Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 80/1964
ECLI:IT:COST:1964:80
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
In un procedimento civile tra [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di
Nurachi, avente ad oggetto la perequazione del canone di un affitto in
corso tra le parti, la Sezione specializzata agraria del Tribunale di
Oristano, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata
un'eccezione del convenuto, ha sollevato, con ordinanza del 24 marzo
1964, questione di legittimità costituzionale delle disposizioni
contenute negli artt. 1, 2, 3 e 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567,
in riferimento ai principi enunciati negli artt. 24 e 102 della
[OSCURATO:PERSONA].
Secondo il Tribunale le citate disposizioni svuoterebbero di
contenuto la funzione giurisdizionale, poiché sottrarrebbero al
giudice la disponibilità della prova e lo costringerebbero ad
attingere gli elementi per la soluzione delle controversie in materia
di perequazione dei canoni d'affitto di fondi rustici, non dalla legge
o dalla diretta valutazione dei fatti, accertati con gli strumenti
predisposti dal rito civile, bensì dall'atto amministrativo di una
Commissione tecnica. E ciò anche quando le "tabelle" compilate dalle
Commissioni fossero da ripudiare o da correggere, perché erronee, o
perché influenzate da considerazioni e fattori estranei ad una pura
valutazione tecnica e frutto di compromesso fra i componenti delle
Commissioni stesse, i quali, non godendo di una posizione super partes,
non sono in grado di garantire un giudizio sereno ed obiettivo.
Né, prosegue il Tribunale, può dirsi che alle parti sia dato di
far valere le rispettive ragioni, attraverso l'esercizio del diritto di
difesa loro assicurato nel processo civile, posto che, proprio nella
fase di formazione delle "tabelle", e cioè nella fase preminente
nell'iter di ricerca dell'equo canone, esse sono escluse dal
contraddittorio.
L'ordinanza è stata notificata alle parti in causa rispettivamente
il 28 e il 29 aprile 1964 ed al Presidente del Consiglio dei Ministri
il 28 aprile; è stata comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento; è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] del 23 maggio
1964, n. 126.
Nessuna delle parti si è costituita nel giudizio davanti a questa
Corte.
:
Con la sentenza n. 40 del corrente anno, questa Corte ha dichiarato
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della
legge 12 giugno 1962, n. 567, per contrasto col principio
dell'indipendenza dei giudici garantito dall'art. 101 della
[OSCURATO:PERSONA].
Affermò allora la Corte che le "tabelle" contemplate dall'art. 3
della legge, compilate dalle Commissioni tecniche previste dall'art. 2,
e cui, ai sensi dell'art. 1, i canoni degli affitti di fondi rustici
debbono uniformarsi, sono dei veri e propri atti normativi: onde non
contrasta col principio della indipendenza dei giudici il fatto che
questi ultimi, aditi nel caso di inosservanza di quelle "tabelle",
siano obbligati dall'art. 7 a farne applicazione, uniformandosi
tassativamente ai limiti minimi e massimi da esse indicati.
Le questioni, in un certo senso analoghe, ora proposte dal
Tribunale di Oristano, sono ugualmente infondate.
Secondo l'ordinanza di questo Tribunale, i riferiti artt. 1, 2, 3 e
7 della legge si risolverebbero nel conferimento alle Commissioni
tecniche di "attribuzioni proprie del giudice", e perciò
contrasterebbero con l'art. 102 della [OSCURATO:PERSONA], il quale riserva ai
giudici la funzione giurisdizionale, e con l'art. 24 della
[OSCURATO:PERSONA], il quale garantisce ai cittadini il diritto alla tutela
giurisdizionale.
Entrambe le affermazioni sono però inesatte.
Poiché le "tabelle" sono - come fu affermato nella sentenza n. 40
- degli atti normativi, e non degli atti di giurisdizione, non è
esatto che alle Commissioni tecniche siano state conferite delle
"attribuzioni proprie dei giudici".
Siccome poi, a parte ciò - e anche questo è stato già affermato
nella sentenza n. 40 -, oltre al ricorso officioso contemplato
dall'art. 5, contro le "tabelle" sono aperti tutti i rimedi giuridici
consentiti agli interessati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle leggi nei
confronti degli atti amministrativi illegittimi, non è neppure esatto
che con l'attribuirne l'emanazione a organi amministrativi sia stato
violato il diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale, garantito
dall'art. 24 della [OSCURATO:PERSONA].
Né quest'ultimo diritto risulta violato sotto il profilo -
adombrato nella parte finale dell'ordinanza - della mancanza di un
contraddittorio nella fase di formazione delle "tabelle". Non essendo,
queste, atti di giurisdizione, è chiaro che per esse non trova
applicazione il diritto di difesa, enunciato nell'art. 24 della
[OSCURATO:PERSONA], altre essendo le garanzie accordate dalla [OSCURATO:PERSONA] ai
singoli nei confronti dei provvedimenti di natura non giurisdizionale.
Comunque non va taciuto che delle Commissioni tecniche fanno parte -
proprio perché possano far presenti le rispettive ragioni -
rappresentanze paritetiche delle varie categorie interessate.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale,
sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, degli artt. 1, 2, 3 e 7
della legge 12 giugno 1962, n. 567, contenente norme in materia di
affitto di fondi rustici, in riferimento agli artt. 24 e 102 della
[OSCURATO:PERSONA].
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.
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