque sono destituiti di fondamento e vannorespinti. 15.La corte d’appello ha reputato che ai commi 732 e 733 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 è da ricondurre l’ipotesi in cui le somme dovute all’amministrazione nonsiano state ancora corrisposte , sì che allo scopo della definizione della lite pendente le somme possono essere versate in misura ridotta(cfr. sentenza d’appello, pag. 8). Ha reputato che viceversa,nella specie, la “[OSCURATO:PERSONA]” aveva atteso al versamentodelle somme ritenute dovute prima dell’inizio del giudizio e nessun versamento era stato effettuato a titolo di “condono” nei modi e con i tempi indicati dalla normativa sopravvenuta(cfr. sentenza d’appello, pag. 9). Ha reputato dunque che il versamento eseguito prima del giudizio era stato effettuato ad altrotitolo (cfr. sentenza d’appello, pag. 9 ) . 16. V iene in rilievo, propriamente, la “generica nozione di imputazione”, ricondotta – in dottrina - all’evenienza in cui unico sia il rapporto di debito/credito, sicché siffatta “ imputazione ” esplicita , semplicemente, la inevitabile correlazione della prestazione eseguita all’unica esposizione debitoria,con effetti integralmente estintivi, qualora l’adempimento sia totale , con effetti parzialmente estintivi,qualora l’adempimento sia parziale. Su tale scorta si rimarca che, allorché la “Bagni dal Moro” ha in data 22.4.2011, antecedentemente all’inizio del giudizio (cfr. al riguardo sentenza impugnata, pag. 8),provveduto al versamento a titolo di canone della somma di euro 39.931,29, siffatto pagamento ha sortito – e non poteva che sortire - l’effetto dell’inevitabile sua “ (generica) imputazione” all’unico rapporto obbligatorio esistente e traente titolo dalla concessione di cui la solvensfruiva.Più esattamente, quel pagamento ha comportato l’estinzione, in tegrale ovvero parziale, della pretesa obbligatoria traente causa dalla concessione e, attesa la sua irripetibilità, fatte salve, beninteso, indebite eccedenze, l’impossibilità che fosse “imputato” al rapporto obbligatorio insorto successivamente,a seguito e per effetto della presentazione della domanda di “condono”ai sensi dei commi 732 e 733 dell’art. 1 della sopravvenuta legge n. 147 del 27.12.2013. 17.In questi termini, dunque, non può che opinarsi come segue. Da un canto, vannoappieno condivisi i riliev i della Corte veneziana secondo cui il pagamento eseguito ante causam a veva altro titolo ed “ una precisa imputazione nonché finalità satisfattiva del debito, che all’epoca si era, quindi, estinto per l’importo corrisposto” (così sentenza d’appello, pag. 9). D’altro canto,vanno disattesi i rilievi della ricorrente secondo cui il pagamento eseguitonell’aprile del 2011 non fosse satisfattivo (cfr. ricorso, pag. 15) e ben potesse “essere utilizzato per perfezionare il condono ” (così ricorso, pag. 16). 18.L’ineccepibilità in diritto dei rilievi – qui condivisi – della corte distrettuale libera il campo da presunte disparità di trattamento in asserito spregio al formale canone egalitario di cui al 1° co. dell’art. 3 Cost. In pari tempo, la corte territoriale ha, sì , affermato, traendo spunto dalla decisione assunta in un caso analogo(cfr. sentenza d’appello, pagg. 9 – 10) , che ai fini del perfezionamento del “condono” occorreva fornire dimostrazione dei positivi riscontri effettuati dall’ente impositore. E però tal ultima affermazione è stata dalla corte di merito espressamente operataad abundantiam (cfr. sentenza d’appello, pag. 9) . Cosicché le censure al riguardo esperi te dev ono reputarsi inammissibil i (cfr. Cass. sez. lav. 22.11.2010, n. 23635).E, per la medesima ragione, deve reputarsi che non esplica valenza nella specie - contrariamente a quanto la ricorrente prospetta segnatamente in memoria -il “precedente” di questo Giudice costituito dall’ordinanza n. 117 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (nella cui motivazione , infatti , si legge testualmente: “ i l provvedimento impugnato erra laddove, ritenendo determinante l’assenza di un riscontro positivo della domanda in ragione della discorde interpretazione della norma fatta dalle parti, finisce per attribuire alla [OSCURATO:PERSONA] la funzione ermeneutica del disposto di legge, quando una simile attività faceva parte dei compiti istituzionali dell’organo giudicante”). 19.Il terzo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 20.Effettivamente, con l’ ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Venezia, nel dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 287 cod. proc. civ. proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA]” ai fini della correzione delle omissioni materiali asseritamente inficianti la sentenza n. 1658/2017, ha fatto luogo alla condanna della collettiva istante alle spese della procedura di correzione, spese liquidate in euro 300,00 per onorari oltre accessori. 21.Su tale scorta è sufficiente il rinvio all’elaborazione di questa Corte. Ovvero, in primo luogo, all’insegnamento secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non è consentita alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa ed una soccombente (cfr. Cass. 18 . 11 .201 6 , n. 23578; Cass. (ord.) 22.6.2020, n. 12184). Ovvero, in secondo luogo, all’insegnamento secondo cui avverso l’ordinanzache dispone la correzione di errore materiale, ai sensi dell ’ art. 288 cod. proc. civ., è ammesso ilricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, 7° co., Cost., avente ad oggetto la statuizione dicondanna di una delle parti al pagamento dellespese del procedimento di correzione, avendo detta statuizione non soltanto carattere decisorio, ma altresì definitivo, in quanto non impugnabile con il rimedio di cui all’u.c. del citato art. 288, preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell’uso del potere dicorrezione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto (cfr. Cass. 22.2.2017, n. 4610). 22. I n accoglimento del terzo motivo di ricorso e con riferimento alla doglianza veicolata dal medesimo motivo l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’Appello di Venezia va cassata. Nulla osta, giacché non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, a che la causa, ai sensi dell’art. 384, 2° co., ultima parte, cod. proc. civ., sia decisa nel merito e quindi a che dal testo dell’ordinanza sia e liminata la condanna della “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c. “a rifondere alla controparte costituita le spese di lite della procedura, liquidate in euro 300,00 per onorari, oltre accessori di legge”. 23.Il ricorso per cassazione è stato seppur in parte accolto; il che giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 24. In dipendenza del parziale accoglimento del ricorso n on sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P . R . n. 115/2002, la ricorrente sia tenut a a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co.bis dell’art. 13 del medesimo d. P . R . P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il terzo motivo di ricors o , cassa in relazione a ll’ accolto motivo l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’Appello di Venezia e, decidendo nel merito, espunge dal testo della stessa ordinanza la condanna della “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c. “a rifondere alla controparte costituita le spese di lite della procedura, liquidate in euro 300,00 per onorari, oltre accessori di legge”; rigetta il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 08893/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris