CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 37424/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso l'ordinanza del 04/04/2024 del Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricOrso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:SOCIETA]., la quale si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 04/04/2024, il Tribunale di Sassari, pr nunciandosi in sede di appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen., conferm va l'ordinanza del 29/02/2024 della Corte d'appello dì Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con la quale era stata rigettata la richiesta che era stata presentata da [OSCURATO:SOCIETA]., nell'interesse e per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d'ora in po : "[OSCURATO:PERSONA]"), di revoca del sequestro preventivo che era stato originariamente disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. d'ora in poi: "Eneryitabio"), con decreto del 09/06/2016 del G.i.p. del Tribun le di Sassari e che aveva aAoggetto: 1) un complesso immobiliare per la produzione di energia fotovoltaica con annessi terreni pertinenziali sito nel Comune di Giave; 2) le somme che erano state accreditate dal [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi: GSE) sui conti correnti di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di incentivi ec nomici fino a concorrenza dell'importo di € 8.831.969,15. Tali beni erano stati successivamente confiscati - rispettivamente: ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen., in quanto cose che servirono a commettere il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbl che (art. 640- bis cod. pen.); ai sensi degli artt. 322-ter e 640-quater cod. pi n., in quanto profitto dello stesso reato - con sentenza del 20/12/2022 del Tribur sale di Sassari, poi confermata dalla sentenza del 21/02/2024 della Corte d'appe llo di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, non ancora definitiva. La richiesta di revoca del sequestro preventivo era stata avanz ata da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., nella sua qualità di cessiona ria del credito originariamente vantato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d'ora in poi: [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della concessione, da p3rte del primo, di un finanziamento in favore della seconda finalizzato a consentire alla stessa la realizzazione degli impianti fotovoltaici nell'indicato complesso. Credito che era garantito da ipoteca sul menzionato complesso immobiliare per la produzione di energia fotovoltaica con annessi terreni pertineOziali, oltre che da privilegio speciale ex art. 46 del d.lgs. 10 dicembre 1993, m. 385, nonché attraverso la cessione pro so/vendo dei crediti vantati da Enervitab o nei confronti del GSE, e che era stato successivamente ceduto da [OSCURATO:PERSONA], i sieme con tali garanzie, a [OSCURATO:SOCIETA]. e, poi, da questa a [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Sassari confermava l'impugnata ordinanza del 29/02/2024 della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in quanto riteneva che [OSCURATO:PERSONA] non fosse legittimata a proporre la richiesta di revoca del sequestro preventivo e, quindi, l'appello cautelare contro il provvedimento di rigetto della stessa richiesta: 1) con riguardo alla richiesta di revoca del sequesitro preventivo del complesso immobiliare per la produzione di energia fotovoltaila con annessi terreni pertinenziali, perché la relativa legittimazione non spetteret be al creditore assistito da garanzia reale e da privilegio speciale sul bene in seq uestro; 2) con riguardo alla richiesta di revoca del sequestro preventivo delle son me che erano state accreditate dal GSE sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di incentivi economici fino a concorrenza dell'importo di € 8.831.969,15, perclLié tali somme, che erano state accreditate dal GSE sul conto corrente di Enervit. bio tra la fine del 2012 e l'inizio del 2016, in assenza di un inadempiment , da parte di [OSCURATO:PERSONA], delle obbligazioni derivanti dal finanziamento che le era stato concesso da [OSCURATO:PERSONA], si dovevano ritenere essere rimaste nella proprietà della stessa [OSCURATO:PERSONA] e non essere mai divenute di proprietà di Me iocredito, che, quindi, non poteva averle trasferite alle successive aventi causa L ce [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], la quale, pertanto, non si poteva ritenere essere proprietari delle somme di cui aveva chiesto la restituzione. 