CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05424/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la sentenza di condanna ad ani uno e mesi due di reclusione pronunciata dal Tribunale di Sciacca 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 75, comma 2, D.Lgs 159/2011 e 477-482 cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 21 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Sciacca piuttosto che di quello di Palermo, cui si chiede che gli atti siano trasmessi; Rilevato che la doglianza contenuta nel ricorso è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha correttamente risposto alla medesima censura conformandosi al principio per il quale la competenza territoriale per il reato di cui all'art. 75 D.Lgs. 159/2011 deve essere individuata nel primo comune limitrofo a quello nel quale era in esecuzione la misura (nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA]) a nulla rilevando il luogo in cui sia avvenuto l'accertamento della violazione, cioè Palermo (57, n. 27015 del 14/1/2016, Ahmetovic, n.m.; Sez. 1, n. 23689 del 10/06/2010, confl. in Noschese, Rv. 247429 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co