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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 676/2006

ECLI:EU:T:2006:278
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 27 settembre 2006 – [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (emergia)

([OSCURATO:PERSONA]172/04)

«[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo emergia – [OSCURATO:PERSONA] comunitario denominativo anteriore EMERGEA – Rischio di confusione – Rifiuto di registrazione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 74-75, 82) Oggetto Ricorso di annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 12 marzo 2004 (procedimento R 676/2002-1), relativa a un procedimento di opposizione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], SA.

Dati relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario:

[OSCURATO:PERSONA], SA

[OSCURATO:PERSONA] comunitario in oggetto: [OSCURATO:PERSONA] figurativo "emergia" per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 – domanda n. 1 694 157 Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione: [OSCURATO:PERSONA] o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione: [OSCURATO:PERSONA] denominativo comunitario "EMERGEA" per prodotti e servizi appartenenti alla classe 38 Decisione della divisione d'opposizione: Accoglimento parziale dell'opposizione nella parte in cui è diretta contro i «servizi di telecomunicazione, i servizi di comunicazione mediante reti informatiche», della classe 38 Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 27 settembre 2006 – [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (emergia) ([OSCURATO:PERSONA]172/04) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo emergia – [OSCURATO:PERSONA] comunitario denominativo anteriore EMERGEA – Rischio di confusione – Rifiuto di registrazione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 74-75, 82) Oggetto Ricorso di annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 12 marzo 2004 (procedimento R 676/2002-1), relativa a un procedimento di opposizione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], SA. Dati relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA], SA [OSCURATO:PERSONA] comunitario in oggetto: [OSCURATO:PERSONA] figurativo "emergia" per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 – domanda n. 1 694 157 Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione: [OSCURATO:PERSONA] o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione: [OSCURATO:PERSONA] denominativo comunitario "EMERGEA"  per prodotti e servizi appartenenti alla classe 38 Decisione della divisione d'opposizione: Accoglimento parziale dell'opposizione nella parte in cui è diretta contro i «servizi di telecomunicazione, i servizi di comunicazione mediante reti informatiche», della classe 38 Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata alle spese.
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