CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 10988/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: D'AMBROGIO Tiziano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 20/07/2018 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 24/06/2016 dal Tribunale di Cassino, con la quale D'AMBROGIO Tiziano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione di un assegno. 2. Ricorre per cassazione il D'AMBROGIO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. In via preliminare, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, essendo decorso il termine massimo anche tenendo conto dei periodi di sospensione, calcolati dalla Corte in complessivi diciassette mesi. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per l'assenza di riscontri probatori e la ritenuta attendibilità della persona offesa senza adeguato apprezzamento degli elementi addotti dalla difesa. 2.3. Mancata assunzione di una prova decisiva. Si lamenta la mancata escussione, anche nel giudizio di appello, dei testi indicati che avrebbero potuto rendere dichiarazioni favorevoli al D'AMBROGIO, non avendo quest'ultimo mai consegnato l'assegno al MACIOCIA. Si censura l'assenza di motivazione al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] 1. La non manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso assume rilievo assorbente su ogni altra questione dedotta, ed impone l'annullamento della sentenza impugnata per essere, alla data odierna, decorso il termine massimo di prescrizione (termine invece non ancora decorso alla data della pronuncia di secondo grado, tenendo conto dei periodi di sospensione). 2. Il ricorrente ha lamentato l'assenza di adeguati riscontri alle dichiarazioni della persona offesa in ordine alla ricezione del titolo, di provenienza furtiva, da parte dell'odierno ricorrente: riscontri che in effetti non emergono dalla motivazione delle sentenze di merito, avendo anzi la Corte d'Appello escluso la necessità dell'integrazione istruttoria sollecitata dalla difesa (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata). Sul punto, è necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base determinante dell'accertamento di responsabilità, purché l'assenza di contraddittorio sia controbilanciata da solide garanzie procedurali, individua bili nella esistenza di elementi di riscontro, che corroborino quei contenuti dichiarativi» (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195: Le. Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato ascritto al D'AMBROGIO estinto per intervenuta prescrizione.2 P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente Vitto