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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 22649/2026

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di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale in atti;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;Numero registro generale 24346/2023Numero sezionale 4747/2026Numero di raccolta generale 22649/2026Data pubblicazione 03/07/2026– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio n. 2523/2023, depositata in cancelleria in data 28/4/2023;udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 4 giugno 2026;Nell’anno 2014 il Sig. [OSCURATO:PERSONA] era titolare di un centro trasmissionedati operante per conto del bookmaker estero Stanleybet MaltaLimited.L’Agenzia delle Dogane – Ufficio dei Monopoli, emise a carico del DePetris (d’ora in poi, “il contribuente”) un [OSCURATO:PERSONA] diConstatazione in virtù del quale era stato determinato induttivamenteil volume della raccolta delle scommesse da parte del contribuentenell’anno 2014, e quindi applicata l’imposta unica di cui al D. Lgs. 23Dicembre 1998 n. 504 e le relative sanzioni.In data 18 Luglio 2019, l’Ufficio dei Monopoli per il Lazio dell’[OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli emise l’avviso di accertamento n.M17140006447U, codice atto 00006190201, protocollo ente 52647,notificato in data 9 Agosto 2019.

Con tale avviso di accertamento,l’Agenzia delle Dogane – Ufficio dei Monopoli, sulla base dei valori medidella Provincia di Roma ove era sita l’attività, ha determinato la raccoltadi scommesse in Euro 342.147,82 e, quindi, ha richiesto il pagamentodell’imposta unica di Euro 17.107,39, oltre a sanzioni per Euro20.528,87 ed interessi per Euro 3.110,26.Avverso il suddetto avviso di accertamento, il contribuente proposericorso dinanzi la [OSCURATO:PERSONA] di Roma,chiedendone l’annullamento.Il procedimento assunse il N.R.G. 2513/2020.L’Agenzia delle Dogane non si costituì in giudizio.r.g. n. 24346/2023 a.c. 4/6/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 24346/2023Numero sezionale 4747/2026Numero di raccolta generale 22649/2026Data pubblicazione 03/07/2026In data 12 Settembre 2019, al contribuente fu altresì notificato unavviso di accertamento n.

