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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 settembre 1996

Cassazione n. 30256/2022

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il 13/01/2021 dal Tribunale del riesame di Caltanissetta; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Sentite, nell'interesse del ricorrente, le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimentc del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 12 gennaio 2022 il Tribunale del riesame di Caltanissetta, decidendo ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 16 novembre 2021, per i reati di cui ai capi A (artt. 110, 575, 576, 416-bis.1 cod. pen.), B (artt. 110, 411, 61, n. 2, cod. pen.) e C (artt. 110 cod. pen., 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895).

Si contestava, in particolare, all'indagato [OSCURATO:PERSONA] di avere cagionato - in concorso con altri soggetti per i quali si procede separatamente - la morte di [OSCURATO:PERSONA], contro cui veniva esploso un colpo di arma da fuoco alla testa e venivano sferrate alcune coltellate nell'area toracica, che ne provocavano il decesso, che avveniva nelle campagne di [OSCURATO:PERSONA] luglio 2020.

Dopo l'esecuzione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso nelle zone di pascolo frequentate da un allevatore locale, [OSCURATO:PERSONA], ubicate nelle campagne di Pietraperzia, in un orario compreso tra le ore 16.51 e le ore 17.18, il cadavere della vittima veniva distrutto, mediante la combustione dell'autovettura Mitsubishi L200, targata [OSCURATO:TARGA], dove si trovava il suo corpo senza vita, che prendeva conseguentemente fuoco.

Secondo il Tribunale del riesame di Caltanissetta, i fatti di reato in contestazione traevano origine da una pregressa vicenda debitoria, risalente al 2011, che vedeva contrapposti, da una parte, [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale ultimo il ricorrente era legato da rapporti di amicizia, in conseguenza dei quali veniva coinvolto nell'esecuzione dell'omicidio.

Di tale vicenda, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano parlato in un incontro verificatosi in un'area di pascolo frequentata dal primo dei due, ubicata in alcuni terreni che costeggiavano la [OSCURATO:PERSONA] di Pietraperzia, nel primo pomeriggio dell'Il luglio 2020.

Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, innanzitutto, si riteneva corroborata dalle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, che consentivano di attribuire l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] all'indagato e ai suoi complici.

Ci si riferisce, in particolare, alle captazioni ambientali che coinvolgevano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che venivano passate in rassegna nelle pagine 14-16 del provvedimento impugnato.

Questi elementi indiziari, a loro volta, si ritenevano corroborati dalle intercettazioni registrate tra alcuni componenti della famiglia di [OSCURATO:PERSONA], come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente cognato e nipote della vittima, dalle quali emergevano i propositi vendicativi dei parenti della persona offesa, indirizzati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi congiunti, fornendo un'ulteriore conferma del contesto nel quale era maturato l'assassinio.

Si evidenziava, al contempo, che il contesto ambientale nel quale si concretizzava l'omicidio era corroborato dai tabulati telefonici relativi al pomeriggio nel quale veniva assassinato [OSCURATO:PERSONA], riguardanti l'arco temporale compreso tra le ore 16.30 e le ore 18.22, in cui perveniva al [OSCURATO:PERSONA] la telefonata che segnalava l'incendio che coinvolgeva l'autovettura Mitsubishi della persona offesa, verificatosi nelle campagne di Pietra perzia .

Analogo rilievo corroborativo si attribuiva alla circostanza che lo stesso giorno della sparizione di [OSCURATO:PERSONA], a ridosso dello spegnimento della sua utenza cellulare, [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si recava ad acquistare una tanica di benzina presso un distributore di carburante, ubicato nelle vicinanze del luogo del delitto.

Né è dubitabile che [OSCURATO:PERSONA], in quell'arco temporale, fosse in compagnia dei complici, atteso che la sua presenza è desumibile dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nel distributore di benzina dove si era recato [OSCURATO:PERSONA] per acquistare il carburante necessario alla distruzione del cadavere della vittima.

Nel corso delle indagini preliminari, venivano acquisite anc:he le dichiarazioni di alcuni soggetti che avevano incontrato la vittima prima del suo omicidio, tra cui la madre, [OSCURATO:PERSONA], che aveva denunciato la scomparsa del figlio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che consentivano di ricostruire gli spostamenti compiuti dalla persona offesa nelle ore che precedevano l'assassinio, anche se tali deposizioni non si rivelavano utili per l'individuazione degli autori del delitto.

Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime restrittivo carcerario applicato a [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per effetto dell'elevato disvalore delle condotte illecite contestategli ai capi A, B e C della rubrica e alle tensioni risalenti, delle quali si è già detto, tra la vittima e il gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], che avevano indotto gli indagati a organizzare l'attentato nel quale veniva ucciso [OSCURATO:PERSONA] nel pomeriggio dell'Il luglio 2020.

Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Tribunale del riesame di Caltanissetta confermava l'ordinanza cautelare genetica.2.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un'unica censura difensiva, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 273 e 309 cod. proc. pen.

Si deducevano, innanzitutto, violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del movente criminoso sotteso all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale, relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], venivano prospettate ipotesi meramente congetturali, senza tenere conto del dato circostanziale, incontroverso, dell'estraneità del ricorrente alla risalente vicenda debitoria che vedeva contrapposti, da una parte, [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; estraneità che veniva riconosciuta dallo stesso Tribunale del riesame di Caltanissetta.

Si deducevano, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della rilevanza indiziaria delle intercettazioni ambientali acquisite nel corso delle indagini preliminari, che non consentivano di ritenere provato il coinvolgimento concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], risultando le captazioni richiamate dal Tribunale del riesame di Caltanissetta connotate da ambiguità probatoria e non convergenti sulla posizione dell'indagato.

Si deducevano, infine, violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della rilevanza dei dati delle celle telematiche di aggancio acquisite nel corso delle indagini preliminari, che non consentivano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] presente nell'area dove si verificava l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], in orari concomitanti all'esecuzione dell'assassinio.

Questi elementi di criticità valutativa assumevano un rilievo ancora maggiore alla luce delle discrasie temporali riscontrate nelle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nel distributore di benzina dove si era recato [OSCURATO:PERSONA] per acquistare il carburante necessario alla combustione del cadavere della vittima, non corrispondendo l'orario impresso nei fotogrammi estrapolati e l'orario menzionato nell'informal:iva redatta dalla Stazione dei Carabinieri di Barrafranca, rispettivamente indicati nelle ore 15.18.19 e nelle ore 17.18.19; discrasie temporali su cui si registrava l'elusione integrale delle censure difensive.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Occorre premettere che, con il ricorso in esame, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un'unica censura difensiva, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 273 e 309 cod. proc. pen.

Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile la censura difensiva con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del movente criminoso sotteso all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al qLiale, relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], venivano prospettate ipotesi meramente congetturali, senza tenere conto del dato circostanziale, incontroverso, dell'estraneità del ricorrente alla risalente vicenda debitoria che vedeva contrapposti, da una parte, [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Osserva il Collegio che è incontroverso che il provvedimento impugnato prospettava un movente criminoso collegato a una risalente vicenda debitoria, che non coinvolgeva personalmente [OSCURATO:PERSONA], ma [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, l'estraneità del ricorrente a tale vicenda non esclude, come non illogicamente evidenziato dal Tribunale del riesame di Caltanissetta, che l'indagato fosse stato coinvolto nell'esecuzione dell'omicidio sulla base dei rapporti di amicizia, che non sono controversi e nemmeno contestati, che lo legavano a [OSCURATO:PERSONA], imponendo di ritenere destituito di fondamento l'assunto difensivo.

A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che, quand'anche non si ritenesse individuata la causale dell'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], l'assenza di un movente idoneo a giustificare l'assassinio, non può inficiare il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Caltanissetta, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema azioni omicidiarie, secondo cui: «L'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato; né il mancato accertamento del movente può risolversi nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione» (Sez. 5, n. 22995 del 03/03/2017, M., Rv. 2701:38-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 25199 dell'08/01/2015, Dessena, Rv. 263922-01; Sez. 1, n. 3149 del 14/02/2012, Sapaccarotella, Rv. 254143-01).

Tali considerazioni impongono di ribadire l'inammissibilità della censura difensiva in esame.

3. Deve, invece, ritenersi infondata l'ulteriore censura difensiva, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della rilevanza indiziaria delle intercettazioni ambientali acquisite nel corso delle indagini preliminari, che non consentivano di ritenere provato il coinvolgimento concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], risultando le captazioni richiamate dal Tribunale del riesame di Caltanissetta connotate da ambiguità probatoria e non convergenti sulla posizione dell'indagato.

Osserva il Collegio che il nucleo probatorio essenziale su cui il Tribunale del riesame di Caltanissetta fondava la conferma del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento cautelare genetico, relativamente alle ipotese delittuose di cui ai capi A, B e C, è costituito dagli esiti delle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, passati in rassegna nelle pagine 14-16 dell'ordinanza impugnata, che venivano correlati ai risultati delle verifiche sulle celle telematiche di aggancio relative alle utenze telefoniche degli indagati.

