CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41208/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 624 cod.pen., aggravato ex art. 625 n. 2 cod.pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso censura, in maniera apodittica e generica, l'eccessività del trattamento sanzionatorio, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione a tal fine resa dalla decisione della Corte territoriale (pag. 2): ne deriva l'inammissibilità della censura perché priva della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1