TK501R703141/2019, emesso dall’Agenziadelle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] II di Roma, [OSCURATO:PERSONA].Con tale avviso di accertamento, emesso sulla base del primo avvisodell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Agenzia delle Entratedeterminò induttivamente il volume della raccolta delle scommesse perl’anno 2014 da parte del centro trasmissione dati gestito dall’esponentee, conseguentemente, sempre in via induttiva, l’aggio in ipotesipercepito.L’Agenzia delle Entrate, applicando un aggio medio dell’8%, determinòi ricavi dell’esponente in Euro 27.372,00 e, quindi, con il suddettoavviso di accertamento intimò all’esponente il pagamento delle imposteevase per Euro 13.260,60.Anche avverso detto avviso di accertamento il contribuente proposericorso dinanzi la [OSCURATO:PERSONA] di Roma,chiedendone l’annullamento.Il procedimento assunse il N.R.G. 2334/2020.Con sentenza n. 4585/16/2021, emessa dalla Commissione TributariaProvinciale di Roma, depositata in Segreteria in data 26 Aprile 2021, laCommissione Tributaria, previa riunione dei due procedimenti, rigettòi ricorsi e condannò l’esponente alla refusione delle spese legali pari adEuro 3.000,00.Avverso tale Sentenza, il contribuente propose appello dinanzi allaallora [OSCURATO:PERSONA] del Lazio.Il procedimento assunse il N.R.G. 5682/2021.Nel procedimento di appello si è costituita in giudizio anche l’[OSCURATO:PERSONA], rimasta contumace in primo grado.Con Sentenza n. 2523/2023, emessa dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio e pubblicata in data 28 Aprile 2023, la Corterigettò l’appello.r.g. n. 24346/2023 a.c. 4/6/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 24346/2023Numero sezionale 4747/2026Numero di raccolta generale 22649/2026Data pubblicazione 03/07/2026Avverso la sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a due motivi, illustrati con successiva memoriadifensiva.Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 32,comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.”, il contribuente deduce che la Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado del Lazio ha rigettato il ricorso proposto dalcontribuente sul presupposto per cui la documentazione, prodottasoltanto nel corso del giudizio e non previamente inviata in sede dicompilazione del questionario trasmesso all’Agenzia dei Monopoli,sarebbe inutilizzabile ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.P.R. n. 600del 1973.Così si legge nella sentenza oggi impugnata:“Quanto alla asserita violazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973,rileva il Collegio che è pacifico agli atti di giudizio che l’appellante nonha compiutamente compilato e pertanto risposto al questionarioconsegnatogli dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e per tale vianon ha permesso una analitica determinazione dell’attività di raccoltadelle scommesse esercitata nel periodo di riferimento (aprile 2013 –dicembre 2016).Pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 laCTP ha correttamente omesso di tenere conto ai fini della decisionedella documentazione prodotta dal contribuente nel giudizio di primogrado.Né meritevole di alcun pregio è il rilievo dell’appellante secondo cui lasanzione della “inutilizzabilità” sarebbe configurabile esclusivamente inpresenza di una specifica richiesta dell’Amministrazione finanziaria,r.g. n. 24346/2023 a.c. 4/6/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 24346/2023Numero sezionale 4747/2026Numero di raccolta generale 22649/2026Data pubblicazione 03/07/2026giacché risulta per tabulas che detta richiesta nella specie vi è stata edè consistita proprio nella consegna del questionario, restituito soltantoparzialmente compilato dal contribuente”.Sul punto, la sentenza impugnata sarebbe viziata in quanto avrebbeerroneamente interpretato la norma di diritto di riferimento,discostandosi dagli insegnamenti di questa Corte.Il contribuente richiama, in particolare, l’arresto di legittimità (Cass.,n. 16962 del 25 Giugno 2019) secondo il quale “affinché possa trovareapplicazione la preclusione prevista dal citato D.P.R. n. 600 del 1973,art. 32, comma 4, è necessario che il documento cui si riferisce lapreclusione sia stato espressamente richiesto dall’Ufficio, dovendo taledisposizione normativa essere interpretata in coerenza con il diritto didifesa previsto dall’art. 24 Cost. e con il principio di capacitàcontributiva richiamato dall’art. 53 Cost. (Cass. n. 16548 del22/6/2018; anche Cass. n. 13289/2011)”.La risposta al questionario, fornita da contribuente, rilevava ai soli finidell’imposta unica sulle scommesse, e riguardava il rapporto conl’Agenzia dei Monopoli, non quello con l’Agenzia delle Entrate.In ogni caso, il contribuente deduce che con il questionario non eranostati richiesti i documenti poi prodotti in giudizio.1.1.

Il motivo è fondato.Questa Corte, seguendo un orientamento nomofilattico ormaiconsolidato, ha stabilito che “in tema di accertamento tributario, ildivieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sedeamministrativa, previsto ex art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972,presuppone che vi sia stata una specifica richiesta degli agentiaccertatori (non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione diqualcosa che non si è richiesto), ed opera non solo nell'ipotesi di rifiuto(per definizione "doloso") dell'esibizione, ma anche nei casi in cui ilcontribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere ir.g. n. 24346/2023 a.c. 4/6/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 24346/2023Numero sezionale 4747/2026Numero di raccolta generale 22649/2026Data pubblicazione 03/07/2026documenti, o li sottragga all'ispezione non allo scopo di impedire laverifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovuto adimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.)” (Cass.,Sez. 5 -, Ordinanza n. 4662 del 21/02/2024, Rv. 670369 – 01; principioche vale anche in tema di imposte sui redditi, cfr. Cass., Sez. 5 -,Ordinanza n. 26133 del 07/10/2024, Rv. 672605 - 01).Il giudice d’appello non ha accertato se, con il questionariosomministrato al contribuente, l’Agenzia abbia specificamente richiestoa lui i documenti prodotti solo in sede contenziosa, sicché occorre unnuovo esame affinché si compia tale verifica di fatto.2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, il contribuente censura lasentenza d’appello nella parte in cui ha determinato induttivamentenella percentuale dell’8% l’aggio a lui corrisposto dal bookmaker esteroStanleybet [OSCURATO:PERSONA].Se il giudice di merito avesse ritenuto utilizzabile la documentazioneprodotta in giudizio dal contribuente, avrebbe determinato l’aggio inuna percentuale inferiore.2.1.

Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.3.

Il ricorso è accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo.La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa èrinviata, anche per le spese, alla CGT-2 del Lazio, in diversacomposizione.