Tra queste captazioni si ritiene opportuno richiamare, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento cautelare censurato, l'intercettazione registrata I'l febbraio 2021 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 14 e 15; nonché l'intercettazione registrata il 29 gennaio 2021 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],, che veniva citata nelle pagine 15 e

16. Di questi elementi probatori il Tribunale del riesame di Caltanissetta forniva un'interpretazione ineccepibile, inserendoli in un compendio indiziario che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività delittuose ascrittegli ai capi A, B e C, che costituiva il frutto della conoscenza personale degli accadimenti criminosi acquisita dall'indagato per la sua partecipazione alle operazioni che si concludevano con l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] e alle attività svolte dopo l'omicidio, finalizzate alla distruzione del cadavere, mediante la combustione del corpo esamine.

Questa certezza processuale appariva evidente dal tenore di entrambi i colloqui richiamati, il cui contenuto risultava univocamente orientato in senso sfavorevole al ricorrente, consentendo di corroborare la causale delle ipotesi delittuose oggetto di contestazione, riconducibile alla vicenda debitoria che, come detto, coinvolgeva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Appare, in proposito, utile richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 15 del provvedimento impugnato, in cui il Tribunale del riesame di Caltanissetta evidenziava che tali conversazioni 'integravano «una sorta di confessione stragiudiziale [...]» di [OSCURATO:PERSONA] e confermavano «il pieno coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella commissione dell'omicidio del Paternò».

Gli esiti di tali captazioni, dunque, corroboravano ulteriormente l'ipotesi investigativa iniziale, secondo cui il movente dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] doveva rinvenirsi nella vicenda debitoria che vedeva coinvolta la vittima, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su cui ci si è già soffermati, rispetto alla quale non assumeva un rilievo decisivo l'estraneità del ricorrente a questi rapporti, essendo pacifico che il coinvolgimento dell'indagato nell'assassinio derivava dai suoi rapporti di amicizia con la famiglia [OSCURATO:PERSONA].

Né è possibile dubitare del coinvolgimento personale di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività frenetiche che precedevano l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], emergendo tale dato indiziario dall'analisi dei tabulati delle utenze telefoniche usate dagli indagati nell'arco temporale compreso tra le ore 16 45 e le ore 16.58 dell'Il luglio 2020, dai quali si evinceva, alle ore 16.47, un contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che faceva seguito al contatto registrato, alle ore 16.46, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Questi elementi indiziari, a loro volta, si ritenevano corroborati dalle intercettazioni registrate tra alcuni componenti della famiglia di [OSCURATO:PERSONA], come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente cognato e nipote della vittima, dalle quali emergevano i propositi vendicativi dei parenti della persona offesa, indirizzati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi congiunti, fornendo un'ulteriore conferma del contesto nel quale era maturato l'assassinio.

Il Tribunale del riesame di Caltanissetta, pertanto, formulava un giudizio di gravità indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rispettoso delle emergenze processuali, tenendo correttamente conto del fatto che, ai fini della prova del contributo fornito da un soggetto nella commissione di un reato, il giudice di merito deve indicare gli elementi fattuali da cui ricava l'esistenza di una reale partecipazione alla fase ideativa o preparatoria del reato, precisando sotto quale forma si sia concretamente manifestata, in rapporto di causalil:à efficiente con le attività delittuose poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta concorsuale con l'indifferenza del suo manifestarsi.

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta crimirosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01).

3.1. A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che, nella valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale ambito possono costituire fonte probatoria diretta e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle captazioni che si sono richiamate nel paragrafo precedente, che fanno espressamente riferimento a [OSCURATO:PERSONA], costituisce una questione meramente fattuale, rimessa alla valutazione del giudice cautelare, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali il Collegio si deve attenere (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01; Sez. 6, n. 15396 dell'11/12/2007, dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636-01).

Ne discende che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulle scorta di quanto prospettato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di impugnazione in esame, pur pregevolmente, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, Scotto, v. 208254-01).

In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione normativa dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito.

Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice cautelare ai fini della decisione (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215-01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167-01).

Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez.

U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).

3.2. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondata la censura difensiva in esame.

4. Dall'infondatezza della doglianza sulla rilevanza indiziaria degli esiti delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, discende l'infondatezza della censura conclusiva, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della rilevanza dei dati delle celle telematiche di aggancio acquisite dai Carabinieri della Stazione di Barrafranca, che non consentivano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] presente nell'area dove si verificava l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], in orari concomitanti all'esecuzione dell'assassinio, collocata tra le ore 16.51 e le ore 17.18 dell'Il luglio 2020.

Deve, invero, evidenziarsi che non è possibile reinterpretare le acquisizioni relative ai dati riguardanti le celle telematiche di aggancio riguardanti [OSCURATO:PERSONA], nella direzione invocata dai suoi difensori, in ragione del fatto che, attraverso tale richiesta, ci si limita a proporre, in termini contrastanti con le emergenze indiziarie, un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi 3.1, cui occorre rinviare (Sez.

