CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 04996/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, che ha chiesto raccoglimento del ricorso_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l'istanza di applicazione degli arresti domiciliari, in sostituzione della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen. 2. A ragione, rilevava che non sussistevano i presupposti previsti dall'art. 274, comma 4, cod. proc. pen., prospettati dalla difesa a supporto della richiesta di sostituzione della misura applicata della custodia cautelare, in quanto non solo non rimaneva esclusa la possibilità di accudire diversamente all'assistenza del figlio dell'indagato nato il 18 settembre 2020, ma anche nella specie era ravvisabile il fattore in ogni caso preclusivo costituito dalla presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. 3. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione. Deduce che immotivatamente si è asserito che le cure di cui abbisogna il figlio del ricorrente possano essere adeguatamente prestate in costanza di detenzione dello stesso nonostante l'impedimento assoluto costituito dalla documentata attività lavorativa della madre e l'impossibilità di avvalersi di altri componenti della famiglia o di strutture pubbliche, a fronte del preminente interesse alla salvaguardia dell'integrità psico-fisica della prole in così tenera età. Lamenta, altresì, che le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza sono state ritenute in modo altrettanto immotivato, poiché si è fatto unicamente riferimento al titolo del reato o alla constatazione dell'esistenza di altri procedimenti penali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. La motivazione del provvedimento impugnato dà precisamente conto delle ragioni per cui il Tribunale ha escluso il requisito dell'assoluta impossibilità di assistenza della prole, attraverso ragionevoli apprezzamenti che evidenziano la gamma di opportunità concesse alla lavoratrice madre dal tipo di impiego, la capacità economica della stessa di avvalersi di persone retribuite o di strutture r ) i / pubbliche o private in occasione delle temporanee assenze, nonché il possibile intervento dei congiunti tanto del padre quanto della madre, non essendo in sé precluso tale intervento dalla mera indicazione del domicilio in altro luogo. Le doglianze mosse nel ricorso non hanno alcuna attitudine a dimostrare la violazione dei diversi principi giurisprudenziali che elencano, poiché si limitano a svolgere mere asserzioni che si oppongono ai ragionamenti di merito, senza neppure rapportarsi al tipo di presenza in concreto richiesta per prestare materialmente assistenza alla prole di quella età solo per alcune ore del giorno. Quanto poi al fattore in sé ostativo, costituito dalla presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, le critiche omettono del tutto di considerare gli appropriati apprezzamenti svolti al riguardo nel provvedimento (pag. 4-6). Essi risultano fondati su elementi concreti desunti da specifiche risultanze, che, oltre a dare conto di allarmanti comportamenti verificatisi in carcere (Mangiola il 4 marzo 2021 era trovato in possesso di un telefono cellulare), delineano l'assoluta necessità di prevenire qualsiasi opportunità di contatto del ricorrente con il contesto di criminalità organizzata di 'ndrangheta in cui egli, per il ruolo ricoperto, può continuare ad operare rendendosi protagonista di gravissime condotte. Pertanto, anche le censure al riguardo risultano del tutto aspecifiche. 3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 1 dicembre 2021. Il Consigliere esten