CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 agosto 1991
Cassazione n. 08691/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 23672/21,proposto da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero della Salute; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri pro tempore, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; Oggetto: risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria.-controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 16 febbraio 2021 n. 1198 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data che non viene indicata né nei ricorsi, né nei controricorsi, né nella sentenza impugnata, gli odierni ricorrenti - insieme a numerosi altri attori - convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con il d.lgs.8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Il Tribunale di Roma, dopo aver diviso le varie cause congiuntamente proposte in vari gruppi, ciascuno avente ad oggetto solo 50 parti attrici, con sentenza n. 21985/17 rigettò tutte le così separate domande,per intervenuta prescrizione del diritto. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 4. Con sentenza 16 febbraio 2021 n. 1198 la Corte d’appello rigettò il gravame.5. Avverso la sentenza d’appello sono state proposte due separate impugnazionida due gruppi degli originari attori. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ha resistito con due separati controricorsi alle suddette impugnazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale (Gargiulo ed altri). Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri è stato notificato per primo (15.9.221), e va quindi qualificato come ricorso principale. 1.1. Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminaticongiuntamente. Col primo motivo, infatti, è prospettata la violazione dell'articolo 101, comma secondo, della Costituzione. Al di là di tale riferimento, l'illustrazione del motivo si riduce a ciò: che la Corte d'appello avrebbe violato la legge per avere erroneamente individuato il dies a quo di decorso del termine prescrizionale. Col secondo motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha individuato l’exordium praescriptionisnella data del 27.10.1999. Deduconoi ricorrenti che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria non può decorrere sino a quando quella direttiva non sia pienamente ed integralmente recepita, e nel caso di specie il recepimento non poteva dirsi avvenuto nel 1999. 1.2. Ambedue i motivi sono inammissibiliex art. 360 bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv.630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenzegemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01). 1.3. Il principio appena ricordato non solo non collide, ma anzi è puntualmente conforme all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza Emmott (CGUE, sentenza 19.5.2011, in causa C - 452/09), invocata dal ricorrente. In tale sentenza infatti si è affermato che: (a) lo Stato inadempiente nell’attuazione di una direttiva comunitaria, se convenuto in giudizio da chi domandi il risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di quella direttiva, ben può opporre all’attore l’eccezione di prescrizione, se non fu lo Stato con il suo comportamento a causare la tardività del ricorso: (b) l'accertamento da parte della Corte di giustizia della violazione del diritto dell'Unione europea è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori di dubbio (come già ritenuto da questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01). E nella vicenda oggi in esame l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di remunerare la frequentazione delle scuole di specializzazione non era né dubitabile, né incerto. Come noto la (allora) Comunità Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975. La prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinché il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”. L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982. L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”. L’art. 1, comma terzo, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata remunerazione”. La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] n. L43 del 15.2.1982; l’art. 16 della medesimadirettiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”. Pertanto: (a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione in modo chiaro ed inequivocoa far data dal 29.1.1982; (b) altrettanto chiara ed inequivoca era la previsione secondo cui gli Stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario; (c) che lo Stato italiano non avesse rispettato tale obbligo era questione non dubitabile, non discutibile, non opinabile, e risultante per di più ictu oculi. E’ dunque insostenibile la tesi invocata dai ricorrenti, secondo cui in subiecta materia essi non avrebbero potuto sapere né di avere un diritto scaturente dall’ordinamento comunitario, né che quel diritto venne violato dallo Stato italiano. 2. Il terzo motivo censura la statuizione con cui laCorte d’appello ha escluso la legittimazione passiva dei ministeri, e resta assorbito dal rigetto dei primi due.3. Il quarto motivo lamenta la falsa applicazione dell’art. 2041 c.c.. I ricorrenti denunciano come erroneo il giudizio di “assorbimento” della domanda di ingiustificato arricchimento per effetto della ritenuta prescrizione del diritto al risarcimentodel danno. 3.1. Il motivo è infondato. L’azione di danno proposta dagli attori è stata dichiarata non già inesistente, ma prescritta. Sicché, avendo gli attori a disposizione l’azione di danno ed avendola perduta, non possono invocare lazione di ingiustificato arricchimento, la quale è preclusaquando la domanda principale sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Sez. U - , Sentenza n. 33954 del 05/12/2023, Rv. 669447 -01). 4. Il quinto motivo lamenta la mancata compensazione delle spese ed è inammissibile in quanto investe una scelta discrezionale riservata al giudice di merito. 4. Il ricorso successivo (Gasperini ed altri). Con l’unico motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha individuato l’exordium praescriptionis nella data del 27.010.1999. 4.1. Il motivo è inammissibile ex 360 bis, n. 1, c.p.c. , per le ragioni già indicate al precedente § 1.2. 4.2. I ricorrenti sollecitano, in subordine, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, affinché le venga sottoposta la questione della corretta individuazione, in coerenza con l’ordinamento comunitario, dell’exordium praescriptionis. Tale questioneè stata già più volte sottoposta - in identica fattispecie - a questa Corte, che ha ritenuto non esservi “alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale che i ricorrenti sollecitano”, con motivazioni alle quali può qui rinviarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c. (Sez. 3, Ordinanza n. 19962 del 12.7.2023, § 6 dei “Motivi della decisione”); Sez. 3, Ordinanza n. 4582 del 11.2.2022, § 5 dei “Motivi della decisione”). 5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Esse vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14. . P.q.m. (-) rigetta il ricorsoprincipale e quello successivo; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido,alla rifusione in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministridelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 5500,00oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido,alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministridelle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 10 . 000 , 00 , oltre spese prenotate a debito; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.