CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30261/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il 7 novembre 2022 alla Corte di appello di Roma istanza di rescissione del giudicato, in relazione alla sentenza emessa dalla medesima Corte nei suoi confronti il 1° aprile 2019, divenuta irrevocabile il 17 giugno 2019, con cui era stato condannato per il reato di cui all'art. 712 cod. pen. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello adìta ha rigettato l'istanza. 2. Ricorre per cassazione avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo, che qui si riassume nei limiti strettamente necessari per la motivazione. In particolare, il ricorrente lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, laddove il rigetto della Corte di appello si fonda espressamente sulla sola circostanza dell'avvenuta elezione di domicilio presso il difensore nominato di ufficio, il quale avrebbe poi presenziato a tutte le udienze di primo grado e proposto appello avverso la decisione di condanna. Una simile argomentazione, afferma la difesa, contrasterebbe con la tutela accordata all'imputato nel procedimento in assenza dalla giurisprudenza di legittimità, che imporrebbe l'accertamento di un'effettiva instaurazione del rapporto professionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono. 1. Ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Darwish, Rv. 279420). Sulla scorta di questo principio di diritto, si è condivisibilmente ritenuto, per quanto attiene alla rescissione del giudicato, che dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non discenda una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato; anche in questo caso, resta compito del giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato (Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Zagar, Rv. 281483). 2. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto sintomatiche della permanenza di contatti tra l'imputato e il difensore di ufficio la costante presenza di quest'ultimo a tutte le udienze del processo di primo e di secondo grado e la presentazione di atto di appello, senza mai rappresentare l'assenza di un regolare rapporto con il proprio assistito. In difetto di ulteriori specifiche emergenze procedimentali (l'elezione di domicilio, peraltro, avvenne nelle fasi iniziali delle indagini preliminari, e l'atto ex art. 161 cod. proc. pen. omette di indicare il titolo di reato e la data e il luogo del reato), questa conclusione non appare fondata, trattandosi di attività professionali deontologicamente doverose, e risulta incoerente con il costante orientamento di legittimità sopra richiamato. 3. L'ordinanza impugnata va dunque annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma che, nel procedere ad un nuovo esame della istanza difensiva, attenendosi ai rilievi sopra indicati, valuterà il giudice del rinvio se sussistano i presupposti per la concessione del rimedio ripristinatorio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., qualora risulti provato che l'assenza fosse dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Cort