U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.).

Non può, in ogni caso, non ribadirsi che la ricostruzione effettuata dal Tribunale del riesame di Caltanissetta, sulla base del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, appare ineccepibile, dimostrando che [OSCURATO:PERSONA], dopo il primo colloquio con [OSCURATO:PERSONA], intercorso nel primo pomeriggio dell'Il luglio 2020, aveva convinto la vittima ad allontanarsi, allo scopo di contattare i suoi familiari per organizzare l'assassinio della persona offesa.

Si muovono, in particolare, in questa, univoca, direzione indiziaria, i contatti telefonici registrati tra le ore 16.45 e le ore 16.58 dell'Il. luglio 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e i complici, finalizzati a preparare l'attentato mortale nel quale sarebbe stato ucciso [OSCURATO:PERSONA], il cui decesso veniva collocato tra le ore 16.51 e le ore 17.18 della stessa giornata.

Tale orario veniva individuato sulla base del fatto che, alle ore 17.18, si registrava l'uscita di [OSCURATO:PERSONA], a bordo del suo fuoristrada, per andare a prelevare un fusto di gasolio, con cui avrebbe provveduto a incendiare il veicolo dove si trovava il cadavere della vittima, distruggendolo.

Né è dubitabile che [OSCURATO:PERSONA] veniva coinvolto personalmente nelle operazioni che si concretizzavano nell'assassinio di [OSCURATO:PERSONA], atteso che alle ore 16.47 si registrava un contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che faceva seguito, in un contesto estremamente concitato, al contatto registrato, alle ore 16.46, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la presenza di [OSCURATO:PERSONA] in compagnia dei complici in orari concomitanti all'esecuzione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] è desumibile dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate presso il distributore di benzina dove si recava [OSCURATO:PERSONA] per acquistare il carburante occorrente per provvedere alla combustione del cadavere della vittima.

Questo elemento indiziario, tra l'altro, assumeva un valore ancora maggiore alla luce della velocità elevata con cui [OSCURATO:PERSONA] si dirigeva verso il distributore di benzina e dell'eloquio animato registrato tra i soggetti con cui colloquiava nell'area di servizio, tra i quali si trovava anche [OSCURATO:PERSONA], confermando ulteriormente il suo coinvolgimento della vicenda criminosa in esame.

Rispetto a questi, incontroversi, dati indiziari non assumono un rilievo decisivo le modalità con cui [OSCURATO:PERSONA] giungeva presso il distributore di benzina dove prelevava la tanica di benzina con cui sarebbe bruciato il cadavere della vittima, essendo incontroverso che, in epoca di poco successiva all'esecuzione dell'omicidio, l'indagato si trovava nel luogo dove veniva ripreso in compagnia dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

La contestuale presenza nel luogo delle riprese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ogni caso, veniva valutata in termini congrui dal Tribunale del riesame di Caltanissetta, attesa la contiguità cronologica tra l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA] e l'acquisto del carburante da parte degli indagati, che, sua volta, precedeva la combustione del cadavere della vittima, che avveniva poco prima delle ore 18.22, che è l'orario in cui perveniva al [OSCURATO:PERSONA] la telefonata che segnalava l'incendio che coinvolgeva l'autovettura della vittima, verificatosi nelle campagne di Pietra perzia.

Né rilevano, in senso contrario, le indicazioni orarie richiamate dalla difesa del ricorrente, che apparivano incompatibili, sotto il profilo temporale, con le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale del riesame di Caltanissetta in ordine all'orario in cui il gruppo degli indagati era giunto presso il rifornimento di benzina dopo l'esecuzione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

Tali censure, in particolare, riguardavano l'asserita incompatibilità tra l'orario impresso nei fotogrammi estrapolati dalle telecamere di video sorveglianza del rifornimento di benzina e l'orario menzionato nell'informativa redatta dalla Stazione dei Carabinieri di Barrafranca, rispettivamente indicati nelle ore 15.18.19 e nelle ore

17.18.19. Non v'è dubbio, infatti, che, a prescindere dall'esatta collocazione oraria delle immagini richiamate dalla difesa del ricorrente, quello che assume rilievo, ai presenti fini cautelari, è il dato circostanziale, allo stato incontroverso, secondo cui l'acquisto del carburante aveva luogo dopo l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA] e prima della combustione del suo cadavere, in un arco temporale compatibile con la ricostruzione compiuta dal Tribunale del riesame di Caltanissetta.

Tali conclusioni, del resto, risultano avvalorate dagli esiti delle verifiche investigative riguardanti i contatti telefonici intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indagati, che si collocavano tra le ore 16.45 e le ore 16.58, in un momento in cui [OSCURATO:PERSONA] era ancora vivo e, verosimilmente, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la collaborazione dei familiari e del ricorrente per uccidere la vittima.

Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondata la censura difensiva in esame.

5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristrett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il 13/01/2021 dal Tribunale del riesame di Caltanissetta; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Sentite, nell'interesse del ricorrente, le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimentc del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 12 gennaio 2022 il Tribunale del riesame di Caltanissetta, decidendo ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 16 novembre 2021, per i reati di cui ai capi A (artt. 110, 575, 576, 416-bis.1 cod. pen.), B (artt. 110, 411, 61, n. 2, cod. pen.) e C (artt. 110 cod. pen., 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895). Si contestava, in particolare, all'indagato [OSCURATO:PERSONA] di avere cagionato - in concorso con altri soggetti per i quali si procede separatamente - la morte di [OSCURATO:PERSONA], contro cui veniva esploso un colpo di arma da fuoco alla testa e venivano sferrate alcune coltellate nell'area toracica, che ne provocavano il decesso, che avveniva nelle campagne di [OSCURATO:PERSONA] luglio 2020. Dopo l'esecuzione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso nelle zone di pascolo frequentate da un allevatore locale, [OSCURATO:PERSONA], ubicate nelle campagne di Pietraperzia, in un orario compreso tra le ore 16.51 e le ore 17.18, il cadavere della vittima veniva distrutto, mediante la combustione dell'autovettura Mitsubishi L200, targata [OSCURATO:TARGA], dove si trovava il suo corpo senza vita, che prendeva conseguentemente fuoco. Secondo il Tribunale del riesame di Caltanissetta, i fatti di reato in contestazione traevano origine da una pregressa vicenda debitoria, risalente al 2011, che vedeva contrapposti, da una parte, [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale ultimo il ricorrente era legato da rapporti di amicizia, in conseguenza dei quali veniva coinvolto nell'esecuzione dell'omicidio. Di tale vicenda, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano parlato in un incontro verificatosi in un'area di pascolo frequentata dal primo dei due, ubicata in alcuni terreni che costeggiavano la [OSCURATO:PERSONA] di Pietraperzia, nel primo pomeriggio dell'Il luglio 2020. Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, innanzitutto, si riteneva corroborata dalle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, che consentivano di attribuire l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] all'indagato e ai suoi complici. Ci si riferisce, in particolare, alle captazioni ambientali che coinvolgevano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che venivano passate in rassegna nelle pagine 14-16 del provvedimento impugnato. Questi elementi indiziari, a loro volta, si ritenevano corroborati dalle intercettazioni registrate tra alcuni componenti della famiglia di [OSCURATO:PERSONA], come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente cognato e nipote della vittima, dalle quali emergevano i propositi vendicativi dei parenti della persona offesa, indirizzati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi congiunti, fornendo un'ulteriore conferma del contesto nel quale era maturato l'assassinio. Si evidenziava, al contempo, che il contesto ambientale nel quale si concretizzava l'omicidio era corroborato dai tabulati telefonici relativi al pomeriggio nel quale veniva assassinato [OSCURATO:PERSONA], riguardanti l'arco temporale compreso tra le ore 16.30 e le ore 18.22, in cui perveniva al [OSCURATO:PERSONA] la telefonata che segnalava l'incendio che coinvolgeva l'autovettura Mitsubishi della persona offesa, verificatosi nelle campagne di Pietra perzia . Analogo rilievo corroborativo si attribuiva alla circostanza che lo stesso giorno della sparizione di [OSCURATO:PERSONA], a ridosso dello spegnimento della sua utenza cellulare, [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si recava ad acquistare una tanica di benzina presso un distributore di carburante, ubicato nelle vicinanze del luogo del delitto. Né è dubitabile che [OSCURATO:PERSONA], in quell'arco temporale, fosse in compagnia dei complici, atteso che la sua presenza è desumibile dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nel distributore di benzina dove si era recato [OSCURATO:PERSONA] per acquistare il carburante necessario alla distruzione del cadavere della vittima. Nel corso delle indagini preliminari, venivano acquisite anc:he le dichiarazioni di alcuni soggetti che avevano incontrato la vittima prima del suo omicidio, tra cui la madre, [OSCURATO:PERSONA], che aveva denunciato la scomparsa del figlio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che consentivano di ricostruire gli spostamenti compiuti dalla persona offesa nelle ore che precedevano l'assassinio, anche se tali deposizioni non si rivelavano utili per l'individuazione degli autori del delitto. Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime restrittivo carcerario applicato a [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per effetto dell'elevato disvalore delle condotte illecite contestategli ai capi A, B e C della rubrica e alle tensioni risalenti, delle quali si è già detto, tra la vittima e il gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], che avevano indotto gli indagati a organizzare l'attentato nel quale veniva ucciso [OSCURATO:PERSONA] nel pomeriggio dell'Il luglio 2020. Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Tribunale del riesame di Caltanissetta confermava l'ordinanza cautelare genetica.