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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42509/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/03/2021 della Corte d'appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del S. Procuratore Generale, A. Picardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, limitatamente alla rideterminazione dell'aumento di pena operato per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. lette le richieste del difensore, avv.

A. Domanico, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Castrovillari, in data 7 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 2.500 di multa, in relazione al delitto di cui agli artt. 2 e 7

I. 2 ottobre 1967, n. 895 e 99 cod. pen. (capo A) ed alla contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. (capo B), ritenuta la recidiva per il delitto, applicata la disciplina della continuazione e la diminuente prevista per il giudizio abbreviato. !

2. Avverso il provvedimento descritto propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, avv.

A. Domanico, deducendo due vizi, di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato assorbimento del reato di cui al capo B in quello di detenzione illecita di arma comune da sparo e relativo munizionamento.

Dalla stessa contestazione si evince che la detenzione dell'arma e delle munizioni è avvenuta nello stesso contesto spaziale e con identica finalità di utilizzo (pistola carica e proiettili rinvenuti nel medesimo borsello, riposto in cucina).

2.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione alla contestazione della recidiva.

Nel caso di specie non vi è altra precedente condanna in cui sia stata riconosciuta la recidiva semplice, ma solo un precedente in cui questa non è stata applicata.

Dunque, la recidiva non è reiterata ma soltanto specifica ed infraquinquennale con conseguente aumento soltanto della metà e non dei due terzi, come applicato dal Tribunale.

2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'aumento operato ex art. 81 cod. pen.

Il reato satellite, nella specie, è punito con pena alternativa, mentre l'aumento è stato fatto sia sull'entità della pena pecuniaria che su quella detentiva di cui alla violazione più grave, in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha specificato che (Sez.

U, n. 40983 del 2018), se la violazione più grave è punita con pena congiunta, l'aumento deve essere disposto soltanto in relazione ad una delle pene alternative stabilite per il reato satellite punito con pena alternativa.

3. Il S. Procuratore generale presso questa Corte, A. Picardi, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena operato per il capo B, ferma restando l'affermazione di responsabilità.

3.1. La difesa ha fatto pervenire richieste scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso, ulteriormente argomentando e replicando anche alla requisitoria del Procuratore generale, nonché sollecitando l'acquisizione, da parte della Corte, del certificato penale dell'imputato, onde verificare l'assunto difensivo circa la contestazione inerente alla recidiva di cuì all'art. 99, quarto comma, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo di ricorso.

1. Il primo motivo è infondato.

Si tratta di censura reiterativa di analoga questione prospettata con il gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione immune da manifesta illogicità, coerente e priva di vizi di ogni tipo.

Invero, è noto che, in materia di abusiva detenzione di armi e munizioni, la contravvenzione per illegale possesso di munizioni, non resta assorbita nel delitto di detenzione di arma allorché la prima non attenga alla normale dotazione dell'arma stessa, ma riguardi un quantitativo maggiore rispetto a quello che ordinariamente si conserva e sia di diverso calibro o di numero superiore a quello che può essere contenuto nel caricatore (Sez. 1, n. 7983 del 24/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275170; Sez. 1, n. 17808 del 2/4/2008, Amato, Rv. 239852; Sez. 6, n. 29719 del 27/5/2003, Orlandi, Rv. 225870; Sez. 1, n. 7702 del 4/12/1987, dep. 1988, Ceccarelli, Rv. 178764).

In ossequio a tale costante indirizzo, la Corte territoriale ha infatti rilevato che l'imputato era stato trovato in possesso di un totale di 25 proiettili di calibro 38, quindi in numero superiore a quello che può essere contenuto in un caricatore di arma del tipo di quella rinvenuta nella disponibilità del Riviera (revolver a cinque colpi, marca Smith & Wesson cal. 38 special: cfr. pag. 4).

1.1. Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Si tratta di censura che non risulta articolata, quanto al profilo prospettato con il ricorso, con l'atto di appello come si ricava dall'incontestata sintesi del motivo di gravame, riportato a pag. 1 della sentenza impugnata, ove il motivo sub 2), avente ad oggetto la recidiva, riguardava la richiesta di esclusione della contestata recidiva e l'elisione del relativo aumento.

1.2. Il terzo motivo è fondato.

Si rileva che, effettivamente, il reato satellite è punito con pena alternativa, mentre l'aumento, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., è stato operato sia sull'entità della pena pecuniaria che su quella detentiva di cui al reato base.

Tanto, in contrasto con i principi affermati da questa Corte (Sez.

U, n. 40983 del 21/6/2018, Giglía, Rv. 273751, in motivazione pag. 11) che ha specificato che, in caso in cui il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con quella alternativa, il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto di quelle previste congiuntamente per la violazione più grave, motivando la scelta ex art. 133 cod. pen.

A tale incombente non si può provvedere in questa sede, per essere rimessa al giudice di merito, ogni valutazione discrezionale in relazione al genere di pena che dovrà essere irrogata a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen. 2.

Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale competente, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, nei limiti indicati.

2.1. Segue, inoltre, il rigetto dei restanti motivi di ricorso e la conseguente declaratoria, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., di irrevocabilità della pronuncia quanto all'affermazione di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'aumento per la continuazione relativo alla contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.