2. Avverso l'indicata ordinanza del 04/04/2024 del Tribunale di Sassari, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difenson e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentante di II imity, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per n,iolazione degli artt. 322er e 640-quater cod. pen., «in relazione all'impian 'o fotovoltaico confiscato, poiché appartenente a persona estranea al reato». La ricorrente deduce che «le circostanze concrete» impòrrebbero una rivisitazione dell'orientamento della Corte di cassazione secondo cui il creditore assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo durante la pendenza del processo. Tali circostanze sarebbero costituite, in particolare: a) dal fatto che la confisca era già stata confermata in sede di appello, «dunque volge a una fase conclusiva del processo»; b) [OSCURATO:PERSONA] aveva già intrapreso delle azioni extragiudiziali di diffida aA-adempiere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (rimaste prive di riscontro). Ad avviso della ricorrente, differire la propria tutela a una fase successiva a quella di cognizione comporterebbe «una violazione del principi a di economia processuale» e recherebbe un grave pregiudizio al terzo in buona fede, il quale vedrebbe «compressi i propri diritti a fronte di una futura pretesa ablatoria dello Stato». L'orientamento della Corte di cassazione di cui si chiede rivisitazione sarebbe, poi, irragionevole, atteso che «[o]ggi o a seguito di intervenuta irrevocabilità della confisca, l'impianto fotovoltaico andrebbe certamente e comunque restituito alla procedura esecutiva civile per l'estinzione dell'ipoteca». Il «ritardo» potrebbe inoltre pregiudicare il pieno soddisfacimento del credito di [OSCURATO:PERSONA], atteso che ben potrebbe accadere «che il compendio ndustriale [...] venga distrutto al momento del passaggio in giudicato della confis a». Il suddetto orientamento comporterebbe infine anche «un d scrimine tra il creditore ipotecario di un bene oggetto di successiva vendita, che può esercitare il proprio diritto di garanzia in ogni momento, ed il creditore ipoteci rio di un bene oggetto di misura cautelare, che deve attendere ingiustificatament i tempi di un processo penale per soddisfare il proprio credito». Dopo avere sviluppato tali argomenti, la ricorrente afferma la sussistenza della buona fede sia di [OSCURATO:PERSONA] sia propria, con la pr cisazione che «l'acquisizione di un credito temporalmente successiva all'applicazi ne sul bene di una misura cautelare non indica la malafede in capo al creditore ce sionario». Quanto alla buona fede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresenti che: a) nel contratto di finanziamento del 10/10/2012 in favore di [OSCURATO:PERSONA] era previsto che la seconda e la terza tranche del finanziamento sarebbero st- te corrisposte solo a fronte di una perizia dello stesso [OSCURATO:PERSONA] che verificesse l'effettiva coltivazione di asparago e aloe e la sussistenza dei presupposti per accedere e mantenere la tariffa incentivante di C 0,16 kw/h, perizie le quali, eVidentemente, avevano avuto esito positivo; b) dalla pag. 35 della «sentenza» emergerebbe che le coltivazioni erano presenti nel giugno 2012 e che il GSE aveva effettuato una verifica preliminare dell'idoneità dell'impianto nel maggio 2012; c) quanto ai contratti di appalto tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di subappalto tra questa società e [OSCURATO:SOCIETA]. aventi a oggetto la coltivazione dei terreni, risulterebbe evidente che [OSCURATO:PERSONA] non ne era a con bscenza, come sarebbe confermato, in particolare, dal fatto che tali contratti, che [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto «contravvenendo agli accordi assunti», furono isclitti all'Agenzia delle entrate solo dopo la stipula del contratto di finanziamento e 'erogazione di questo; d) [OSCURATO:PERSONA] ebbe cura di verificare la sussistenza di titoli per la realizzazione dell'impianto e per l'accesso agli incentivi del GSE, atteso che, in mancanza, non avrebbe erogato il finanziamento. Quanto alla propria buona fede, [OSCURATO:PERSONA] rappresenta che rileverebbe l'attività da essa svolta, essendo la stessa [OSCURATO:PERSONA] «un istituto bancario speci ilizzato proprio nell'acquisto di crediti deteriorati e corporate, che, nell'ambito L del suo core business, ha effettuato lecitamente e diligentemente una operazione di acquisto di crediti in blocco» e, in applicazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 389 del 1993, di tutte le «garanzie ed accessori ad essa collegati». Non vi sarebbe, in tutta evidenza, alcun collegamento, tanto meno fraudolento, tra Ilimity €d [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente conclude sul punto che, ammettendo la propria I gittimazione e «valutando l'anteriorità del credito e della buona fede nell'acquisto», l'ordinanza impugnata dovrebbe essere annullata «poiché adottata in violaz one di legge, trattandosi di bene appartenente a soggetto estraneo ai reati». 