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un'unica censura difensiva, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. Si deducevano, innanzitutto, violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del movente criminoso sotteso all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale, relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], venivano prospettate ipotesi meramente congetturali, senza tenere conto del dato circostanziale, incontroverso, dell'estraneità del ricorrente alla risalente vicenda debitoria che vedeva contrapposti, da una parte, [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; estraneità che veniva riconosciuta dallo stesso Tribunale del riesame di Caltanissetta. Si deducevano, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della rilevanza indiziaria delle intercettazioni ambientali acquisite nel corso delle indagini preliminari, che non consentivano di ritenere provato il coinvolgimento concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], risultando le captazioni richiamate dal Tribunale del riesame di Caltanissetta connotate da ambiguità probatoria e non convergenti sulla posizione dell'indagato. Si deducevano, infine, violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della rilevanza dei dati delle celle telematiche di aggancio acquisite nel corso delle indagini preliminari, che non consentivano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] presente nell'area dove si verificava l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], in orari concomitanti all'esecuzione dell'assassinio. Questi elementi di criticità valutativa assumevano un rilievo ancora maggiore alla luce delle discrasie temporali riscontrate nelle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nel distributore di benzina dove si era recato [OSCURATO:PERSONA] per acquistare il carburante necessario alla combustione del cadavere della vittima, non corrispondendo l'orario impresso nei fotogrammi estrapolati e l'orario menzionato nell'informal:iva redatta dalla Stazione dei Carabinieri di Barrafranca, rispettivamente indicati nelle ore 15.18.19 e nelle ore 17.18.19; discrasie temporali su cui si registrava l'elusione integrale delle censure difensive. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Occorre premettere che, con il ricorso in esame, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un'unica censura difensiva, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile la censura difensiva con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del movente criminoso sotteso all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al qLiale, relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], venivano prospettate ipotesi meramente congetturali, senza tenere conto del dato circostanziale, incontroverso, dell'estraneità del ricorrente alla risalente vicenda debitoria che vedeva contrapposti, da una parte, [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il Collegio che è incontroverso che il provvedimento impugnato prospettava un movente criminoso collegato a una risalente vicenda debitoria, che non coinvolgeva personalmente [OSCURATO:PERSONA], ma [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, l'estraneità del ricorrente a tale vicenda non esclude, come non illogicamente evidenziato dal Tribunale del riesame di Caltanissetta, che l'indagato fosse stato coinvolto nell'esecuzione dell'omicidio sulla base dei rapporti di amicizia, che non sono controversi e nemmeno contestati, che lo legavano a [OSCURATO:PERSONA], imponendo di ritenere destituito di fondamento l'assunto difensivo. A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che, quand'anche non si ritenesse individuata la causale dell'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], l'assenza di un movente idoneo a giustificare l'assassinio, non può inficiare il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Caltanissetta, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema azioni omicidiarie, secondo cui: «L'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato; né il mancato accertamento del movente può risolversi nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione» (Sez. 5, n. 22995 del 03/03/2017, M., Rv. 2701:38-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 25199 dell'08/01/2015, Dessena, Rv. 263922-01; Sez. 1, n. 3149 del 14/02/2012, Sapaccarotella, Rv. 254143-01). Tali considerazioni impongono di ribadire l'inammissibilità della censura difensiva in esame. 3. Deve, invece, ritenersi infondata l'ulteriore censura difensiva, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della rilevanza indiziaria delle intercettazioni ambientali acquisite nel corso delle indagini preliminari, che non consentivano di ritenere provato il coinvolgimento concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], risultando le captazioni richiamate dal Tribunale del riesame di Caltanissetta connotate da ambiguità probatoria e non convergenti sulla posizione dell'indagato. Osserva il Collegio che il nucleo probatorio essenziale su cui il Tribunale del riesame di Caltanissetta fondava la conferma del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento cautelare genetico, relativamente alle ipotese delittuose di cui ai capi A, B e C, è costituito dagli esiti delle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, passati in rassegna nelle pagine 14-16 dell'ordinanza impugnata, che venivano correlati ai risultati delle verifiche sulle celle telematiche di aggancio relative alle utenze telefoniche degli indagati. Tra queste captazioni si ritiene opportuno richiamare, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento cautelare censurato, l'intercettazione registrata I'l febbraio 2021 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 14 e 15; nonché l'intercettazione registrata il 29 gennaio 2021 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],, che veniva citata nelle pagine 15 e 16. Di questi elementi probatori il Tribunale del riesame di Caltanissetta forniva un'interpretazione ineccepibile, inserendoli