P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione.r.g. n. 24346/2023 a.c. 4/6/2026 6Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 24346/2023Numero sezionale 4747/2026Numero di raccolta generale 22649/2026Data pubblicazione 03/07/2026Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 24346/2023 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale in atti;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;Numero registro generale 24346/2023Numero sezionale 4747/2026Numero di raccolta generale 22649/2026Data pubblicazione 03/07/2026– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio n. 2523/2023, depositata in cancelleria in data 28/4/2023;udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 4 giugno 2026;Nell’anno 2014 il Sig. [OSCURATO:PERSONA] era titolare di un centro trasmissionedati operante per conto del bookmaker estero Stanleybet MaltaLimited.L’Agenzia delle Dogane – Ufficio dei Monopoli, emise a carico del DePetris (d’ora in poi, “il contribuente”) un [OSCURATO:PERSONA] diConstatazione in virtù del quale era stato determinato induttivamenteil volume della raccolta delle scommesse da parte del contribuentenell’anno 2014, e quindi applicata l’imposta unica di cui al D. Lgs. 23Dicembre 1998 n. 504 e le relative sanzioni.In data 18 Luglio 2019, l’Ufficio dei Monopoli per il Lazio dell’[OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli emise l’avviso di accertamento n.M17140006447U, codice atto 00006190201, protocollo ente 52647,notificato in data 9 Agosto 2019. Con tale avviso di accertamento,l’Agenzia delle Dogane – Ufficio dei Monopoli, sulla base dei valori medidella Provincia di Roma ove era sita l’attività, ha determinato la raccoltadi scommesse in Euro 342.147,82 e, quindi, ha richiesto il pagamentodell’imposta unica di Euro 17.107,39, oltre a sanzioni per Euro20.528,87 ed interessi per Euro 3.110,26.Avverso il suddetto avviso di accertamento, il contribuente proposericorso dinanzi la [OSCURATO:PERSONA] di Roma,chiedendone l’annullamento.Il procedimento assunse il N.R.G. 2513/2020.L’Agenzia delle Dogane non si costituì in giudizio.r.g. n. 24346/2023 a.c. 4/6/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 24346/2023Numero sezionale 4747/2026Numero di raccolta generale 22649/2026Data pubblicazione 03/07/2026In data 12 Settembre 2019, al contribuente fu altresì notificato unavviso di accertamento n. TK501R703141/2019, emesso dall’Agenziadelle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] II di Roma, [OSCURATO:PERSONA].Con tale avviso di accertamento, emesso sulla base del primo avvisodell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Agenzia delle Entratedeterminò induttivamente il volume della raccolta delle scommesse perl’anno 2014 da parte del centro trasmissione dati gestito dall’esponentee, conseguentemente, sempre in via induttiva, l’aggio in ipotesipercepito.L’Agenzia delle Entrate, applicando un aggio medio dell’8%, determinòi ricavi dell’esponente in Euro 27.372,00 e, quindi, con il suddettoavviso di accertamento intimò all’esponente il pagamento delle imposteevase per Euro 13.260,60.Anche avverso detto avviso di accertamento il contribuente proposericorso dinanzi la [OSCURATO:PERSONA] di Roma,chiedendone l’annullamento.Il procedimento assunse il N.R.G. 2334/2020.Con sentenza n. 4585/16/2021, emessa dalla Commissione TributariaProvinciale di Roma, depositata in Segreteria in data 26 Aprile 2021, laCommissione Tributaria, previa riunione dei due procedimenti, rigettòi ricorsi e condannò l’esponente alla refusione delle spese legali pari adEuro 3.000,00.Avverso tale Sentenza, il contribuente propose appello dinanzi allaallora [OSCURATO:PERSONA] del Lazio.Il procedimento assunse il N.R.G. 5682/2021.Nel procedimento di appello si è costituita in giudizio anche l’[OSCURATO:PERSONA], rimasta contumace in primo grado.Con Sentenza n. 2523/2023, emessa dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio e pubblicata in data 28 Aprile 2023, la Corterigettò l’appello.r.g. n. 24346/2023 a.c. 4/6/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 24346/2023Numero sezionale 4747/2026Numero di raccolta generale 22649/2026Data pubblicazione 03/07/2026Avverso la sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a due motivi, illustrati con successiva memoriadifensiva.Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 32,comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.”, il contribuente deduce che la Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado del Lazio ha rigettato il ricorso proposto dalcontribuente sul presupposto per cui la documentazione, prodottasoltanto nel corso del giudizio e non previamente inviata in sede dicompilazione del questionario trasmesso all’Agenzia dei Monopoli,sarebbe inutilizzabile ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.P.R. n. 600del 1973.Così si legge nella sentenza oggi impugnata:“Quanto alla asserita violazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973,rileva il Collegio che è pacifico agli atti di giudizio che l’appellante nonha compiutamente compilato e pertanto risposto al questionarioconsegnatogli dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e per tale vianon ha permesso una analitica determinazione dell’attività di raccoltadelle scommesse esercitata nel periodo di riferimento (aprile 2013 –dicembre 2016).Pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 laCTP ha correttamente omesso di tenere conto ai fini della decisionedella documentazione prodotta dal contribuente nel giudizio di primogrado.Né meritevole di alcun pregio è il rilievo dell’appellante secondo cui lasanzione della “inutilizzabilità” sarebbe configurabile esclusivamente inpresenza di una specifica richiesta dell’Amministrazione finanziaria,r.g. n. 24346/2023 a.c. 4/6/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 24346/2023Numero sezionale 4747/2026Numero di raccolta generale 22649/2026Data pubblicazione 03/07/2026giacché risulta per tabulas che detta richiesta nella specie vi è stata edè consistita proprio nella consegna del questionario, restituito soltantoparzialmente compilato dal contribuente”.Sul punto, la sentenza impugnata sarebbe viziata in quanto avrebbeerroneamente interpretato la norma di diritto di riferimento,discostandosi dagli insegnamenti di questa Corte.Il contribuente richiama, in particolare, l’arresto di legittimità (Cass.,n. 16962 del 25 Giugno 2019) secondo il quale “affinché possa trovareapplicazione la preclusione prevista dal citato D.P.R. n. 600 del 1973,art. 32, comma 4, è necessario che il documento cui si riferisce lapreclusione sia stato espressamente richiesto dall’Ufficio, dovendo taledisposizione normativa essere interpretata in coerenza con il diritto didifesa previsto dall’art. 24 Cost. e con il principio di capacitàcontributiva richiamato dall’art. 53 Cost. (Cass. n. 16548 del22/6/2018; anche Cass. n. 13289/2011)”.La risposta al questionario, fornita da contribuente, rilevava ai soli finidell’imposta unica sulle scommesse, e riguardava il rapporto conl’Agenzia dei Monopoli, non quello con l’Agenzia delle Entrate.In ogni caso, il contribuente deduce che con il questionario non eranostati richiesti i documenti poi prodotti in giudizio.1.1. Il motivo è fondato.Questa Corte, seguendo un orientamento nomofilattico ormaiconsolidato, ha stabilito che “in tema di accertamento tributario, ildivieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sedeamministrativa, previsto ex art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972,presuppone che vi sia stata una specifica richiesta degli agentiaccertatori (non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione diqualcosa che non si è richiesto), ed opera non solo nell'ipotesi di rifiuto(per definizione "doloso") dell'esibizione, ma anche nei casi in cui ilcontribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere ir.g. n. 24346/2023 a.c. 4/6/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 24346/2023Numero sezionale 4747/2026Numero di raccolta generale 22649/2026Data pubblicazione 03/07/2026documenti, o li sottragga all'ispezione non allo scopo di impedire laverifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovuto adimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.)” (Cass.,Sez. 5 -, Ordinanza n. 4662 del 21/02/2024, Rv. 670369 – 01; principioche vale anche in tema di imposte sui redditi, cfr. Cass., Sez. 5 -,Ordinanza n. 26133 del 07/10/2024, Rv. 672605 - 01).Il giudice d’appello non ha accertato se, con il questionariosomministrato al contribuente, l’Agenzia abbia specificamente richiestoa lui i documenti prodotti solo in sede contenziosa, sicché occorre unnuovo esame affinché si compia tale verifica di fatto.2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, il contribuente censura lasentenza d’appello nella parte in cui ha determinato induttivamentenella percentuale dell’8% l’aggio a lui corrisposto dal bookmaker esteroStanleybet [OSCURATO:PERSONA].Se il giudice di merito avesse ritenuto utilizzabile la documentazioneprodotta in giudizio dal contribuente, avrebbe determinato l’aggio inuna percentuale inferiore.2.1. Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.3. Il ricorso è accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo.La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa èrinviata, anche per le spese, alla CGT-2 del Lazio, in diversacomposizione. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione.r.g. n. 24346/2023 a.c. 4/6/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 24346/2023Numero sezionale 4747/2026Numero di raccolta generale 22649/2026Data pubblicazione 03/07/2026Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 24346/2023 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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