Rigetta nel resto il ricorso.

Dichiara, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. irrevocabile l'affermazione di respo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/03/2021 della Corte d'appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del S. Procuratore Generale, A. Picardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, limitatamente alla rideterminazione dell'aumento di pena operato per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. lette le richieste del difensore, avv. A. Domanico, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Castrovillari, in data 7 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 2.500 di multa, in relazione al delitto di cui agli artt. 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 e 99 cod. pen. (capo A) ed alla contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. (capo B), ritenuta la recidiva per il delitto, applicata la disciplina della continuazione e la diminuente prevista per il giudizio abbreviato. ! 2. Avverso il provvedimento descritto propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, avv. A. Domanico, deducendo due vizi, di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato assorbimento del reato di cui al capo B in quello di detenzione illecita di arma comune da sparo e relativo munizionamento. Dalla stessa contestazione si evince che la detenzione dell'arma e delle munizioni è avvenuta nello stesso contesto spaziale e con identica finalità di utilizzo (pistola carica e proiettili rinvenuti nel medesimo borsello, riposto in cucina). 2.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione alla contestazione della recidiva. Nel caso di specie non vi è altra precedente condanna in cui sia stata riconosciuta la recidiva semplice, ma solo un precedente in cui questa non è stata applicata. Dunque, la recidiva non è reiterata ma soltanto specifica ed infraquinquennale con conseguente aumento soltanto della metà e non dei due terzi, come applicato dal Tribunale. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'aumento operato ex art. 81 cod. pen. Il reato satellite, nella specie, è punito con pena alternativa, mentre l'aumento è stato fatto sia sull'entità della pena pecuniaria che su quella detentiva di cui alla violazione più grave, in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha specificato che (Sez. U, n. 40983 del 2018), se la violazione più grave è punita con pena congiunta, l'aumento deve essere disposto soltanto in relazione ad una delle pene alternative stabilite per il reato satellite punito con pena alternativa. 3. Il S. Procuratore generale presso questa Corte, A. Picardi, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena operato per il capo B, ferma restando l'affermazione di responsabilità. 3.1. La difesa ha fatto pervenire richieste scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso, ulteriormente argomentando e replicando anche alla requisitoria del Procuratore generale, nonché sollecitando l'acquisizione, da parte della Corte, del certificato penale dell'imputato, onde verificare l'assunto difensivo circa la contestazione inerente alla recidiva di cuì all'art. 99, quarto comma, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo di ricorso. 1. Il primo motivo è infondato. Si tratta di censura reiterativa di analoga questione prospettata con il gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione immune da manifesta illogicità, coerente e priva di vizi di ogni tipo. Invero, è noto che, in materia di abusiva detenzione di armi e munizioni, la contravvenzione per illegale possesso di munizioni, non resta assorbita nel delitto di detenzione di arma allorché la prima non attenga alla normale dotazione dell'arma stessa, ma riguardi un quantitativo maggiore rispetto a quello che ordinariamente si conserva e sia di diverso calibro o di numero superiore a quello che può essere contenuto nel caricatore (Sez. 1, n. 7983 del 24/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275170; Sez. 1, n. 17808 del 2/4/2008, Amato, Rv. 239852; Sez. 6, n. 29719 del 27/5/2003, Orlandi, Rv. 225870; Sez. 1, n. 7702 del 4/12/1987, dep. 1988, Ceccarelli, Rv. 178764). In ossequio a tale costante indirizzo, la Corte territoriale ha infatti rilevato che l'imputato era stato trovato in possesso di un totale di 25 proiettili di calibro 38, quindi in numero superiore a quello che può essere contenuto in un caricatore di arma del tipo di quella rinvenuta nella disponibilità del Riviera (revolver a cinque colpi, marca Smith & Wesson cal. 38 special: cfr. pag. 4). 1.1. Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Si tratta di censura che non risulta articolata, quanto al profilo prospettato con il ricorso, con l'atto di appello come si ricava dall'incontestata sintesi del motivo di gravame, riportato a pag. 1 della sentenza impugnata, ove il motivo sub 2), avente ad oggetto la recidiva, riguardava la richiesta di esclusione della contestata recidiva e l'elisione del relativo aumento. 1.2. Il terzo motivo è fondato. Si rileva che, effettivamente, il reato satellite è punito con pena alternativa, mentre l'aumento, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., è stato operato sia sull'entità della pena pecuniaria che su quella detentiva di cui al reato base. Tanto, in contrasto con i principi affermati da questa Corte (Sez. U, n. 40983 del 21/6/2018, Giglía, Rv. 273751, in motivazione pag. 11) che ha specificato che, in caso in cui il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con quella alternativa, il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto di quelle previste congiuntamente per la violazione più grave, motivando la scelta ex art. 133 cod. pen. A tale incombente non si può provvedere in questa sede, per essere rimessa al giudice di merito, ogni valutazione discrezionale in relazione al genere di pena che dovrà essere irrogata a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen. 2. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale competente, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, nei limiti indicati. 2.1. Segue, inoltre, il rigetto dei restanti motivi di ricorso e la conseguente declaratoria, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., di irrevocabilità della pronuncia quanto all'affermazione di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'aumento per la continuazione relativo alla contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. irrevocabile l'affermazione di respo
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