in un compendio indiziario che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività delittuose ascrittegli ai capi A, B e C, che costituiva il frutto della conoscenza personale degli accadimenti criminosi acquisita dall'indagato per la sua partecipazione alle operazioni che si concludevano con l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] e alle attività svolte dopo l'omicidio, finalizzate alla distruzione del cadavere, mediante la combustione del corpo esamine. Questa certezza processuale appariva evidente dal tenore di entrambi i colloqui richiamati, il cui contenuto risultava univocamente orientato in senso sfavorevole al ricorrente, consentendo di corroborare la causale delle ipotesi delittuose oggetto di contestazione, riconducibile alla vicenda debitoria che, come detto, coinvolgeva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Appare, in proposito, utile richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 15 del provvedimento impugnato, in cui il Tribunale del riesame di Caltanissetta evidenziava che tali conversazioni 'integravano «una sorta di confessione stragiudiziale [...]» di [OSCURATO:PERSONA] e confermavano «il pieno coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella commissione dell'omicidio del Paternò». Gli esiti di tali captazioni, dunque, corroboravano ulteriormente l'ipotesi investigativa iniziale, secondo cui il movente dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] doveva rinvenirsi nella vicenda debitoria che vedeva coinvolta la vittima, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su cui ci si è già soffermati, rispetto alla quale non assumeva un rilievo decisivo l'estraneità del ricorrente a questi rapporti, essendo pacifico che il coinvolgimento dell'indagato nell'assassinio derivava dai suoi rapporti di amicizia con la famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Né è possibile dubitare del coinvolgimento personale di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività frenetiche che precedevano l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], emergendo tale dato indiziario dall'analisi dei tabulati delle utenze telefoniche usate dagli indagati nell'arco temporale compreso tra le ore 16 45 e le ore 16.58 dell'Il luglio 2020, dai quali si evinceva, alle ore 16.47, un contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che faceva seguito al contatto registrato, alle ore 16.46, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Questi elementi indiziari, a loro volta, si ritenevano corroborati dalle intercettazioni registrate tra alcuni componenti della famiglia di [OSCURATO:PERSONA], come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente cognato e nipote della vittima, dalle quali emergevano i propositi vendicativi dei parenti della persona offesa, indirizzati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi congiunti, fornendo un'ulteriore conferma del contesto nel quale era maturato l'assassinio. Il Tribunale del riesame di Caltanissetta, pertanto, formulava un giudizio di gravità indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rispettoso delle emergenze processuali, tenendo correttamente conto del fatto che, ai fini della prova del contributo fornito da un soggetto nella commissione di un reato, il giudice di merito deve indicare gli elementi fattuali da cui ricava l'esistenza di una reale partecipazione alla fase ideativa o preparatoria del reato, precisando sotto quale forma si sia concretamente manifestata, in rapporto di causalil:à efficiente con le attività delittuose poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta concorsuale con l'indifferenza del suo manifestarsi. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta crimirosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01). 3.1. A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che, nella valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale ambito possono costituire fonte probatoria diretta e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle captazioni che si sono richiamate nel paragrafo precedente, che fanno espressamente riferimento a [OSCURATO:PERSONA], costituisce una questione meramente fattuale, rimessa alla valutazione del giudice cautelare, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali il Collegio si deve attenere (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01; Sez. 6, n. 15396 dell'11/12/2007, dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636-01). Ne discende che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulle scorta di quanto prospettato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di impugnazione in esame, pur pregevolmente, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, Scotto, v. 208254-01). In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione normativa dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice cautelare ai fini della decisione (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215-01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167-01). Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). 3.2. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondata la censura difensiva in esame. 4. Dall'infondatezza della doglianza sulla rilevanza indiziaria degli esiti delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, discende l'infondatezza della censura conclusiva, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della rilevanza dei dati delle celle telematiche di aggancio acquisite dai Carabinieri della Stazione di Barrafranca, che non consentivano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] presente nell'area dove si verificava l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], in orari concomitanti all'esecuzione dell'assassinio, collocata tra le ore 16.51 e le ore 17.18 dell'Il luglio 2020. Deve, invero, evidenziarsi che non è possibile reinterpretare le acquisizioni relative ai dati riguardanti le celle telematiche di aggancio riguardanti [OSCURATO:PERSONA], nella direzione invocata dai suoi difensori, in ragione del fatto che, attraverso tale richiesta, ci si limita a proporre, in termini contrastanti con le emergenze indiziarie, un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi 3.1, cui occorre rinviare (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.). Non può, in ogni caso, non ribadirsi che la ricostruzione effettuata dal Tribunale del riesame di Caltanissetta, sulla base del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, appare ineccepibile, dimostrando che [OSCURATO:PERSONA], dopo il primo colloquio con [OSCURATO:PERSONA], intercorso nel primo pomeriggio dell'Il luglio 2020, aveva convinto la vittima ad allontanarsi, allo scopo di contattare i suoi familiari per organizzare l'assassinio della persona offesa. Si muovono, in particolare, in questa, univoca, direzione indiziaria, i contatti telefonici registrati tra le ore 16.45 e le ore 16.58 dell'Il. luglio 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e i complici, finalizzati a preparare l'attentato mortale nel quale sarebbe stato ucciso [OSCURATO:PERSONA], il cui decesso veniva collocato tra le ore 16.51 e le ore 17.18 della stessa giornata. Tale orario veniva individuato sulla base del fatto che, alle ore 17.18, si registrava l'uscita di [OSCURATO:PERSONA], a bordo del suo fuoristrada, per andare a prelevare un fusto di gasolio, con cui avrebbe provveduto a incendiare il veicolo dove si trovava il cadavere della vittima, distruggendolo. Né è dubitabile che [OSCURATO:PERSONA] veniva coinvolto personalmente nelle operazioni che si concretizzavano nell'assassinio di [OSCURATO:PERSONA], atteso che alle ore 16.47 si registrava un contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che faceva seguito, in un contesto estremamente concitato, al contatto registrato, alle ore 16.46, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la presenza di [OSCURATO:PERSONA] in compagnia dei complici in orari concomitanti all'esecuzione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] è desumibile dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate presso il distributore di benzina dove si recava [OSCURATO:PERSONA] per acquistare il carburante occorrente per provvedere alla combustione del cadavere della vittima. Questo elemento indiziario, tra l'altro, assumeva un valore ancora maggiore alla luce della velocità elevata con cui [OSCURATO:PERSONA] si dirigeva verso il distributore di benzina e dell'eloquio animato registrato tra i soggetti con cui colloquiava nell'area di servizio, tra i quali si trovava anche [OSCURATO:PERSONA], confermando ulteriormente il suo coinvolgimento della vicenda criminosa in esame. Rispetto a questi, incontroversi, dati indiziari non assumono un rilievo decisivo le modalità con cui [OSCURATO:PERSONA] giungeva presso il distributore di benzina dove prelevava la tanica di benzina con cui sarebbe bruciato il cadavere della vittima, essendo incontroverso che, in epoca di poco successiva all'esecuzione dell'omicidio, l'indagato si trovava nel luogo dove veniva ripreso in compagnia dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. La contestuale presenza nel luogo delle riprese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ogni caso, veniva valutata in termini congrui dal Tribunale del riesame di Caltanissetta, attesa la contiguità cronologica tra l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA] e l'acquisto del carburante da parte degli indagati, che, sua volta, precedeva la combustione del cadavere della vittima, che avveniva poco prima delle ore 18.22, che è l'orario in cui perveniva al [OSCURATO:PERSONA] la telefonata che segnalava l'incendio che coinvolgeva l'autovettura della vittima, verificatosi nelle campagne di Pietra perzia. Né rilevano, in senso contrario, le indicazioni orarie richiamate dalla difesa del ricorrente, che apparivano incompatibili, sotto il profilo temporale, con le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale del riesame di Caltanissetta in ordine all'orario in cui il gruppo degli indagati era giunto presso il rifornimento di benzina dopo l'esecuzione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Tali censure, in particolare, riguardavano l'asserita incompatibilità tra l'orario impresso nei fotogrammi estrapolati dalle telecamere di video sorveglianza del rifornimento di benzina e l'orario menzionato nell'informativa redatta dalla Stazione dei Carabinieri di Barrafranca, rispettivamente indicati nelle ore 15.18.19 e nelle ore 17.18.19. Non v'è dubbio, infatti, che, a prescindere dall'esatta collocazione oraria delle immagini richiamate dalla difesa del ricorrente, quello che assume rilievo, ai presenti fini cautelari, è il dato circostanziale, allo stato incontroverso, secondo cui l'acquisto del carburante aveva luogo dopo l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA] e prima della combustione del suo cadavere, in un arco temporale compatibile con la ricostruzione compiuta dal Tribunale del riesame di Caltanissetta. Tali conclusioni, del resto, risultano avvalorate dagli esiti delle verifiche investigative riguardanti i contatti telefonici intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indagati, che si collocavano tra le ore 16.45 e le ore 16.58, in un momento in cui [OSCURATO:PERSONA] era ancora vivo e, verosimilmente, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la collaborazione dei familiari e del ricorrente per uccidere la vittima. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondata la censura difensiva in esame. 5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristrett
Sentenza Cassazione n. 30256/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris