Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 luglio 1969

Cassazione n. 04997/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/07/1969 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui, sotto la prospettata questione del bilanciamento tra circostanze introduce quella per nulla assimilabile dell'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'art. 385 cod. pen. è questione indeducibile in quanto non dedotta nei motivi di appello; rilevato che il secondo motivo con cui si contesta la determinazione della pena è riproduttivo di identica questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale aveva dato adeguata risposta rilevando come quella irrogata, appena al di sopra del minimo edittale anche per le concesse attenuanti generiche, costituisse pena adeguata anche in ragione della apprezzata intensità del dolo e gravità della condotta caratterizzata per l'avvenuto allontanamento in altro comune per mezzo di un'autovettura; rilevato che le stesse ragioni alla base della non scarsa offensività del fatto hanno giustificato l'esclusa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/07/1969 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui, sotto la prospettata questione del bilanciamento tra circostanze introduce quella per nulla assimilabile dell'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'art. 385 cod. pen. è questione indeducibile in quanto non dedotta nei motivi di appello; rilevato che il secondo motivo con cui si contesta la determinazione della pena è riproduttivo di identica questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale aveva dato adeguata risposta rilevando come quella irrogata, appena al di sopra del minimo edittale anche per le concesse attenuanti generiche, costituisse pena adeguata anche in ragione della apprezzata intensità del dolo e gravità della condotta caratterizzata per l'avvenuto allontanamento in altro comune per mezzo di un'autovettura; rilevato che le stesse ragioni alla base della non scarsa offensività del fatto hanno giustificato l'esclusa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 04997/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris