CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11070/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], e del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trieste, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen., confermava la decisione del locale G.i.p., che, dopo aver ritenuto la gravità indiziaria del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (aggravato ai sensi dell'art. 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T.U. imm.) a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva applicato loro la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio della regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale escludeva il pericolo di fuga, sulla base di un giudizio prognostico basato sulla condotta degli indagati, sulle loro condizioni di vita e sui loro precedenti. [OSCURATO:PERSONA], né Lamrini, si erano opposti all'arresto. Entrambi risiedevano stabilmente in territorio europeo. Entrambi erano in possesso di regolari documenti ed erano incensurati. Nulla lasciava presagire che, al momento debito, la potestà punitiva dello Stato non potesse essere utilmente esercitata. Il Tribunale ammetteva il pericolo di reiterazione, ma giudicava la misura cautelare gradata adeguata a scongiurarlo, alla luce della modesta caratura criminale degli indagati, della loro personalità e del ruolo di secondo piano ricoperto nella vicenda. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il ricorrente richiama le peculiarità del territorio ove esercita le sue funzioni, immediatamente confinante con Stati dell'Unione europea rispetto ai quali non esistono valichi di confine presidiati. Tale situazione avrebbe reso possibile il fenomeno degli stranieri che entrano in Italia all'unico scopo di commettere reati, varcando la frontiera in senso contrario subito dopo averlo fatto. Tale fenomeno imporrebbe una valutazione del pericolo di fuga diversa da quella usuale nel resto d'Italia. Il ricorrente riprende quindi, testualmente„ ampi stralci di talune decisioni di questa Corte, inerenti l'applicazione della norma processuale in titolo in rapporto a vicende del territorio triestino, chiedendosi, retoricamente, se serva altro per dimostrare la fondatezza delle sue ragioni, che solo il giudice a quo non sarebbe in grado di comprendere. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in rapporto all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.Il ricorrente sostiene che, in ordine al reato per cui si procede, sussista la presunzione (relativa) di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, che il Tribunale di Trieste non avrebbe vinto, né rispetto al pericolo di fuga, né rispetto al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta in Forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché, nelle premesse, articolato in punto di fatto, e nel resto meramente riproduttivo di estesi passaggi motivazionali, tratti da decisioni di questa Corte, seguiti dall'assertiva affermazione che il Tribunale dell'appello cautelare si sarebbe discostato dai corrispondenti principi di diritto. L'assunto, infatti, non è preceduto dall'effettiva ricogrvizione dell'ampio ragionamento giudiziale, con cui il ricorrente omette concretamente ogni confronto, né è dunque sorretto da un vaglio critico adeguato ed effettivamente mirato ai contenuti dell'ordinanza impugnata. Il difetto di adeguata correlazione tra le argomentazioni riportate dall'ordinanza medesima, e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, ridonda inevitabilmente nel vizio di aspecificità di quest'ultima (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01), che preclude al riguardo la valida instaurazione del giudizio di legittimità. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il reato per cui si procede, benché in realtà non ricompreso nel perimetro di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., soggiace però alle previsioni - di effetto equivalente - recate dall'art. 12, comma 4-bis, T.U. imm. Secondo tale disposizione, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal precedente comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, ovvero (v. Corte cost., n. 331 del 2011) elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Il giudice a quo ha copiosamente motivato circa la ritenuta insussistenza del pericolo di fuga, mentre, in ordine al pericolo di reiterazione, ha addotto precise circostanze di fatto a giustificazione della sua ridotta intensità e dell'adeguatezza di misure non custodiali a fronteggiarlo. Detto giudice ha così anche, sia pure implicitamente, superato le presunzioni legali, di ordine relativo, e il plausibile ragionamento svolto (che il ricorrente non contrasta con argomenti puntuali) supera il vaglio di questa Corte. 3. Il ricorso deve essere conclu