CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42604/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 del TRIBUNALE di ROVERETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Rovereto confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie lievissime. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata eccependo l'irritualità della costituzione di parte civile ad opera del sostituto del difensore officiato della procura speciale, nonché erronea applicazione della legge penale in merito alla valutazione del certificato medico attestante le lesioni, al denegato riconoscimento dell'esimente della legittima difesa ed alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa. 3. Il ricorso é inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che la procura speciale rilasciata dalla persona offesa al proprio difensore ai fini della costituzione prevedeva espressamente la facoltà di nominare sostituti, non essendo necessario che questi siano già individuati nominalmente già nella procura medesima. Gli altri motivi devono ritenersi parimenti inammissibili, posto che, a dispetto della formale prospettazione del vizio di violazione di legge, con gli stessi vengono in realtà denunziati meri vizi di motivazione del provvedimento impugnato, indeducibili in questa sede, atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p. (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). Né rileva in senso contrario che, come detto, sia stata formalmente dedotta l'erronea applicazione della legge penale, posto che in realtà le doglianze sviluppate concernono la valutazione del compendio probatorio che si traducono nella prospettazione, per l'appunto, di vizi di motivazione della sentenza impugnata. In tal senso va infatti ricordato che il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile esclusivamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Non di meno le censure della ricorrente si rivelano del tutto generiche in quanto prive del necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di