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 322-ter e 640 -quater cod. pen., «in relazione alla somma di denaro confiscata, perché appartenente a persona estranea al reat >. La ricorrente rappresenta che, contrariamente a quanto ritenute dal Tribunale di Sassari, tale somma era nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA] «già ll'epoca della sottoscrizione del contratto (e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ad oggi)», atteso che la cessione del credito in garanzia ha effetto immediatamente tra lativo, con la conseguenza che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessio ano e diventa un credito proprio dello stesso, mentre tale immediato effetto tra.. lativo sarebbe escluso nel solo caso - che qui non ricorrerebbe - in cui le parti a biano limitato gli effetti della cessione, attribuendo al cessionario la mera legittimazione alla riscossione del credito senza farne perdere la titolarità al cedente, con la conseguente obbligazione del cessionario di non esigere il credito Se non nel caso di inadempimento del cedente. La ricorrente deduce altresì che, ad ogni modo, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto del fatto che il contratto di finanziamento tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prevedeva espressamente che, a partire dal 01/01/2014, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cioè la banca incaricata, avrebbe dovuto mettere a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] solo le somme, accreditate dal GSE sul conto corrente della stessa [OSCURATO:PERSONA], eccedenti l'importo di C 1.530.000,00, con la com eguenza che, «anche a voler ritenere corretta la conclusione cui giunge l'ordinam a gravata, dal 1 gennaio 2014, dunque in epoca antecedente all'applicazione dell - misura reale, quantomeno la somma di euro 1.530.000,00 depositata sul conto corrente [...], era già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (che dunque l'ha ceduta a Luce :pv, che a sua volta l'ha ceduta a [OSCURATO:PERSONA])». [OSCURATO:PERSONA] 1. Si deve premettere che, a norma dell'art. 325, comma 1, cc od. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di app ello cautelare, ex art. 322-bis cod. proc. pen., contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, si può proporre solo per violazione di legge. Si deve altresì rammentare che nella nozione di «violazione di egge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'ari . 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosserv2nza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01. Successivamente: Sez. 5, n. 8434 de 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242916- 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01). 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'orientamento della Corte di cassazione è ormai da lungo tem o consolidato nel senso, contrario a quello che è sostenuto dalla ricorrente, che, in tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da garanzia reale non legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, al fin di svincolare il bene e restituirlo all'intrapresa procedura esecutiva civile, in suanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritti di proprietà e il suo diritto di sequela è destinato a trovare soddisfazione solo n Ila successiva fase della confisca (Sez. 2, n. 57407 del 23/10/2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 274259-01, nella quale la Corte, in motivazione, ha affermato la compatibilità di tale principio con le previsioni degli artt. 240-bis cod. pen. e 104-í is, comma 1- quinquies, disp. att. cod. proc. pen., in tema di partecipazione 131 processo di cognizione dei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, in quanto dette previsioni non comportano l'anticipazione della tutela di tali diritti prima delle definitive statuizioni sulla confisca; Sez. 3 n. 26273 del 10/05/2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 273349-01; Sez. 5, n. 1390 dE I 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 268851-01; Sez. 3, n. 42464 del 10/06/2015, [OSCURATO:PERSONA] di Marostica soc. coop. a r.I., Rv. 265392-01). Le ragioni che sono state poste a fondamento di tale consolidato indirizzo sono state diffusamente ribadite dalle prima delle sentenze che si sono appena citate, le cui argomentazioni, essendo esse pienamente condivise dal Collgio, si ritiene di riportare di seguito testualmente: «Il ricorrente [...] richiede una rivisitazione del 'orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte che esclude la lec ittimazione a richiedere la restituzione del bene da parte del terzo creditore ipot cario durante il giudizio di cognizione, indirizzo giurisprudenziale seguito dal Tribunale del Riesame di Udine. Il percorso interpretativo esposto non è condivisibile alla luci dell'indirizzo giurisprudenziale consolidato, non ritenendovi ragioni per rivisité- rio né per le considerazioni esposte dalla ricorrente, né per effetto della succes iva pronuncia delle S.U. n. 48126/2017 e delle recenti modifiche normative cita Le nel ricorso. Neppure ricorrono i presupposti per la rimessione della questione ali( Sezioni Unite ex art. 618 c.p.p. 4. Il Tribunale di Udine ha escluso la legittimazione attiva dell a [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto trattasi di terzo titolare di un diritto di credito garan tito da ipoteca il quale, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità cui il Collegio intende dare continuità, non è legittimato a proporre appello cautelare al fine di svincolare il bene e restituirlo alla procedura esecutiva civile già pendente, trattandosi di creditore ipotecario che non può vantare alcun diritto alla restituzione immediata della "res" oggetto del provvedimento ablati o, difetta cioè l'attualità della pretesa alla restituzione del bene medesimo (Sez. 3, n. 42464/2015, Rv. 265392; Sez. 2, n. 10471/2014, Rv. 25934; Sez. 2, n. 22176/2014, Rv. 259573; Sez. 3, n. 26145/2013, Rv. 255559; Se- . 3, Sentenza n. 26273/2018, Rv. 273349).5. Ora, il ricorrente censura il provvedimento impugnat e ripropone all'attenzione della Corte di legittimità la questione se sia ammissi ile per il terzo titolare di un diritto reale di garanzia sul bene oggetto di seq estro penale, proporre istanza di revoca del sequestro in via anticipata e cioè q ando è ancora pendente il processo penale, al fine di avere la possibilità di iniziare o proseguire nell'azione esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti del Oebitore senza dover attendere, quindi, l'esito del processo penale con conseguente tutela in via posticipata. La tesi difensiva non è per nulla condivisibile e si infrar ge di fronte al chiaro tenore delle successive norme di legge (artt. 322 ter e 325 ct.p.p.) di cui si deve tenere conto nell'interpretazione sistematica delle regole ch governano il procedimento incidentale, norme che chiariscono il portato del riferimento alla persona "interessata" di cui all'art. 321 c.p.p., e conducono ad escludere che il terzo titolare di un diritto di credito, pur assistito da garanzia potecaria, sia assimilabile al titolare del diritto di proprietà che può esperire la procedura incidentale per ottenere la restituzione, diritto che, se sussistente confligge con l'analogo diritto dello Stato sul vincolo cautelare e comport13 l'immediata restituzione a quest'ultimo del bene. Come osservato dall'ultima pronuncia in tema della Sezione terza di questa Corte di legittimità (sentenza n. 26273/2018 sopra citata), le due situazioni sono profondamente diverse. Il terzo che assume di essere propriet ano del bene sequestrato fa valere un diritto (quello di proprietà) che, in quanto caratterizzato dall'assolutezza, si pone in una situazione di giuridica incompatibi lità con quello vantato dallo Stato che, attraverso il sequestro finalizzato alla cor fisca, tende a conseguire lo stesso risultato e cioè di divenire proprietario - a ti kolo derivativo (SSUU civ. n. 10532/2013 Rv. 626570) - dello stesso bene rivendi Ceto dal terzo. è chiaro, quindi, che la suddetta situazione può essere risolta immediatamente senza attendere l'esito del processo penale perché due diritti assoluti (proprietà) sullo stesso bene sono giuridicamente inconcepibili: quel determinato bene o è del terzo o è dell'indagato/imputato. Di conseguenza, ove all'esito della procedura di riesame, si accerti che quel bene è di proprietà del terzo, in buona fede e non colluso, il sequ estro non può che essere revocato proprio perché, a quel punto, diventa del tu tto irrilevante attendere l'esito del processo penale perché, quand'anche l'in hputato fosse condannato definitivamente, il giudizio non potrebbe avere alcun e fetto sul bene di proprietà altrui. Diversa è, invece, la posizione del terzo creditore assistito da L n diritto reale di garanzia. In questa ipotesi, il conflitto non è fra due soggetti, e ci è il terzo e lo Stato, che reclamano lo stesso diritto di proprietà sullo stesso bene, ma, al contrario, fra un terzo che vanta un diritto di credito e lo Stato che v • nta un diritto di proprietà, seppure all'esito di un processo penale che si co cluda con la condanna dell'imputato. Il creditore è assistito da un diritto rea e di garanzia caratterizzato dal cd. ius sequelae che ha una diversa valenza ris etto al diritto del proprietario, e ciò per la semplice ragione che la titolarità del dir Itto di garanzia reale consente di iniziare o proseguire l'azione recuperatoria sul ben é, su cui grava il diritto reale, anche nei confronti di coloro che si sono succedut i nel diritto di proprietà del bene che tuttavia rimane, in capo al titolare, il qualE , avendone la disponibilità, ben può effettuare su di esso negozi giuridici. Ne d iscende che il conflitto, dunque, è, pur sempre fra un titolare di un diritto di cr( dito, sebbene assistito da garanzia reale, ed il titolare di un diritto assoluto, e c oè il diritto di proprietà, che non sono affatto incompatibili fra di loro. A tale riguardo, del tutto priva di pregio è l'argomentazione difE nsiva secondo cui il titolare del diritto di credito avrebbe diritto alla restituzione d el bene intesa come diritto allo "svincolo dello stesso ed alla sua restituzione lla procedura esecutiva civile già pendente". La procedura esecutiva civile è un p ocedimento di parte su istanza del creditore per ottenere l'adempimento del suo d 'ritto di credito con esecuzione sui beni del debitore, situazione che non confliggE con i principi sopra ricordati nel senso che non legittima, come argomenta la ricorrente, l'azione esecutiva in via anticipata sul bene oggetto del vincolo, rimanendo iur sempre un conflitto tra diritto di credito assistito da garanzia reale e un diritto di proprietà. Tale situazione, non di meno, non comporta alcuna compressi Dne/estinzione del diritto reale non essendo in discussione l'ormai pacifico e conso idato principio secondo il quale il terzo titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale non può essere pregiudicato dalla confisca penale eseguita su quei b eni. Sul punto, occorre ricordare quanto statuito dalle SSUU n. 9/1999 Rv. 213511 Bacherotti, e cioè che, da un lato, "nessuna forma di confisca può determinare I 'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sulla cosa, in puntuale sintonia col principio generale di giustizia distributiva per cui la misura sanzionatoria non può ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di c rii sia rimasto estraneo all'illecito" e che, dall'altro, "i terzi che vantano diritti reali hanno l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confi5 icata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutt i gli elementi costitutivi del diritto", e che la tutela del diritto reale e la sua resiste hza agli effetti della confisca non comporta l'estinzione delle obbligazioni fa senti capo al condannato, che in tal modo trarrebbe comunque un vantagg o dall'attività criminosa, bensì determina la sola sostituzione del soggetto attivc del rapporto obbligatorio in virtù delle disposizioni sulla surrogazione legale di c i all'art. 1203 c.c., dato che al creditore garantito subentra lo Stato, il quale pu esercitare la pretesa contro il debitore-reo per conseguire le somme che n n ha potuto acquistare perché destinate al creditore munito di diritto reale (n Ila fattispecie delle S.U. di prelazione pignoratizia). In tale contesto, a tutela del futuro diritto ablatorio a favore dello Stato, il legislatore ha previsto proprio il sequestro preventivo finalizzatc alla confisca ex art. 321 c.p.p., comma 2, che è una misura temporanea tipicam nte cautelare che tende ad impedire che l'imputato, nelle more del processo, pos. sa disperderlo frustrando, dunque, l'interesse dello Stato a divenirne proprieta rio. Da cui la evidente conclusione che se si consentisse al terzo creditore di 'anticipare" la tutela del proprio diritto fin dal momento in cui il sequestro è stato isposto con la richiesta di restituzione del bene, la pretesa ablatoria dello S tato verrebbe frustrata, a monte, determinando inammissibili effetti giuridici incor ripatibili con la natura di quella pretesa. Del resto, deve rammentarsi che non è pren risto da alcuna norma di legge che non si possa disporre il sequestro preventivo s u beni gravati da garanzie reali operando, per determinare la destinazione del t Pene stesso in caso di conflitto tra i diversi titoli, i generali principi in tema di rappo Irti tra creditori (Sez. 3, n. 26145/2013, Rv. 255559). 6. Tale conclusione mantiene validità e non confligge con la recE Pnte pronuncia delle S.U. n. 48126/2017 citata dalla ricorrente nella memoria difensiva. La decisione assunta dalle citate Sezioni Unite riguardava la question 'e di diritto, su cui si registrava un contrasto giurisprudenziale nelle sezioni sen circa la possibilità per il terzo proprietario del bene già in sequestro, d cui sia stata disposta con sentenza la confisca, di chiedere al giudice della cog pizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del benE p e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. Soluzior e positiva nel senso che è stato affermato il principio di diritto secondo cui il terz p è legittimato a chiedere la restituzione del bene in fase di cognizione, senz attendere il passaggio in giudicato della confisca e, nel caso di rigetto, può pr pporre appello cautelare, ma tale pronuncia si pone, all'evidenza, su un piano div erso da quello in scrutinio e non autorizza a ritenere che il terzo titolare di un diri to di garanzia sul bene già in sequestro possa chiedere la restituzione nel corso del giudizio di cognizione. La pronuncia assunta dalle citate S.U. vale per il terz o proprietario restando a valle il tema della legittimazione del terzo titolare d un diritto di garanzia sul bene già in sequestro a chiedere la revoca del decreto di sequestro, tematica rispetto alla quale mantengono piena validità i principi spressi dalla giurisprudenza constante delle sezioni semplici della Corte di cassa2 ione. 7. Neppure le recenti modifiche legislative segnalate nella merr porla difensiva conducono ad una rivisitazione dello ius receptum. Il progressivo inserimento di disposizioni normative tese ad introdurre nel processo di cognizione il contraddittorio con i terzi titolari di diritti re ali o personali di godimenti sui beni in stato di sequestro, che devono essere citai i, come recita il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 4, inserito con la rifar ma del [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento di cognizione, ovvero l'art. 240 bis c. ., (Confisca in casi particolari) e l'art. 104 disp. att. c.p.p., comma 1 quinquies, la cui ratio è quella di consentire una anticipata interlocuzione con i titolari di si Tatti diritti già nella fase di merito (si pensi agli accertamenti per verificare l'anteriorità del credito vantato e la buona fede), non autorizza a ritenere che per il solo fatto che devono essere citati nel giudizio, costoro siano legittimati ad una anticipazione della tutela dei loro diritti reali o di godimento prima della definizione delle statuizioni di merito, ivi compresa la confisca sui quei beni dell'imputato e oggetto di sequestro preventivo in funzione della confisca, beni sui quali insistono diritti reali e o di godimento di terzi e rispetto ai quali dovrà essere regolato, secc ndo le norme civilistiche, il conflitto tra il diritto di proprietà dello Stato su quei be ki e l'anteriore diritto di credito dei terzi di buona fede e, dunque, solo dopo la stabilità della decisione sulla confisca attraverso cui lo Stato diviene proprietario el bene. 8. Date le su esposte conclusioni, ritiene il Collegio, che non vi siano i presupposti per accogliere la richiesta di rimessione della questione alle Sezioni Unite». Alla luce di tali condivise argomentazioni, appare evidente l'i hidoneità delle considerazioni che sono state esposte dalla ricorrente a cor durre a una rivisitazione del consolidato indirizzo della Corte di cassazione, attes b che le stesse argomentazioni: a) non risultano logicamente scalfite né dalla circ thstanza che la confisca sia stata confermata in sede di appello - atteso che essa, c omunque, non è ancora passata in giudicato e che il processo è tutt'ora pendente - né dalla circostanza che il creditore ipotecario abbia intrapreso azioni ex tragiudiziali di diffida ad adempiere nei confronti del debitore proprietario del bene b; b) illustrano chiaramente le ragioni logico-giuridiche del necessario "differiment o" della tutela del terzo creditore ipotecario all'esito definitivo del processo penai rispetto alle quali risultano evidentemente prive di pregio le considerazioni della r ìcorrente circa le asserite «violazione del principio di economia processuale» E ingiustificata «compressione» del diritti del terzo in buona fede; c) alla tutela dal paventato rischio che il bene, medio tempore, «venga distrutto» presiedono le revisioni sulla corretta custodia e amministrazione dei beni sequestrati; d) il lamentato «discrimine tra il creditore ipotecario di un bene oggetto di successiv a vendita, che può esercitare il proprio diritto di garanzia in ogni momento, E d il creditore ipotecario di un bene oggetto di misura cautelare, che de ve attendere ingiustificatamente i tempi di un processo penale per soddisfare il p oprio credito» è, in realtà, pienamente giustificato dalla diversità delle due situa ioni, alla luce delle indicate ragioni logico-giuridiche del necessario "differimento" ella tutela del terzo creditore ipotecario. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale di Sassari ha rilevato che l'importo complessivo di € 8.831.969,15 era stato accreditato dal GSE sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) tra la fine del 2012 e l'inizio del 2016 «i n assenza di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziarr hento» (pag. 8 dell'ordinanza impugnata). Sulla base di tale rilievo, il Tribunale di Sassari ha ritenuto c le le suddette somme si dovessero reputare, al momento del sequestro preven tivo di esse il 09/06/2016, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e non di [OSCURATO:PERSONA] («chE i, all'epoca del sequestro, non aveva ancora attivato la garanzia a tutela del prc iprio credito»; pag. 9 dell'ordinanza impugnata) e che, pertanto, lo stesso Med iocredito, non essendone il titolare, non le aveva potute cedere, nel 2019 (il 25/06 I/2019) a [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la quale, a sua volta, non le aveva potute cedere, nel 2021 (il 11/06/2021) a [OSCURATO:PERSONA], che non aveva perciò alcuna legittimazione a chiedere la revoca del sequestro preventivo delle stesse somme. Tale conclusione risulta corretta in diritto. È vero, infatti, come è sostenuto della ricorrente, che la cessione del credito con funzione di garanzia ha il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest'ultimo. Il cessionario, pertanto, è legittimato ad azionare sia il creditO originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia. Sempre che, però, persista l l'obbligazione del debitore garantito. La Corte di cassazione, in sede civile, ha infatti chiarito che Pve, invece, si verifichi l'estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione garantita, il Credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizi pne risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un'attività nego iziale diretta a tal fine (Sez. 3 civ., n. 19358 del 15/07/2024, Rv. 671908-01; Sez. civ., n. 4796 del 02/04/2001, Rv. 545408-01). Da tale principio, affermato dalla Corte di cassazione e condivis p dal Collegio, discende la correttezza, in punto di diritto, della tesi del Tribun lale di Sassari secondo cui, in assenza di inadempimento, fino all'inizio del 201 , da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'obbligazione garantita derivante dal contratto di inanziamento con [OSCURATO:PERSONA] - e, quindi, in presenza del parziale adempimE nto, fino alla suddetta data, della stessa obbligazione - tutte le somme chE erano state accreditate al cedente [OSCURATO:PERSONA] dal creditore ceduto GSE si dovE vano ritenere nella titolarità della stessa cedente [OSCURATO:PERSONA] (alla quale saranno poi sequestrate nel giugno del 2016) e non del cessionario [OSCURATO:PERSONA]. Il qual , perciò, non essendone titolare, non aveva potuto trasferirle, nel 2019, a Luce 5 PV s.r.I., che, a sua volta, non le aveva potute cedere, nel 2021 (il 11/06/20 1) a [OSCURATO:PERSONA]. Società che, pertanto, come è stato correttamente ritenuto da Tribunale di Sassari, non essendone titolare, non aveva perciò alcuna legittinnazi5ne a chiedere la revoca del sequestro preventivo delle stesse somme. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, es